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Direttiva 2022/1648

Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commission del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

Normativa europea32022L1648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2003/91/CE per rendere più adatti i criteri di esame DUS alle varietà biologiche di ortaggi destinate alla produzione biologica, caratterizzate talvolta da una maggiore diversità genetica e fenotipica. Introduce una deroga specifica sul requisito di omogeneità per le varietà di carota e cavolo rapa elencate nel nuovo allegato III, e consente che per tali varietà alcuni caratteri tecnici siano valutati con maggiore flessibilità. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2023 e applicarle dal 1º luglio 2023, oltre a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri un report annuale fino al 31 dicembre 2030.

Deroga, per alcune varietà biologiche di ortaggi adatte alla produzione biologica, ai criteri di omogeneità DUS della direttiva 2003/91/CE, con relativo obbligo di monitoraggio annuale fino al 31 dicembre 2030.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità competenti e agli operatori professionali coinvolti nella registrazione e nell’esame DUS delle varietà di specie orticole iscritte nei cataloghi nazionali. Riguarda in particolare le varietà biologiche adatte alla produzione biologica appartenenti alle specie elencate nell’allegato III, parte A, della direttiva 2003/91/CE, come modificata: carota e cavolo rapa. L’ambito materiale concerne i requisiti di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) e, in deroga, i criteri di omogeneità per tali varietà biologiche; la direttiva fissa inoltre un obbligo di recepimento nazionale entro il 30 giugno 2023 e di applicazione dal 1º luglio 2023.

Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648: deroga DUS per varietà biologiche di ortaggi

La direttiva interviene sulla direttiva 2003/91/CE, che disciplina i criteri tecnici di esame delle varietà di ortaggi ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali. La modifica nasce dall’esigenza di adattare il requisito di omogeneità alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica, talvolta caratterizzate da una maggiore diversità genetica e fenotipica rispetto alle varietà convenzionali.

Obiettivi della modifica

L’obiettivo è consentire ai produttori di utilizzare varietà biologiche ottenute tramite miglioramento genetico biologico senza che i criteri DUS standard risultino eccessivamente rigidi. La Commissione rileva che i protocolli UCVV e le linee direttrici UPOV, concepiti per varietà più uniformi, non sono sempre idonei per varietà biologiche più diversificate; per questo viene introdotta una deroga limitata all’omogeneità.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri nella loro funzione di autorità di recepimento e, in concreto, alle procedure nazionali di registrazione e di esame DUS delle varietà di ortaggi. La deroga riguarda soltanto le varietà biologiche adatte alla produzione biologica appartenenti alle specie indicate nell’allegato III, parte A, cioè carota e cavolo rapa. Restano fermi, in linea generale, i protocolli UCVV per le specie dell’allegato I e le linee direttrici UPOV per le specie dell’allegato II.

Regola generale sui criteri DUS

La nuova formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, conferma che:

  • le specie dell’allegato I devono rispettare i protocolli UCVV;
  • le specie dell’allegato II devono rispettare le linee direttrici UPOV.

Per le varietà biologiche di cui all’allegato III, parte A, è introdotta una deroga limitata al solo requisito di omogeneità: tali varietà possono conformarsi alle condizioni speciali di cui all’allegato III, parte B.

Contenuto tecnico dell’allegato III

L’allegato III è la parte centrale della riforma. La parte A elenca le specie interessate dalla deroga: carota e cavolo rapa.

La parte B stabilisce una norma generale applicabile alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica:

  • per differenziabilità e stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri previsti dai protocolli e dalle linee direttrici degli allegati I e II;
  • per l’omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri previsti, ma per alcuni caratteri indicati al punto 2 è ammessa una valutazione meno rigorosa;
  • quando la deroga è prevista per uno specifico carattere, il livello di omogeneità deve comunque essere analogo a quello delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.

Deroghe specifiche per carota e cavolo rapa

Per la carota (Daucus carota L.), il protocollo UCVV-TP/049/3 consente una maggiore flessibilità per vari caratteri di omogeneità, tra cui:

  • foglia: divisione;
  • foglia: intensità del colore verde;
  • radice: diametro del cuore in rapporto al diametro totale;
  • radice: colore del cuore;
  • radice: intensità del colore del cuore, con eccezione delle varietà con cuore bianco;
  • radice: epoca di colorazione dell’estremità;
  • pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fioritura.

Per il cavolo rapa (Brassica oleracea L.), il protocollo UCVV-TP/065/1 Rev. ammette analoghe deroghe per diversi caratteri di omogeneità, tra cui:

  • intensità della colorazione verde dei cotiledoni;
  • portamento del peziolo;
  • lunghezza e larghezza del lembo fogliare;
  • forma dell’apice del lembo fogliare;
  • divisioni alla nervatura principale nella parte inferiore della foglia;
  • numero e profondità delle incisioni del margine nella parte superiore della foglia;
  • forma in sezione trasversale;
  • numero di foglie interne.

Obblighi di reporting e riesame

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, i dati relativi:

  • al numero di domande di registrazione delle varietà biologiche interessate;
  • ai risultati degli esami DUS.

Questo meccanismo di reporting serve a consentire un riesame periodico dell’adeguatezza delle regole, con la possibilità di modificarle, sopprimerle o estenderle ad altre specie.

Recepimento, applicazione ed effetti temporali

La direttiva impone un classico obbligo di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie entro e non oltre il 30 giugno 2023, e devono applicarle dal 1º luglio 2023. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma non sul risultato da raggiungere entro i termini fissati.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 1 della direttiva 2003/91/CE

Sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 1. Le specie elencate nell’allegato I restano soggette ai protocolli UCVV; quelle dell’allegato II alle linee direttrici UPOV. Per le varietà biologiche adatte alla produzione biologica delle specie elencate nell’allegato III, parte A, in deroga al primo comma, il requisito di omogeneità può conformarsi alle condizioni indicate nella parte B dell’allegato III.

Obbligo di informazione annuale e monitoraggio fino al 2030

Gli Stati membri devono riferire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, sul numero di domande di registrazione delle varietà e sui risultati degli esami DUS relativi a tali varietà biologiche, per consentire un riesame periodico dei requisiti.

Nuovo allegato III con deroga tecnica

Aggiunge l’allegato III, che elenca in parte A le specie interessate (carota e cavolo rapa) e in parte B le disposizioni specifiche per l’esame DUS delle varietà biologiche. La norma generale impone che differenziabilità e stabilità siano valutate secondo i caratteri dei protocolli/linee direttrici di cui agli allegati I e II; per l’omogeneità, alcuni caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso e, se espressamente previsto, il livello di omogeneità deve essere analogo a quello delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.

Deroghe tecniche per carota e cavolo rapa

Per la carota (Daucus carota L.), possono discostarsi dai requisiti di omogeneità alcuni caratteri del protocollo UCVV-TP/049/3, tra cui foglia: divisione; intensità del colore verde; radice: diametro del cuore in rapporto al diametro totale, colore e intensità del colore del cuore, epoca di colorazione dell’estremità; pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fioritura. Per il cavolo rapa (Brassica oleracea L.), possono discostarsi dai requisiti di omogeneità alcuni caratteri del protocollo UCVV-TP/065/1 Rev., tra cui intensità della colorazione verde dei cotiledoni, portamento del peziolo, dimensioni e forma del lembo fogliare, divisioni, incisioni e forma in sezione trasversale, nonché numero di foglie interne.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2023 le disposizioni necessarie e applicarle dal 1º luglio 2023. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di moltiplicazioneproduzione biologicacommercializzazione delle sementimiglioramento genetico vegetale

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