Direttiva 2022/1999
Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce procedure uniformi per i controlli su strada dei trasporti di merci pericolose, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e un’applicazione coerente delle norme UE in materia. Essa codifica la direttiva 95/50/CE, definisce gli ambiti di controllo, introduce una lista comune di verifiche e disciplina le misure da adottare in caso di infrazioni gravi o ripetute. Sono inoltre previsti obblighi di relazione alla Commissione, cooperazione tra Stati membri e una delega alla Commissione per aggiornare gli allegati tecnici.
Procedure uniformi per il controllo su strada dei trasporti di merci pericolose, con codificazione della direttiva 95/50/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati mediante veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano da un paese terzo. Restano esclusi i trasporti effettuati da veicoli appartenenti alle forze armate o sotto la loro responsabilità. La direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla direttiva.
Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
La direttiva 2022/1999 codifica e sostituisce la direttiva 95/50/CE, con l’obiettivo di razionalizzare e chiarire il quadro delle procedure uniformi di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. La disciplina si coordina con la direttiva 2008/68/CE e con gli atti UE richiamati nei considerando, perseguendo un elevato livello di sicurezza e una verifica più omogenea sull’intero territorio dell’Unione.
Finalità e ratio dell’intervento
La direttiva nasce dall’esigenza di garantire controlli efficaci e comparabili tra gli Stati membri, evitando al contempo duplicazioni eccessive delle verifiche sui veicoli. Il legislatore dell’Unione sottolinea la necessità di una lista comune di elementi di controllo e di una classificazione armonizzata delle infrazioni più gravi, idonee a giustificare misure immediate o, nei casi più seri, il rifiuto di ingresso nell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai controlli sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati da veicoli che circolano nel territorio di uno Stato membro o che vi entrano da un paese terzo. Sono esclusi i trasporti effettuati da veicoli appartenenti alle forze armate o sotto la loro responsabilità. Resta salvo il potere degli Stati membri di effettuare, nel rispetto del diritto dell’Unione, controlli ulteriori sui trasporti nazionali e internazionali effettuati nel proprio territorio da veicoli non rientranti nel perimetro della direttiva.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce definizioni uniformi di:
- "veicolo", includendo veicoli a motore con almeno quattro ruote, rimorchi e con esclusione di veicoli su rotaia, trattori agricoli e forestali e macchine mobili;
- "merci pericolose", richiamando l’ADR e gli allegati A e B nei limiti previsti dalla direttiva 2008/68/CE;
- "trasporto", comprensivo delle operazioni su strada, anche parziali, e delle attività di carico e scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE;
- "impresa", in senso ampio, includendo persone fisiche e giuridiche, associazioni, gruppi senza personalità giuridica e organismi pubblici con sede nell’Unione che intervengono nella catena del trasporto;
- "controllo", quale qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità svolta per ragioni di sicurezza.
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli su strada
Gli Stati membri devono assicurare che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta a controllo per verificarne la conformità alla normativa di sicurezza. I controlli devono svolgersi nel rispetto del regolamento (CE) n. 1100/2008 e del regolamento (CEE) n. 3912/92.
La direttiva non impone una percentuale numerica di controlli, ma un risultato: la presenza di un livello sufficiente e rappresentativo di verifiche sul territorio nazionale, con margini organizzativi rimessi alle autorità nazionali.
Modalità dei controlli e lista di controllo comune
Per l’esecuzione dei controlli deve essere utilizzata la lista di controllo di cui all’allegato I. Al conducente deve essere consegnato un esemplare della lista o un documento attestante il controllo, da esibire per semplificare o evitare ulteriori verifiche.
I controlli:
- devono essere svolti a campione;
- devono coprire, per quanto possibile, un’ampia parte della rete stradale;
- devono essere organizzati in luoghi che consentano la regolarizzazione del veicolo o, se necessario, la sua immobilizzazione in condizioni di sicurezza;
- possono comportare il prelievo di campioni dei prodotti trasportati, se non vi è pericolo per la sicurezza e se i campioni devono essere esaminati da laboratori riconosciuti;
- non devono eccedere una durata ragionevole.
Il diritto degli Stati membri di effettuare specifici interventi di controllo resta salvo.
Misure in caso di infrazioni su strada
Quando, nel corso del controllo, vengono accertate infrazioni rientranti nell’allegato II, i veicoli interessati possono essere immobilizzati sul posto o in un luogo appositamente designato e obbligati a regolarizzarsi prima di proseguire. In alternativa, possono essere adottate altre misure adeguate alle circostanze e agli imperativi di sicurezza, incluso, se del caso, il rifiuto di ingresso nell’Unione.
L’allegato II distingue tre categorie di rischio:
- categoria I, per infrazioni che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente, normalmente con fermo del veicolo;
- categoria II, per infrazioni con rischio di lesioni o danni ambientali, normalmente da correggere sul luogo del controllo o al più tardi entro la fine del trasporto in corso;
- categoria III, per infrazioni di minore gravità, da correggere di regola presso l’impresa.
Tra le infrazioni di categoria I figurano, tra le altre, il trasporto di merci vietate, fughe di sostanze pericolose, uso di imballaggi non autorizzati, assenza della documentazione essenziale o dei segnalamenti obbligatori, mancato possesso del certificato di formazione professionale del conducente, uso di fuoco o luci non protette e inosservanza del divieto di fumare.
Controlli presso le imprese
La direttiva prevede controlli anche nei locali delle imprese, in via preventiva oppure quando siano state riscontrate infrazioni gravi su strada. Tali controlli devono verificare che le condizioni di sicurezza dei trasporti siano conformi alla normativa applicabile.
Se vengono constatate infrazioni dell’allegato II:
- il trasporto deve essere regolarizzato prima di lasciare l’impresa;
- in caso contrario, si applicano altre misure adeguate.
Cooperazione tra Stati membri
Gli Stati membri devono prestarsi reciproca assistenza per una corretta applicazione della direttiva. Le infrazioni gravi o ripetute commesse da un veicolo o da un’impresa non residente devono essere segnalate allo Stato membro di immatricolazione del veicolo o di stabilimento dell’impresa.
Lo Stato membro in cui è stata accertata l’infrazione può chiedere allo Stato membro competente di adottare misure adeguate nei confronti del contravventore. Lo Stato membro richiesto deve comunicare le misure eventualmente adottate.
Se, durante un controllo su strada, emergono elementi che fanno presumere infrazioni gravi o ripetute non pienamente accertabili per mancanza di informazioni, le autorità interessate si assistono reciprocamente; se viene effettuato un controllo presso l’impresa, i risultati devono essere comunicati all’altro Stato membro interessato.
Relazioni annuali e monitoraggio
Ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione, entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno solare, una relazione redatta secondo il formulario normalizzato dell’allegato III. La relazione deve contenere, se possibile:
- il volume dei trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate o tonnellate/chilometro;
- il numero di controlli effettuati;
- il numero di veicoli controllati per immatricolazione;
- il numero di infrazioni per categoria di rischio;
- il numero e il tipo di sanzioni comminate.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull’applicazione della direttiva da parte degli Stati membri, per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni.
Atti delegati e aggiornamento degli allegati
La Commissione dispone del potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati I, II e III e adeguarli al progresso scientifico e tecnico, in particolare per recepire le modifiche della direttiva 2008/68/CE.
La delega:
- è conferita per cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019;
- si rinnova tacitamente per periodi di pari durata, salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza;
- può essere revocata in qualsiasi momento da Parlamento o Consiglio;
- richiede la consultazione degli esperti designati dagli Stati membri;
- prevede che l’atto delegato entri in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di due mesi.
Recepimento, abrogazione e decorrenza
La direttiva 95/50/CE è abrogata, restando salvi gli obblighi di recepimento già relativi alle direttive elencate nell’allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.
La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Il testo fornito non indica un autonomo termine di trasposizione, ma richiama il regime di recepimento connesso alla codificazione e agli obblighi pregressi richiamati nell’allegato IV, parte B.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
La direttiva disciplina i controlli sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati nel territorio degli Stati membri o in entrata da paesi terzi. Esclude i veicoli delle forze armate o sotto la loro responsabilità e lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di svolgere ulteriori controlli, nel rispetto del diritto dell’Unione, sui trasporti non rientranti nell’ambito della direttiva (articolo 1).
Definizioni comuni
L’articolo 2 definisce i concetti di "veicolo", "merci pericolose", "trasporto", "impresa" e "controllo". Le definizioni rinviano in particolare all’ADR del 30 settembre 1957 e alla direttiva 2008/68/CE, assicurando un quadro uniforme per l’attività di verifica.
Obbligo degli Stati membri di sottoporre i trasporti a controlli rappresentativi
Gli Stati membri devono garantire che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia controllata per verificare la conformità alla normativa di sicurezza. I controlli devono essere effettuati nel territorio dello Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2008 e del regolamento (CEE) n. 3912/92 (articolo 3).
Lista di controllo e modalità operative dei controlli
Per i controlli deve essere utilizzata la lista di controllo dell’allegato I. Al conducente deve essere consegnato un esemplare della lista o un documento attestante il controllo, da esibire per semplificare o evitare ulteriori verifiche. I controlli devono essere a campione, estendersi per quanto possibile a un’ampia parte della rete stradale, consentire la regolarizzazione o l’immobilizzazione dei veicoli e, se necessario e in condizioni di sicurezza, il prelievo di campioni per esami di laboratorio; la durata deve essere ragionevole (articolo 4).
Misure in caso di infrazioni su strada
Se vengono accertate infrazioni elencate nell’allegato II, i veicoli possono essere immobilizzati e obbligati a regolarizzarsi prima di proseguire, oppure sottoposti ad altre misure adeguate alle circostanze e alla sicurezza, compreso il rifiuto di ingresso nell’Unione (articolo 5).
Controlli presso le imprese
Sono previsti controlli nei locali delle imprese, a scopo preventivo o in seguito a infrazioni gravi rilevate su strada. Tali controlli mirano a verificare la conformità delle condizioni di sicurezza della gestione dei trasporti. Se sono accertate infrazioni dell’allegato II, i trasporti devono essere messi in regola prima di lasciare l’impresa, altrimenti si applicano altre misure adeguate (articolo 6).
Assistenza reciproca e cooperazione tra Stati membri
Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l’applicazione della direttiva. Le infrazioni gravi o ripetute commesse da veicoli o imprese non residenti devono essere segnalate allo Stato membro di immatricolazione del veicolo o di stabilimento dell’impresa; lo Stato richiesto può essere invitato ad adottare misure adeguate e deve comunicare l’esito delle azioni intraprese (articolo 7). Se, nel corso di un controllo su strada, emergono sospetti di infrazioni gravi o ripetute non accertabili per mancanza di elementi, gli Stati membri interessati cooperano ulteriormente e, se viene svolto un controllo presso l’impresa, i risultati sono comunicati all’altro Stato membro (articolo 8).
Obblighi di relazione alla Commissione
Entro dodici mesi dalla fine di ogni anno solare, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione, secondo il formulario normalizzato dell’allegato III, con dati su volume dei trasporti di merci pericolose, numero di controlli, veicoli controllati per immatricolazione, infrazioni per categoria di rischio e sanzioni. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione complessiva, per la prima volta nel 1999 e poi almeno ogni tre anni (articolo 9).
Delegazione di poteri alla Commissione per aggiornare gli allegati
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per modificare gli allegati I, II e III e adeguarli al progresso scientifico e tecnico, in particolare alle modifiche della direttiva 2008/68/CE (articolo 10). La delega dura cinque anni dal 26 luglio 2019, è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, ed è revocabile in qualsiasi momento. L’atto delegato entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni formula obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di due mesi (articolo 11).
Recepimento, abrogazione della direttiva 95/50/CE ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali principali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva (articolo 12). La direttiva 95/50/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi di recepimento relativi alle direttive elencate nell’allegato IV, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V (articolo 13). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri (articoli 14 e 15).
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