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direttiva

Direttiva 2023/171

Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023L0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2023/171 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) inserendo nell’allegato III una nuova esenzione per l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. L’esenzione è concessa perché, sulla base della valutazione tecnica e scientifica, la sostituzione non risulta attualmente praticabile e i benefici ambientali e di sicurezza derivanti dalla sostituzione non supererebbero necessariamente gli impatti complessivi negativi. L’esenzione è limitata quantitativamente allo 0,7 % in peso e temporalmente al 31 dicembre 2026. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2023 e applicarle dal 1 settembre 2023.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 1 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, limitatamente alle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua. L’esenzione riguarda l’uso del cromo esavalente nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio, entro il limite massimo dello 0,7 % in peso. La direttiva è rivolta agli Stati membri per il recepimento e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale; non disciplina direttamente l’immissione sul mercato di altri prodotti o categorie. Restano impregiudicati gli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare per le sostanze incluse nell’allegato XIV.

Direttiva delegata (UE) 2023/171: esenzione RoHS per il cromo esavalente nelle pompe di calore ad assorbimento a gas

La direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’atto introduce un’esenzione mirata nell’allegato III per un uso specifico del cromo esavalente, sulla base di una valutazione tecnico-scientifica che ha ritenuto non ancora disponibile una sostituzione praticabile.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni oggetto di esenzione previste dall’allegato III. Nel caso in esame, la Commissione ha ricevuto il 23 dicembre 2020 una domanda di esenzione per l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas.

Esito della valutazione tecnica e scientifica

La Commissione richiama una valutazione comprensiva di uno studio tecnico-scientifico e delle consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che le alternative non garantiscono prestazioni equivalenti.

La direttiva sottolinea inoltre che le pompe di calore ad assorbimento a gas possono offrire una maggiore efficienza energetica rispetto alle caldaie a condensazione e contribuire alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. Per tali ragioni, è stata ritenuta soddisfatta almeno una delle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE.

Ambito dell’esenzione introdotta

L’allegato alla direttiva inserisce nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE la voce 9 a)-III, che consente:

  • fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente;
  • utilizzato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio;
  • nelle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua;
  • con applicazione limitata alla categoria 1 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

L’esenzione ha carattere temporaneo e scade il 31 dicembre 2026.

Rapporti con il regolamento REACH

La direttiva chiarisce espressamente che la nuova esenzione RoHS non incide sugli obblighi di autorizzazione previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per le sostanze incluse nel suo allegato XIV, tra cui vari composti del cromo esavalente, incluso il cromato di sodio. Ne consegue che l’eventuale esenzione ai fini RoHS non sostituisce né attenua gli obblighi autorizzatori REACH, e viceversa.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 1 settembre 2023;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Si tratta quindi di una direttiva che vincola gli Stati membri al risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE della nuova voce 9 a)-III relativa al cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas. L’esenzione è limitata alla categoria 1 e vale fino allo 0,7 % in peso; scade il 31 dicembre 2026.

Ragioni dell’esenzione e valutazione scientifica

I considerando indicano che la richiesta di esenzione, presentata il 23 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, è stata valutata sulla base di uno studio tecnico-scientifico e di consultazioni dei portatori di interessi. La Commissione ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente è attualmente impraticabile e che tecnologie alternative non offrono funzionalità e prestazioni equivalenti; inoltre, le pompe di calore ad assorbimento a gas possono migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2.

Rapporto con il regolamento REACH

La direttiva chiarisce che la concessione dell’esenzione ai sensi della direttiva 2011/65/UE non incide sugli obblighi di autorizzazione previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze elencate nel suo allegato XIV, inclusi alcuni composti del cromo esavalente, come il cromato di sodio. I due strumenti si applicano senza pregiudizio reciproco.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2023 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1 settembre 2023. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronicheambientesicurezza dei prodottichimica

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