Cassazione Penale, Sentenza n. 29888/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha contestato il rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riabilitazione per non aver corrisposto le obbligazioni civili derivanti dal reato, in particolare le spese di mantenimento relative alla detenzione dal 5/04/2000 al 27/09/2000. Rignanese ha sostenuto che tali importi non erano più dovuti perché il relativo diritto si era estinto per prescrizione decennale, non essendogli mai stata richiesta la somma entro dieci anni dalla nascita dell'obbligazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la prescrizione delle obbligazioni civili non elimina il divieto normativo di concedere la riabilitazione previsto dall'ordinamento quando il condannato non abbia adempiuto tali obbligazioni: la prescrizione è opponibile solo come eccezione dal debitore e non rimuove il requisito richiesto dalla norma come elemento dimostrativo della resipiscenza. Di conseguenza il rigetto dell'istanza di riabilitazione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come base per l'opposizione all'ordinanza; utilizzata unitamente all'art. 667 c.4 per il rito relativo al provvedimento impugnato.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 678 per il procedimento di opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità della riabilitazione.
art. 178, sesto comma, n. 2, cod. pen.
Interpretato nel senso che tra le obbligazioni civili derivanti dal reato, la cui estinzione o adempimento è condizione per la riabilitazione, rientrano anche gli importi dovuti a titolo di spese di mantenimento in carcere.
art. 179, sesto comma, cod. pen.
Richiamato dalla Corte per affermare che il divieto normativo di concedere la riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno se quelle obbligazioni si sono prescritte; il mancato adempimento resta rilevante indipendentemente dalla prescrizione.
art. 2938 cod. civ.
La prescrizione ai sensi dell'art. 2938 implica l'eccezione del debitore e non ha effetto automatico volto a rimuovere il divieto di riabilitazione posto dalla normativa penale; la Corte sottolinea che la prescrizione non equivale a soddisfazione dell'obbligazione ai fini del requisito della resipiscenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Cass. Sez. 1, n. 45765 del 25/11/2008 (Piedigaci)
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui la prescrizione delle obbligazioni civili non è idonea a rimuovere il divieto normativo di concedere la riabilitazione; la prescrizione è opponibile solo come eccezione e non sostituisce l'adempimento richiesto dalla legge come prova di ravvedimento.
Massime di principio
- La prescrizione dell'obbligazione civile derivante dal reato non determina di per sé la possibilità di ottenere la riabilitazione: la norma impone l'adempimento delle obbligazioni come indice di resipiscenza e la prescrizione è opponibile solo come eccezione del debitore, non come causa di estinzione rilevante ai fini della riabilitazione.
- Le spese di mantenimento in carcere rientrano tra le obbligazioni civili che il soggetto deve aver adempiuto per poter ottenere la riabilitazione; pertanto, l'interessato ha l'onere di attivarsi per il pagamento anche in assenza di una richiesta formale dell'amministrazione.
- Chi richiede la riabilitazione dovrebbe documentare l'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato o fornire elementi che giustifichino l'impossibilità dell'adempimento; l'assenza di tale prova può legittimare il rigetto della richiesta.
- In giudizio, l'eccezione di prescrizione relativa a obbligazioni civili deve essere sollevata e valorizzata dal debitore; tuttavia, non può essere considerata automaticamente equivalente al pagamento ai fini della verifica del requisito della resipiscenza.
- Per evitare il rigetto di una istanza di riabilitazione, il ricorrente dovrebbe verificare e, se possibile, sanare eventuali pendenze patrimoniali connesse al reato prima di proporre la domanda, oppure documentare in modo persuasivo perché non ha potuto adempiere.
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