Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, dell'Ordinamento penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l'istanza; il condannato ha quindi impugnato l'ordinanza in Cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il difensore ha formalmente rinunciato al ricorso dopo che il ricorrente aveva ottenuto la detenzione domiciliare. Non sono seguite statuizioni ulteriori: la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza e dunque non ha comportato condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, secondo la giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Norma richiamata quale base per istanze di differimento dell'esecuzione della pena; nel caso interpretata come titolo normativo per chiedere misure alternative all'esecuzione immediata della pena.
art. 47-ter, comma 1-ter, Ordinamento penitenziario
Norma richiamata in relazione alla possibilità di misure alternative quali la detenzione domiciliare; in fatto ha costituito la disposizione invocata per ottenere la misura richiesta.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non configura ipotesi di soccombenza e non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, il ricorrente ottiene il provvedimento o la misura richiesta (es. detenzione domiciliare), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non equivale a soccombenza: in genere non comporta condanna alle spese né applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
- Quando le circostanze cambiano (concessione della misura richiesta), il difensore può rinunciare formalmente al ricorso; il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito.
- In situazioni simili è utile produrre immediata e documentata prova del sopraggiunto mutamento di interesse (es. provvedimento che concede la detenzione domiciliare) per ottenere la chiusura del procedimento senza ulteriori conseguenze economiche.
- La valutazione della rilevanza della sopravvenuta situazione spetta al giudice: le parti devono comunicare tempestivamente ogni cambiamento che renda privo di oggetto il ricorso.
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