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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20595/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nell'ambito di una procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da una creditrice nei confronti di un condominio debitore, il tribunale aveva accertato l'obbligo del terzo pignorato verso il debitore esecutato, relativo a somme per quote condominiali non pagate, e aveva poi assegnato alla creditrice, ex art. 553 c.p.c., il credito così accertato. Il terzo pignorato ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le ordinanze, deducendo la nullità dei provvedimenti per mancata instaurazione del contraddittorio nel subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, per un vizio di notifica. La controricorrente ha resistito. La Corte ha rilevato, in via preliminare, la mancata evocazione in cassazione del debitore esecutato, parte necessaria del procedimento esecutivo, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie inammissibile. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro provvedimenti non impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.: l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. non ha natura decisoria e definitiva tale da consentire tale rimedio, e l'ordinanza conclusiva del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel pignoramento presso terzi è un provvedimento esecutivo non impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.

  • art. 549 c.p.c.

    L'ordinanza conclusiva del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, non con ricorso diretto per cassazione.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi, non altrimenti impugnabili; non si estende ai provvedimenti esecutivi indicati nella sentenza.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue che non apportino benefici alla tutela del contraddittorio e alla ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. è esperibile solo avverso provvedimenti che, pur nella forma di ordinanza o decreto, abbiano contenuto decisorio su diritti soggettivi e carattere di definitività, ossia non siano altrimenti impugnabili.
  • L'ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo presso terzi non è ricorribile ex art. 111 Cost., perché manca del requisito della ricorribilità straordinaria e ricade nel novero dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione non impugnabili con tale mezzo.
  • L'ordinanza che conclude il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è soggetta al rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi; la presenza di uno specifico mezzo di impugnazione esclude il ricorso straordinario per cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile o infondato, la Corte può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata evocazione di una parte necessaria non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio se il ricorso è comunque inammissibile per ragioni assorbenti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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