Cassazione Penale, Sentenza n. 14029/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Basciu ha impugnato la conferma in appello della condanna per riciclaggio, falso e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Ha sostenuto che la condotta contestata al capo A (riciclaggio) era in realtà ricettazione: aveva acquistato targhe già contraffatte e non aveva concorso materialmente alla loro falsificazione; ha inoltre dedotto la prescrizione per alcuni capi dopo l'esclusione della recidiva in appello e ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche motivando la sua confessione (resa in appello perché detenuto al primo grado).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la prova non dimostra che Basciu abbia partecipato alla contraffazione delle targhe, sicché la fattispecie contestata al capo A va riqualificata da riciclaggio in ricettazione (art. 648-bis c.p.). Per tale ragione la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di falso (capo B). Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha ritenuto irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 334 c.p.. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai residui reati (ricettazione e art. 334 c.p.), rimettendo al giudice di merito la valutazione delle attenuanti generiche e della pena. La questione sulla prescrizione è stata respinta: i termini di prescrizione sono stati calcolati tenendo conto delle sospensioni processuali indicate dagli atti.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (ricettazione)
La Cassazione ha ritenuto che la condotta accertata (detenzione e uso di targhe di provenienza furtiva e contraffatte) sia compatibile con il delitto di ricettazione e non con il più grave riciclaggio, in mancanza di prova del concorso nella contraffazione
art. 648 c.p.
Richiamato come norma di riferimento per le fattispecie relative alla ricettazione; la sentenza rinvia al quadro di responsabilità residuale per i reati collegati alle targhe
art. 334 cod. pen.
Riferimento al reato per il quale è stata confermata irrevocabilmente l'affermazione di responsabilità; la Cassazione ha anche disaminato i termini di prescrizione facendo riferimento al termine ordinario e alle sospensioni registrate nel processo
Massime di principio
- Se dall'istruttoria non emerge prova adeguata che l'imputato abbia concorso materialmente o intellettualmente nella contraffazione di un bene (es. targhe), la condotta può essere riqualificata da riciclaggio a ricettazione: occorre distinguere l'acquisto/possesso di proventi del reato dall'effettiva partecipazione alla loro falsificazione
- Un unico indizio (es. l'interesse soggettivo dell'imputato) non è sempre sufficiente a fondare la responsabilità per reato più grave: la qualificazione giuridica richiede elementi probatori specifici che dimostrino il ruolo attivo nella condotta di occultamento o alterazione
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando elimina una specifica affermazione di responsabilità (es. per falso) e lascia invariata la restante parte del giudizio; in tal caso il giudice di merito dovrà rideterminare la pena in conformità alla nuova qualificazione
- Le questioni di prescrizione vanno calcolate tenendo conto di tutte le sospensioni processuali e delle specifiche circostanze che prorogano i termini: l'esclusione di una circostanza aggravante non determina automaticamente la prescrizione se il termine prorogato non è maturato
- La confessione o ammissione resa tardivamente (es. in appello) può influire sul trattamento sanzionatorio, ma la sua rilevanza dipende dalla tempestività, dalle ragioni della tardività e dalla valutazione del giudice di merito; una rivalutazione delle attenuanti può essere necessaria dopo la riqualificazione del fatto
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