Cassazione Penale, Sentenza n. 442/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, confermando tuttavia la gravità indiziaria per il delitto di tentato omicidio; il ricorrente contestava la mancata ricognizione della scriminante della legittima difesa e, in subordine, dell'eccesso colposo ex art. 55 c.p., denunciando vizi di valutazione e carenza/mancata considerazione di dichiarazioni favorevoli rese da testi (Alaimo, Scalici, Nicotra) e chiedendo che fosse data diversa valutazione al compendio indiziario
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di Palermo abbia adeguatamente motivato l'esclusione della legittima difesa, valorizzando elementi fattuali (in particolare il rinvenimento del bastone di ferro in uso a Rubini e il mancato rinvenimento del bastone asseritamente usato dalla vittima) e la sproporzione tra le lesioni riportate dalle parti. La Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione motivazionale in sede cautelare e ha escluso la necessità di motivare separatamente l'eccesso colposo una volta esclusa la scriminante. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
indica la norma sulla cui base il Tribunale è stato investito del riesame della misura cautelare; utilizzata per delimitare la competenza del giudice del riesame
art. 55 cod. pen.
la Corte richiama il principio secondo cui l'eccesso colposo non può essere configurato senza la sussistenza della scriminante della legittima difesa; quindi, una volta esclusa la legittima difesa, non è ravvisabile l'eccesso colposo
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
principio applicato per decidere l'obbligo o meno di versamento alla cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha comunque disposto il versamento di euro 3.000,00 non avendo riscontrato elementi che esentassero il ricorrente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sulla sindacabilità della motivazione in sede cautelare)
richiamo a Sez. U. n. 11 del 23/02/2000, Audino e altri precedenti (es. Sez. 2 n. 27866/2019, Sez. 1 n. 30416/2020)
la Corte ricorda che il sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: sono rilevanti solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; non è consentito riesaminare liberamente la valutazione di merito degli elementi probatori
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice compie un apprezzamento prognostico: la Corte di legittimità controlla solo la completezza e la logicità della motivazione, non la riconsiderazione integrale delle prove
- La scriminante della legittima difesa richiede attualità del pericolo, necessità e proporzionalità della reazione; l'accertamento di tali presupposti può fondarsi sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni e su elementi materiali (es. rinvenimento dell'arma)
- Se la legittima difesa è correttamente esclusa per mancata sussistenza dei suoi presupposti, non è configurabile l'eccesso colposo ex art. 55 c.p., perché quest'ultimo presuppone l'esistenza della scriminante superata per colpa
- La presenza o il premunirsi di un'arma da parte dell'indagato è elemento che incide sulla valutazione della dinamica e sulla credibilità della versione difensiva (es.: se risulta che l'indagato aveva portato con sé un bastone, la tesi della reazione esclusivamente difensiva perde forza)
- Le doglianze che sollecitano una diversa pesatura delle prove o una diversa valutazione di attendibilità non sono ammissibili in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica
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