L.R. Toscana 37/2022
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana introduce dal 1° gennaio 2023 nuove disposizioni sulle tasse automobilistiche regionali: abroga alcune agevolazioni preesistenti, istituisce l’esenzione per i veicoli destinati al trasporto di minori trapiantati, estende alcune regole su volontariato e sospensioni dell’obbligo tributario e adegua la copertura finanziaria. Entrata in vigore dalla pubblicazione sul BURT.
Tasse automobilistiche regionali: nuove esenzioni e abrogazioni in Toscana
Tasse automobilistiche regionali: modifiche e nuove esenzioni in Toscana
La legge regionale Toscana 7 novembre 2022, n. 37 interviene sulla disciplina delle tasse automobilistiche regionali, modificando la l.r. 52/2006 e la l.r. 49/2003. Il provvedimento opera in modo rilevante soprattutto dal 1° gennaio 2023, data dalla quale decorrono le principali abrogazioni e le nuove agevolazioni.
Interventi sull’importo della tassa e sulle riduzioni
La legge abroga, con effetto dal 1° gennaio 2023, il comma 2-ter dell’articolo 1 della l.r. 52/2006 e i commi da 2-bis a 2-quinquies, nonché da 2-sexies a 2-novies, dell’articolo 1-bis della medesima legge. In sostanza, cessano dal 2023 le specifiche disposizioni agevolative/di riduzione che erano previste in tali commi.
Copertura finanziaria e stima delle maggiori/minori entrate
Le maggiori entrate derivanti dalle abrogazioni e modifiche alla l.r. 52/2006 sono stimate in 9.200.000 euro annui a partire dal 2023 e sono imputate alle entrate tributarie regionali. Le minori entrate connesse alle nuove esenzioni introdotte nella l.r. 49/2003 sono stimate in 245.000 euro per il 2023 e in 203.000 euro per ciascuno degli anni successivi, con copertura assicurata dalle maggiori entrate sopra indicate.
Nuova tipologia di veicoli esenti: trasporto di minori trapiantati
Viene introdotta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati. L’esenzione riguarda i veicoli di proprietà dei genitori, di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore del minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, tessuti o cellule staminali emopoietiche.
L’esenzione decorre dal 1° gennaio 2023 e spetta solo se ricorrono congiuntamente alcune condizioni:
- il minore trapiantato deve essere fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;
- il veicolo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;
- per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del Codice della strada, devono essere rispettati limiti di cilindrata/potenza: fino a 2.000 cc per benzina o ibrido, fino a 2.800 cc per diesel o ibrido, fino a 150 kW per elettrico.
L’esenzione è riconosciuta per un solo veicolo per ciascun minore e cessa automaticamente se vengono meno i requisiti previsti. È mantenuta fino al compimento dei 18 anni del minore, salvo cessazione anticipata per perdita della proprietà del veicolo o dei requisiti soggettivi.
Trasferimento dell’esenzione e casi particolari
Il beneficiario può chiedere il trasferimento dell’esenzione su un altro veicolo di sua proprietà, con gli adempimenti previsti per le modifiche già disciplinate dalla legge regionale. Il trasferimento è possibile solo se il veicolo già esentato sia oggetto di:
- cessazione della circolazione;
- trasferimento di proprietà;
- perdita di possesso per furto.
L’istanza va presentata entro 180 giorni dall’evento. La disciplina speciale si applica anche nel caso di sostituzione con altro veicolo usato, a condizione che il veicolo usato venga demolito o trasferito entro 30 giorni dalla prima immatricolazione del nuovo veicolo, anche in presenza di sovrapposizione temporale della proprietà.
Sospensione dell’obbligo tributario e semplificazioni
Dal 1° gennaio 2023, la trascrizione della cessione effettuata nei termini previsti dalla normativa statale sugli autoveicoli rende adempiuti gli obblighi di comunicazione relativi alla sospensione dell’obbligo tributario. Inoltre, dal 1° gennaio 2023 non si applica più il pagamento del diritto fisso previsto dalla disciplina statale richiamata.
Esenzioni per volontariato e relazione annuale
La disciplina sulle esenzioni per i veicoli delle organizzazioni di volontariato viene ampliata includendo anche le automediche. La relazione annuale sugli esoneri deve tenere conto anche della nuova esenzione per i minori trapiantati.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ma molte disposizioni sostanziali producono effetti dal 1° gennaio 2023. Non si tratta di un atto obsoleto, poiché contiene una disciplina ancora utilizzabile e rilevante per la gestione delle tasse automobilistiche regionali in Toscana.
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