L.R. Toscana 41/2022
Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale dispone la terza variazione del bilancio di previsione 2022-2024 della Toscana, aggiorna autorizzazioni di spesa e indebitamento, sostituisce vari allegati del bilancio 2022-2024 e del rendiconto 2021. Entrata in vigore il 28 novembre 2022, giorno della pubblicazione sul BURT.
Terza variazione al bilancio 2022-2024 e modifiche al bilancio e al rendiconto regionali
Terza variazione al bilancio e aggiornamento degli allegati contabili
La legge regionale della Toscana n. 41 del 2022 interviene sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sul bilancio 2022-2024 già approvato con l.r. 56/2021 e sul rendiconto generale 2021 con una serie di variazioni, sostituzioni e integrazioni di allegati contabili. Il provvedimento ha natura essenzialmente finanziaria e opera nel solo ambito della Regione Toscana.
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa
Sono apportate le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 indicate negli allegati A e B della legge.
Le risultanze complessive delle variazioni sono pari a:
- entrata: residui 0,00; cassa -121.675.538,53; competenza 2022 -121.675.538,53; pluriennale 2023 125.227.311,66; pluriennale 2024 58.392.257,90
- spesa: residui 0,00; cassa -121.675.538,53; competenza 2022 -121.675.538,53; pluriennale 2023 125.227.311,66; pluriennale 2024 58.392.257,90
Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa
Le quote di spesa delle leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio sono modificate nei limiti e negli importi indicati dall’allegato B relativo alle variazioni di spesa.
Disavanzo da fondo anticipazioni di liquidità
Viene sostituito l’articolo 5 della l.r. 56/2021. Il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità ex d.l. 35/2013 è approvato in:
- euro 559.263.617,71 per il 2022
- euro 541.236.100,61 per il 2023
- euro 524.581.413,66 per il 2024
La copertura del disavanzo avviene secondo il meccanismo previsto dall’articolo 1 del d.l. 179/2015, decaduto ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 699, della legge 208/2015.
Autorizzazione all’indebitamento
Viene sostituito l’articolo 6 della l.r. 56/2021 e autorizzata nel triennio 2022-2024 la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari fino a complessivi euro 770.023.421,67, così ripartiti:
- euro 202.041.639,07 nel 2022
- euro 326.376.210,32 nel 2023
- euro 241.605.572,28 nel 2024
L’indebitamento è subordinato ai vincoli di legge richiamati nel testo; i mutui/prestiti devono avere durata non superiore a 30 anni e tasso massimo pari a quello di riferimento della Cassa depositi e prestiti. È prevista la possibilità di contrarre mutui con Cassa depositi e prestiti e/o BEI. Gli oneri di ammortamento per il 2023 e 2024 e gli eventuali maggiori oneri per variabilità del tasso o rischio di cambio sono coperti dalle leggi di bilancio; le rate successive al 2024 saranno coperte con le successive leggi di bilancio.
Sostituzione e integrazione degli allegati del bilancio 2022-2024
La legge sostituisce o integra diversi allegati della l.r. 56/2021:
- allegato d), sui limiti di indebitamento per le regioni, sostituito dall’allegato F della presente legge
- allegato 3 della nota integrativa, sugli interventi programmati finanziati con debito e risorse disponibili, sostituito dall’allegato G
- allegato f), sulle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste, sostituito dall’allegato H
- allegato g), sui nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, integrato dall’allegato I
Modifiche al rendiconto generale 2021
Sono sostituiti alcuni allegati della l.r. 25/2022 sul rendiconto 2021:
- allegato a/1) relativo alle quote accantonate del risultato di amministrazione, sostituito dall’allegato L
- allegato “Quadro Generale Riassuntivo”, sostituito dall’allegato M
- allegato 10 “Rendiconto della gestione - Equilibri di bilancio”, sostituito dall’allegato N
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, avvenuta il 28 novembre 2022.
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