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Legge

L.R. Toscana 32/2022

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 32/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana disciplina le intese richieste per nomine o designazioni del Presidente della Giunta regionale con amministrazioni pubbliche locali: l’intesa si forma in 15 giorni con silenzio-assenso; in caso di diniego si procede con un secondo nominativo e, se il dissenso persiste, il Presidente decide chiedendo un parere non vincolante entro 10 giorni. Nessun onere per il bilancio regionale.

Intese per nomine e designazioni regionali con amministrazioni pubbliche locali

Intese con amministrazioni pubbliche locali

La legge regionale Toscana introduce, nella disciplina del procedimento amministrativo contenuta nella l.r. 40/2009, un capo dedicato alle intese necessarie per alcune nomine o designazioni regionali da effettuare con amministrazioni pubbliche locali. L’intervento mira a rendere più rapido il completamento delle procedure di nomina, definendo tempi certi e un meccanismo sostitutivo in caso di mancato accordo.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina si applica quando il Presidente della Giunta regionale debba procedere a una nomina o designazione che richiede l’intesa con un’amministrazione pubblica locale. Restano ferme le eventuali discipline speciali che, per specifiche nomine o designazioni, prevedano diversi strumenti per superare il mancato raggiungimento dell’intesa.

Procedura per il raggiungimento dell’intesa

Il Presidente della Giunta regionale propone un nominativo all’amministrazione interessata. L’intesa deve essere resa entro 15 giorni dalla richiesta.

  • Se l’amministrazione non risponde entro il termine, l’intesa si considera acquisita per silenzio-assenso.
  • Se invece la risposta è negativa, si attiva una fase ulteriore della procedura.

Mancato accordo e meccanismo sostitutivo

In caso di diniego sull’intesa relativa al primo nominativo, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo, diverso dal primo. Se anche su questo secondo nominativo l’esito è negativo, entro i successivi 15 giorni il Presidente individua comunque il soggetto da nominare o designare e chiede sull’interessato un parere non vincolante all’amministrazione coinvolta.

  • Il parere deve essere reso entro 10 giorni.
  • Decorso inutilmente tale termine, il Presidente può procedere comunque alla nomina o designazione.

Effetti temporali e disciplina applicabile

La legge non contiene limiti temporali di vigenza o applicazione particolari: la disciplina opera in via generale per le procedure di nomina e designazione rientranti nel suo ambito. Il meccanismo del silenzio-assenso e il successivo iter sostitutivo si applicano quindi alle intese richieste dopo l’entrata in vigore della legge, secondo il testo consolidato della l.r. 40/2009.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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