L.R. Toscana 39/2022
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana il servizio di psicologia di base, attivo dal 2023 ma solo dopo il regolamento attuativo e la deliberazione regionale sui requisiti e sul fabbisogno. Definisce compiti, requisiti degli psicologi convenzionati, organizzazione, copertura a carico del SSR, clausola valutativa e stanziamento di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Istituzione del servizio di psicologia di base in Toscana
Servizio di psicologia di base in Toscana
La legge regionale istituisce, nell’ambito della tutela della salute, il servizio di psicologia di base per sostenere i bisogni assistenziali emersi anche a seguito della pandemia da COVID-19. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e si applica dal 2023, ma solo dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo e della deliberazione regionale prevista dalla legge.
Finalità del servizio
Il servizio è concepito come supporto e integrazione dell’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le sue finalità principali sono:
- intercettare e ridurre i disturbi psicologici della popolazione, anche come filtro rispetto alle cure secondarie e al pronto soccorso;
- rilevare bisogni di benessere psicologico spesso non espressi;
- organizzare l’assistenza psicologica in forma decentrata;
- gestire le problematiche comportamentali ed emotive legate alla pandemia da COVID-19.
Organizzazione del servizio e ambito territoriale
Il servizio è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di zona-distretto. L’attività è svolta da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, denominati psicologi di base. La Giunta regionale deve disciplinare con regolamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la formazione degli elenchi e la gestione degli incarichi convenzionali.
Compiti dello psicologo di base
Lo psicologo di base svolge assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con:
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta;
- specialisti ambulatoriali.
La sua attività mira a garantire il benessere psicologico nell’ambito della medicina di base, offrendo un primo livello di assistenza integrato con gli altri servizi sanitari e orientato a una rapida presa in carico del paziente. In coerenza con la professione psicologica, svolge funzioni di:
- riduzione del rischio di disagio psichico;
- prevenzione;
- promozione della salute.
Assume in carico la richiesta di assistenza e predispone un programma di sostegno psicologico, avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti. La richiesta di consulenza può provenire dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.
Elenchi degli psicologi di base e requisiti di accesso
Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie. Possono esservi iscritti i professionisti in possesso di:
- laurea in psicologia;
- iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi;
- assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
- specifiche competenze e titoli definiti dalla Giunta regionale.
Coordinamento, requisiti applicativi e costi
In ciascuna azienda unità sanitaria locale, il direttore dell’unità operativa professionale di psicologia svolge funzioni di referente clinico, coordinamento e programmazione della psicologia di base, interfacciandosi con la Regione per la valutazione delle attività, delle innovazioni e della loro applicabilità, nonché per la programmazione territoriale.
I costi dell’assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve inoltre definire:
- le specifiche competenze e i titoli dello psicologo di base;
- il fabbisogno ottimale di prestazioni per ciascuna zona-distretto;
- eventuali modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
Controllo sull’attuazione e monitoraggio
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente, entro il 30 novembre 2024 e poi ogni due anni, una relazione contenente dati su:
- distribuzione territoriale dei servizi attivati e numero di psicologi impiegati;
- numero di richieste di consulenza e utenti presi in carico, distinti per età;
- modalità organizzative dei servizi e raccordo con medicina generale e pediatria;
- criticità emerse e possibili azioni correttive.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono quantificati in 350.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La copertura avviene con risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il servizio sanitario regionale, a valere sul bilancio 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Decorrenza e regime applicativo
La legge si applica dall’anno 2023, ma solo a seguito di:
- entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 3;
- approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 3.
Obsolescenza
Il provvedimento non risulta deprecato: disciplina un servizio sanitario regionale ancora attuale e potenzialmente applicabile.
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