L.R. Toscana 38/2022
Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la definizione, approvazione, pubblicazione e aggiornamento della modulistica unificata e standardizzata per istanze, segnalazioni e comunicazioni agli enti locali non già standardizzate a livello nazionale. Introduce inoltre semplificazioni su documentazione e controlli nei percorsi formativi, coordinamento dei pareri paesaggistici e autorizzazione per impianti rinnovabili. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Modulistica unificata regionale e semplificazioni procedimentali in Toscana
Modulistica unificata e standardizzata in Toscana
La legge disciplina, per la Regione Toscana, un sistema regionale di modulistica unificata e standardizzata destinato alla presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni non già coperte da standardizzazione nazionale. Accanto a ciò, introduce alcuni interventi di semplificazione in materie di competenza regionale, soprattutto nei settori formazione, controlli documentali, paesaggio ed energia.
Ambito e contenuto della modulistica regionale
La Regione Toscana e gli enti locali definiscono di comune accordo moduli unificati e standardizzati, validi su tutto il territorio regionale, per i procedimenti non rientranti nella standardizzazione statale. I moduli devono descrivere in modo esaustivo, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici dell’istanza, segnalazione o comunicazione, l’organizzazione dei dati e la documentazione da allegare. I moduli sono resi disponibili sui servizi telematici di accettazione unica di livello regionale.
Limiti alla richiesta di documenti e informazioni
L’amministrazione locale può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo se il contenuto della domanda, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati non corrisponde a quanto previsto nei moduli. Non possono essere richiesti elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nei moduli, restando ferma l’acquisizione d’ufficio dei dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Approvazione e aggiornamento dei moduli
I moduli sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le associazioni degli enti locali interessate, raggiunta nel Tavolo di concertazione istituzionale secondo le modalità del relativo protocollo. In mancanza di intesa la deliberazione non può essere adottata.
Le modifiche ai moduli seguono regole differenziate:
- per adeguamenti a nuove norme regionali o statali o a sentenze della Corte costituzionale, e per correzioni di errori materiali o aggiornamenti di riferimenti normativi, la modifica avviene con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione dello schema alle associazioni regionali degli enti locali via PEC;
- se la modifica riguarda solo errori materiali o riferimenti normativi, può essere adottata con decreto del dirigente della struttura regionale competente;
- per le altre modifiche si applica la procedura con intesa prevista per l’approvazione originaria.
Pubblicazione e messa in uso
Gli enti locali destinatari devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli regionali e metterli in uso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell’atto regionale di approvazione o modifica. Se la modifica concerne solo errori materiali o riferimenti normativi, il termine è ridotto a 10 giorni. L’atto regionale può comunque prevedere termini diversi.
Monitoraggio e poteri sostitutivi
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, monitora i siti istituzionali per verificare la pubblicazione e la messa in uso dei moduli. In caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicazione, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste dalla legge regionale sul sistema delle autonomie locali.
Coordinamento con la modulistica nazionale
Quando la normativa statale approva moduli unificati e standardizzati validi su tutto il territorio nazionale e tali moduli operano negli stessi ambiti di quelli regionali, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per sostituire la modulistica regionale con quella nazionale e per dare attuazione alle disposizioni statali.
Applicazione alla modulistica regionale già esistente
Per i moduli unificati e standardizzati già adottati con atti regionali prima dell’entrata in vigore della legge e non rientranti nella standardizzazione statale, le nuove regole si applicano dalla deliberazione della Giunta regionale che li approva secondo la procedura prevista. Se tali moduli erano già stati approvati da una espressa previsione di legge o regolamento regionale, la disciplina si applica direttamente, senza nuova approvazione, fermo restando che:
- le modifiche per norme nuove, sentenze o correzioni materiali seguono le modalità previste per i moduli regionali;
- le altre modifiche richiedono l’intesa con gli enti locali.
Semplificazioni nella formazione professionale
Nel sistema regionale della formazione professionale viene promossa la digitalizzazione degli atti e dei documenti relativi ai percorsi finanziati e riconosciuti dalla Regione, al fine di semplificarne archiviazione e conservazione in un’ottica di sostenibilità.
I soggetti del sistema della formazione professionale devono produrre e conservare la documentazione dell’intero percorso formativo secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, con particolare attenzione al formato digitale. La medesima deliberazione fissa anche i termini minimi di conservazione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.
Banca dati regionale dei controlli documentali
La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nei procedimenti disciplinati dalla legge regionale in materia di formazione. La banca dati è utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermo restando il termine di validità delle certificazioni previsto dalla normativa nazionale. Le modalità operative di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Coordinamento dei pareri paesaggistici
Per semplificare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, possono essere stipulati appositi accordi tra i soggetti competenti ai sensi della normativa regionale sul governo del territorio e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competenti. Tali accordi possono individuare modalità di coordinamento del procedimento per l’espressione, anche contestuale, dei pareri delle commissioni per il paesaggio e delle soprintendenze sulle correlate proposte motivate dell’amministrazione procedente.
Autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili
In materia di energia, gli atti previsti dalla legge regionale costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La norma chiarisce quindi il rapporto procedimentale tra tali atti e l’autorizzazione finale.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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