Cassazione Civile, Ordinanza n. 19617/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadina)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva irrogato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, per avere negoziato un assegno bancario di euro 10.000 privo della clausola di non trasferibilità. La destinataria aveva proposto opposizione e il giudice di merito aveva accolto la domanda, ritenendo l'assenza di colpa perché l'assegno recava comunque una stampigliatura in maiuscolo "non trasferibile" e perché anche professionisti coinvolti nella vicenda erano stati tratti in errore sulla reale mancanza della clausola. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981, sostenendo che la buona fede esclude la colpevolezza solo se l'ignoranza dell'illecito è incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza, mentre nel caso concreto l'errore sarebbe stato facilmente evitabile con la semplice lettura dell'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura mirasse in realtà a sovvertire la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito in ordine all'assenza di colpa dell'agente. Ha ribadito che la valutazione delle prove e degli elementi indiziari spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi, vizio non dedotto né configurabile nel caso concreto. Ha quindi confermato che, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede esclude la responsabilità quando vi siano elementi oggettivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e l'autore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, senza che possa essergli rimproverata neppure negligenza omissiva. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 49, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007
norma antiriciclaggio violata tramite la negoziazione di un assegno privo della clausola di non trasferibilità; la sua violazione integra l'illecito amministrativo contestato.
art. 20 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
norma modificativa della disciplina richiamata in materia di assegni e clausola di non trasferibilità.
art. 3 della l. n. 689 del 1981
la responsabilità per sanzione amministrativa presuppone la colpa; la buona fede può escluderla solo se l'ignoranza della violazione è incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza.
art. 360 n. 3 c.p.c.
il motivo è stato formalmente rubricato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che mirava in sostanza a contestare l'accertamento in fatto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sui fatti è ammesso solo nei limiti dell'omesso esame di fatti storici decisivi, non per una nuova valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano con il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità, ma esclusa per le Amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, la buona fede esclude la responsabilità solo quando l'autore della violazione sia indotto da elementi oggettivi a ritenere lecita la propria condotta e abbia adottato tutta la diligenza esigibile per conformarsi al precetto, senza neppure profili di negligenza omissiva.
- La valutazione circa la sussistenza o meno della colpa nell'illecito amministrativo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione sotto la veste formale di violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione che contesti, in realtà, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile come censura di merito, salvo il vizio di omesso esame di fatti storici decisivi nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- La presenza su un titolo di indicazioni o stampigliature idonee a ingenerare affidamento, anche se non corrispondenti alla realtà giuridica del documento, può assumere rilievo nell'escludere la colpa dell'agente se tali elementi abbiano concretamente tratto in inganno il soggetto e altri operatori della vicenda.
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