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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA e dopo l’accorpamento di quattro unità immobiliari in un unico subalterno per effetto di lavori di ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita di un immobile commerciale sito in Cerignola, aumentando la rendita proposta da 1.356,00 euro a 3.252,00 euro. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo l’atto adeguatamente motivato e congruo nel valore attribuito. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la non congruità del valore attribuito, invece di gravare l’Amministrazione dell’onere di giustificare la rettifica; 2) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione carente o apparente sulla congruità del valore; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato documenti prodotti a confronto con immobili analoghi della stessa zona; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione delle prove offerte; 5) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, per asserita insufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento. La Corte ha esaminato prioritariamente il quinto motivo per la sua pregiudizialità logica, ritenendolo infondato, ha accolto il primo motivo, e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto.

La decisione

La Corte ha rigettato il quinto motivo relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento catastale, ritenendo che, in procedura DOCFA, l’atto fosse sufficientemente motivato perché contenente gli elementi descrittivi e valutativi idonei a far comprendere la pretesa fiscale. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che nelle controversie sul classamento DOCFA l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della maggiore rendita grava sull’Amministrazione finanziaria e non può essere invertito a carico del contribuente; la CTR, nel valorizzare il mancato assolvimento probatorio della contribuente, ha quindi applicato un criterio errato. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    n. 3 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.

    L’avviso di accertamento catastale deve essere sufficientemente motivato; in procedura DOCFA la motivazione è adeguata se l’atto consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi, quando gli elementi di fatto dichiarati non siano stati disattesi ma soltanto rivalutati tecnicamente.

  • art. 2697 c.c.

    n. 3 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.

    Nelle controversie sul classamento DOCFA l’onere di provare gli elementi di fatto che giustificano la maggiore rendita grava sull’Amministrazione finanziaria; il giudice non può fondare la decisione sul solo insuccesso probatorio del contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.

    La censura attiene alla motivazione della decisione tributaria, ma nel caso concreto è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.

    La doglianza sulla mancata considerazione delle prove è stata dichiarata assorbita; non è stato espresso un autonomo principio decisorio sulla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • artt. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249; art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142; d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La rettifica di rendita trae origine da dichiarazione di variazione presentata con procedura DOCFA; il quadro normativo catastale rileva per il classamento e per la motivazione dell’atto.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    È richiamato per l’individuazione del giudice di rinvio, oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nei procedimenti DOCFA, quando l’amministrazione non contesta i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente ai fini del classamento, l’avviso di rettifica è motivato in modo sufficiente se indica gli elementi essenziali della nuova rendita e consente la difesa del destinatario.
  • Nelle controversie sul classamento catastale il riparto dell’onere della prova non può essere rovesciato sul contribuente: spetta all’ufficio dimostrare gli elementi di fatto che sorreggono la maggiore rendita attribuita.
  • Il giudice di merito non può ritenere provata la congruità della rendita solo perché il contribuente non abbia fornito prova contraria; occorre una positiva dimostrazione da parte dell’amministrazione della correttezza della propria pretesa.
  • Le contestazioni che attengono alla congruità della rendita e al merito della valutazione non si risolvono in un vizio di motivazione dell’atto, ma investono il rapporto tributario e devono essere decise alla luce delle regole sull’onere probatorio.
  • Se un motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi che incidono sul medesimo punto possono restare assorbiti senza autonoma decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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