Cassazione Penale, Sentenza n. 36053/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell’ordinanza dell'11/03/2024 che aveva rigettato l'appello contro la decisione del GIP sul sequestro preventivo fino a euro 918.091,00. La difesa chiedeva la revoca del sequestro rispetto alle somme future confluite sul conto (in particolare la pensione), sostenendo che, essendo il conto stato "azzerato" dal sequestro originario, le somme di origine lecita pervenute successivamente non possono essere considerate confuse con il provento del reato e quindi non sequestrabili automaticamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo la causa al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, sebbene il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto monetario possa essere legittimo in presenza del nesso di pertinenzialità e del fenomeno di commixtio nummorum, non è corretta l'estensione automatica del vincolo su tutte le somme entrate successivamente nel conto quando, al momento dell'esecuzione della misura, si fosse verificato un effettivo azzeramento delle disponibilità e le somme successive abbiano origine lecita certa. Il giudice del rinvio dovrà verificare se al momento della cautela vi sia stato azzeramento delle disponibilità monetarie e, in caso di somme successive, la loro origine lecita o illiceità e il nesso di pertinenzialità con il profitto.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca
Indica la possibilità di disporre il sequestro di beni suscettibili di confisca; il Collegio lo interpreta come sequestro preventivo funzionale ad impedire la dispersione di beni che potranno essere oggetto di confisca.
art. 240, primo comma, cod. pen.
nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto
Definisce la confisca del prodotto o profitto del reato; la Corte sottolinea la necessità di un nesso di stretta derivazione causale (nesso di pertinenzialità) tra reato e vantaggio economico e chiarisce come, per il denaro, intervenga il principio della commixtio nummorum con conseguente confisca diretta del valore monetario.
art. 322-bis, cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'appello contro provvedimenti cautelari: qui utilizzata dalla difesa per impugnare l'ordinanza del GIP dinanzi al Tribunale per il riesame.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento normativo per il motivo di cassazione invocato (violazione di norme di diritto): la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di norme penali e processuali.
Sezioni Unite, sentenza n. 42415/2021
Giurisprudenza di riferimento secondo la quale il denaro, per la sua fungibilità, si confonde nel patrimonio dell'agente determinando perdita di identificabilità fisica; la confisca del profitto in denaro va qualificata come diretta e riferita all'incremento monetario conseguito.
Sez. 5, sentenza n. 31186/2023
Pronuncia che ha affermato il principio per cui, se il conto è stato azzerato al momento del sequestro, le somme provenienti da fonte lecita pervenute successivamente non sono automaticamente sequestrabili se è impedita la commistione patrimoniale.
Massime di principio
- Il sequestro finalizzato alla confisca diretta del denaro mira a sottrarre l'incremento patrimoniale conseguito dal reato e si fonda sul principio della commixtio nummorum quando il profitto è ancora rinvenibile nella sfera patrimoniale.
- Se, al momento dell'esecuzione del sequestro, le disponibilità monetarie del soggetto risultano azzerate, le somme di chiara origine lecita immesse successivamente non possono essere sequestrate automaticamente senza verifica del nesso di pertinenzialità.
- Il giudice deve valutare caso per caso: verificare se vi sia stato "azzeramento" delle disponibilità al momento della cautela e accertare l'origine delle somme successive prima di estendere il vincolo cautelare.
- Non è ammesso trasformare, di fatto, un sequestro impeditivo o finalizzato in una confisca per equivalente quando la legge non prevede tale confisca per il reato contestato (es. bancarotta fraudolenta patrimoniale).
- In presenza di fondi provenienti da rapporti già esistenti con la società fallita o di somme chiaramente collegate al reato, il sequestro e la successiva confisca possono essere legittimi; per le somme lecite occorre invece prova dell'assenza della commistione patrimoniale.
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