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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11225/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia per il reato di diffamazione, ha chiesto la rimessione del processo deducendo l'esistenza di gravi situazioni all'interno della Procura della Repubblica di Venezia che, a suo dire, avrebbero compromesso il regolare svolgimento del procedimento e fatto sorgere un legittimo sospetto sulla imparzialità dell'ufficio giudicante. La Corte ha però rilevato che l'istanza era inammissibile sia perché non risultavano trasmesse le notifiche alle controparti processuali, come richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 46, commi 1 e 4, c.p.p., sia perché il contenuto della domanda era generico e indeterminato: mancava la concreta allegazione di specifiche e oggettive situazioni locali, estranee alla dialettica processuale, idonee a integrare la "grave situazione locale" richiesta dall'art. 45 c.p.p.; il ricorrente si era limitato a evocare un generico pregiudizio accusatorio della Procura, senza fatti specifici e verificabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo. Ha ritenuto, da un lato, non osservato l'onere di notificazione alle controparti processuali e, dall'altro, non integrato il presupposto sostanziale della grave situazione locale: le doglianze erano mere allegazioni generiche, prive di specifici fatti esterni al processo e quindi incapaci di fondare il legittimo sospetto ex art. 45 c.p.p. Conseguentemente, non ha disposto la condanna del richiedente alle spese processuali, ma ha applicato l'art. 48, comma 6, c.p.p., ponendo a suo carico una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    indica il reato per cui l'imputato era a giudizio nel procedimento di merito, ossia diffamazione.

  • art. 45 c.p.p.

    la rimessione del processo è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una grave situazione locale oggettiva, esterna alla dialettica processuale, idonea a fondare un concreto pericolo di non imparzialità del giudice o di pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali.

  • art. 46, commi 1 e 4, c.p.p.

    la richiesta di rimessione deve essere corredata dalla notificazione alle controparti processuali; la mancata trasmissione della prova delle notifiche determina inammissibilità.

  • art. 48, comma 6, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rimessione del processo è rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, perché deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e alla competenza territoriale.
  • Per integrare il legittimo sospetto non basta allegare tensioni, timori o sospetti interni al processo: occorre allegare una grave situazione locale, oggettiva e verificabile, esterna alla dialettica processuale.
  • I provvedimenti o i comportamenti del giudice possono rilevare ai fini della rimessione solo se siano effetti di una grave situazione locale già sussistente e siano oggettivamente sintomatici di non imparzialità; in difetto di tale base territoriale, essi restano, al più, questioni di astensione o ricusazione.
  • L'istanza di rimessione deve essere assistita dall'adempimento formale della notificazione alle controparti processuali; la mancata prova di tale adempimento comporta inammissibilità.
  • Se la richiesta di rimessione è dichiarata inammissibile, non segue la condanna alle spese processuali, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 48, comma 6, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

Testo integrale

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