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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società a responsabilità limitata per l'anno d'imposta 2009, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti emesse da altra società. La società veniva cancellata dal registro delle imprese nel 2012; successivamente, l'Amministrazione finanziaria notificava al socio, indicato come titolare del 50% delle partecipazioni, un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP, fondato sull'art. 2495 c.c. e sull'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo la percezione di utili extra bilancio. Il contribuente impugnava l'atto e sia la CTP sia la CTR accoglievano la sua tesi, ritenendo in sostanza che, essendo la società estinta, non fosse più possibile recuperare i debiti tributari nei confronti del socio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 2945, comma 2, c.c., dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato che la cancellazione della società precludesse ogni forma di recupero dei debiti fiscali gravanti sul soggetto estinto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato, nei limiti indicati in motivazione, il motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali ancora insoddisfatti; tali debiti si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio. Ha però precisato che, quando l'Amministrazione agisce contro i soci per i debiti tributari della società estinta, deve provare, secondo il normale riparto dell'onere probatorio, sia l'effettiva percezione di somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione sia l'entità di tali somme. Poiché la CTR aveva errato nel ritenere che la cancellazione impedisse in assoluto al Fisco di agire, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente, ma non rende inesigibili i debiti sociali ancora insoddisfatti nei confronti dei soci, secondo l'impostazione richiamata dalla Corte.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la base normativa dell'azione dell'Amministrazione verso soci e liquidatori per il recupero dei debiti tributari della società estinta, nei limiti delle somme percepite in sede di liquidazione.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla motivazione emergano ulteriori precisazioni applicative specifiche.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il normale riparto dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione dimostrare la percezione e l'entità delle somme attribuite ai soci.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni, nel contesto della prova dell'attribuzione ai soci di somme in sede di liquidazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, nel contesto dell'accertamento della percezione di utili extra bilancio o somme da parte del socio.

  • d.lgs. 175/2014

    La CTR aveva ritenuto inapplicabile la disciplina che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione ex art. 2495 c.c.; la Corte menziona tale passaggio senza fondarvi la decisione di accoglimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non comporta, di per sé, l'estinzione dei debiti sociali ancora insoddisfatti.
  • Nei confronti dei soci della società estinta opera un fenomeno successorio nei debiti residui, azionabile dall'Amministrazione finanziaria nei limiti delle somme effettivamente percepite in liquidazione o comunque attribuite ai soci.
  • Quando il Fisco agisce contro i soci per debiti tributari della società estinta, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci e la loro entità.
  • È errata la regola secondo cui la cancellazione della società precluderebbe in assoluto ogni recupero dei debiti tributari verso i soci; occorre invece verificare i presupposti sostanziali dell'azione e il relativo quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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