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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46786/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione per omessa traduzione integrale in lingua a lei nota (cinese) dell'atto che disponeva l'esecuzione di una pena di 4 anni di reclusione e 3.000 euro di multa, sostenendo che l'incompleta traduzione le aveva impedito di comprendere compiutamente il titolo esecutivo e quindi di orientare le proprie scelte; ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 1, n. 40733/2018, Zlatkova) che afferma l'obbligo di traduzione degli atti essenziali e ha contestato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui ella comprenderebbe l'italiano e si sarebbe resa irreperibile, sicché la notifica al difensore sarebbe sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di traduzione integrale degli atti a favore dell'alloglotta che non comprende l'italiano è escluso quando l'interessato si è posto volontariamente in condizione di irreperibilità e gli atti sono stati notificati al difensore: in tale ipotesi la comunicazione al difensore è ritenuta idonea a raggiungere la sfera conoscitiva dell'interessato. La Corte ha rilevato altresì elementi processuali che indicano la conoscenza dell'italiano da parte della Zheng (atti del procedimento, procura in lingua italiana, modalità di identificazione) e il fatto che il difensore ha formulato, nei termini di legge, richiesta di misura alternativa. Per tali ragioni la mancata traduzione integrale non ha determinato nullità né pregiudizio. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplina la traduzione degli atti processuali per gli alloglotta; la Corte interpreta che l'obbligo di traduzione degli atti essenziali è stato modificato dalla normativa europea ma può essere escluso quando la notificazione avviene al difensore per irreperibilità dell'interessato

  • d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    Atto di recepimento della Direttiva 2010/64/UE volto a rafforzare i diritti in materia di traduzione; la Corte ritiene che, pur essendo intervenuta la modifica, non viene meno il principio per cui la notificazione al difensore in caso di irreperibilità esonera dall'obbligo di traduzione integrale

  • Direttiva 2010/64/UE

    Stabilisce il diritto alla traduzione degli atti essenziali per gli imputati/condannati che non comprendono la lingua del procedimento; la Corte bilancia questo diritto con la regola secondo cui la notificazione al difensore, quando l'interessato si è reso irreperibile, è idonea a garantire la conoscenza dell'atto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

  • Cass. Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018 (Zlatkova)

    Giurisprudenza richiamata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di traduzione; la Corte tuttavia ritiene che l'orientamento favorevole alla traduzione integrale sia sovrascritto, nella fattispecie, dal principio consolidato che ammette la notificazione al difensore in caso di irreperibilità

Massime di principio

  • La mancata traduzione integrale di un atto essenziale può provocare nullità solo se l'interessato non è stato effettivamente messo nella condizione di conoscere l'atto; se l'interessato si è reso irreperibile e la notificazione è avvenuta al difensore, la Corte tende a ritenere l'obbligo di traduzione superato
  • Per contestare con successo l'omessa traduzione è utile dimostrare sia l'assenza di notificazione effettiva a chi potesse tradurre/veicolare l'informazione, sia l'effettiva incapacità di comprendere l'italiano (e non solo una generica affermazione)
  • Prove quali firme su documenti in italiano, atti del procedimento che mostrino uso di lingua italiana o comportamenti coerenti con comprensione della lingua indeboliscono la doglianza sull'omessa traduzione
  • La Direttiva 2010/64/UE e il d.lgs. di recepimento rafforzano il diritto alla traduzione, ma la giurisprudenza nazionale ammette limitazioni pratiche quando la comunicazione è stata veicolata tramite il difensore a causa dell'irreperibilità
  • In pratica: chi si trovi in un caso simile dovrebbe tempestivamente documentare la propria incapacità di comprendere la lingua, richiedere formalmente la traduzione e far rilevare eventuali irregolarità nella notifica; se la notificazione è arrivata al difensore, bisogna dimostrare che il difensore non ha effettivamente veicolato l'informazione per subire una tutela favorevole
  • Se il difensore ha ricevuto l'atto e ha agito (es. ha chiesto misure alternative nei termini), il giudice è propenso a ritenere che non vi sia stato pregiudizio per la parte alloglotta

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