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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28194/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente presso cui aveva prestato attività, rivendicando crediti per compenso incentivante, differenze retributive e indennità di responsabilità esterna, assumendo di avere svolto, nel periodo indicato, mansioni superiori di autista soccorritore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo, in sintesi, che il lavoratore non avesse adeguatamente allegato in ricorso le concrete mansioni svolte, che non vi fosse prova sufficiente delle mansioni superiori e che non fosse ravvisabile una mancata contestazione idonea a rendere pacifico il fatto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato lo svolgimento dell’attività di autista soccorritore e avesse anzi descritto le concrete attività, sicché il giudice avrebbe dovuto considerare provati quei fatti e procedere al giudizio di inquadramento superiore; ha inoltre denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sempre sul presupposto che l’onere di allegazione fosse stato assolto e che il fatto storico risultasse non contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non rispettassero gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti necessari a verificare il contenuto del ricorso introduttivo e la pretesa non contestazione; ha osservato che il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e che, nella specie, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sul difetto di allegazione delle mansioni concretamente svolte e sulla conseguente impossibilità di svolgere il giudizio di sussunzione. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della pretesa del lavoratore, condannandolo alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 208 r.d. n. 267/1942

    richiamato come base della domanda di riconoscimento del credito nell’ambito della procedura concorsuale; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma

  • art. 209 L.F.

    il Tribunale ha ritenuto che l’opposizione allo stato passivo sia disciplinata unicamente da questa disposizione, escludendo l’applicabilità della L. n. 241/1990

  • L. n. 241/1990

    ritenuta non applicabile al procedimento di opposizione allo stato passivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che i fatti non contestati dovessero considerarsi provati; la Corte ribadisce che la non contestazione presuppone specifiche allegazioni di fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che restava in capo al lavoratore l’onere di allegare e provare le mansioni superiori

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    base del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.

    base del motivo per omesso esame di fatto decisivo e dedotti vizi processuali

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    la Corte evidenzia l’inadempimento dell’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per sottolineare l’onere di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente e puntualmente allegati dalla parte: in assenza di una compiuta allegazione, non può desumersi l’ammissione del fatto dalla sola difesa avversaria.
  • Nel ricorso per cassazione che lamenti omessa valutazione della non contestazione o del contenuto di atti processuali, è necessario trascrivere o indicare specificamente gli atti rilevanti, così da consentire il controllo sulla fondatezza della censura.
  • La doglianza che presupponga l’accertamento di mansioni superiori deve confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di merito, il quale può rigettare la domanda quando manchi l’allegazione dei fatti storici necessari a fondare il giudizio di sussunzione e di prova.
  • Spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e la portata di una condotta di non contestazione, trattandosi di valutazione del fatto riservata al giudizio di merito.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, la pretesa creditoria del lavoratore deve essere sorretta da allegazioni e prove idonee a descrivere in concreto le attività svolte e a consentire il raffronto con l’inquadramento rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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