Cassazione Penale, Ordinanza n. 10976/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il provvedimento impugnato dal Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale che prorogava la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen. In cassazione si deduceva violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis ord. pen. e dell’art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse viziata per insufficienza/illogicità della motivazione e per erronea applicazione dei presupposti della proroga del regime speciale. La difesa contestava quindi la ritenuta permanenza del pericolo di collegamenti con l’associazione criminale e la sufficienza dell’apparato motivazionale del giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità in materia di proroga del 41-bis sia limitato alla violazione di legge e che, entro tale perimetro, possa denunciarsi anche la mancanza assoluta o meramente apparente di motivazione, non invece i vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità. Nel caso concreto l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non era meramente apparente: aveva fondato la proroga sulla carriera criminale del detenuto, sul suo ruolo apicale nel sodalizio mafioso di riferimento e sulla perdurante operatività del gruppo, valorizzando l’assenza di dissociazione e il rischio di ripristino dei contatti criminosi. Da ciò la Corte ha escluso la violazione di legge denunciata e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
comma 2-bis; comma 2-sexies
i provvedimenti applicativi del regime differenziato possono essere prorogati per periodi successivi di due anni se non risulta venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali; il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza è limitato alla violazione di legge
art. 125 c.p.p.
la mancanza di motivazione integra una violazione di legge autonoma e, quindi, è deducibile in cassazione anche nel regime di impugnazione ristretto previsto per il 41-bis
artt. 666 e 678 c.p.p.
disciplinano la forma camerale del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza richiamata dall’art. 41-bis, comma 2-sexies
legge 23 dicembre 2002, n. 279
ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 41-bis ord. pen., prevedendo la prorogabilità del regime differenziato
Massime di principio
- In materia di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge; non sono invece deducibili i vizi di mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
- La mancanza assoluta di motivazione, o una motivazione solo apparente e inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, integra una violazione di legge denunciabile in cassazione anche nei procedimenti relativi al 41-bis.
- La proroga del 41-bis può essere legittimamente disposta quando il giudice di sorveglianza valorizzi elementi attuali e concreti circa la permanenza del pericolo di collegamenti con l’associazione criminale, inclusi il ruolo apicale del detenuto, l’assenza di segni di dissociazione e l’operatività del sodalizio di riferimento.
- La motivazione del Tribunale di sorveglianza è sufficiente quando affronti in modo coerente le questioni sollevate dal reclamo e spieghi, con passaggi logici comprensibili, perché la permanenza del regime sia ancora necessaria rispetto alle esigenze di prevenzione previste dalla norma.
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