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Legge

L.R. Veneto 5/2009

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 5/2009 modifica la l.r. n. 11/2001 distribuendo le competenze autorizzative sui gasdotti: Giunta regionale per rete nazionale e per quelli tra più province, province per quelli tra più comuni, comuni per quelli limitati a un solo comune. Disciplina anche un regime transitorio e affida alla Giunta un provvedimento attuativo entro 6 mesi.

Riparto delle competenze per l’autorizzazione dei gasdotti in Veneto

Riparto delle competenze per l’autorizzazione dei gasdotti in Veneto

La legge ridefinisce, per il territorio della Regione del Veneto, le competenze amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei gasdotti, coordinandole con il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità. La disciplina riguarda sia i gasdotti appartenenti alla rete nazionale sia quelli non appartenenti alla rete nazionale, distinguendoli in base all’estensione territoriale dell’opera.

Competenze della Giunta regionale

La Giunta regionale:

  • esprime l’intesa sulla proposta dello Stato per l’autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale;
  • autorizza i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.

Per i gasdotti di competenza regionale, la funzione è esercitata nel quadro del procedimento unico previsto dalla normativa statale richiamata, con effetti anche sulla conformità urbanistica, sul vincolo preordinato all’esproprio, sull’approvazione del progetto definitivo e sulla dichiarazione di pubblica utilità.

Competenze delle province

Le province autorizzano i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni. La disposizione si colloca nel sistema di riparto delle funzioni già delineato dalla legge regionale n. 11/2001 e attribuisce alle province la competenza per le opere di rilevanza intercomunale, ma non sovracomunale di livello provinciale più ampio.

Competenze dei comuni

I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi del testo unico sulle espropriazioni. Sono qualificati come gasdotti di interesse esclusivamente locale quelli non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.

Disposizioni applicative e indirizzi operativi

La Giunta regionale deve disciplinare con proprio provvedimento:

  • gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale;
  • le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.

Il provvedimento di prima applicazione doveva essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle competenze autorizzative.

Regime transitorio

Nelle more dell’adozione del provvedimento applicativo regionale, continuano ad applicarsi, se compatibili, le disposizioni dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607.

I procedimenti relativi ai gasdotti già iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge restano attribuiti ai comuni, alle province o alla Regione secondo la rispettiva competenza. La documentazione dei procedimenti pendenti deve essere trasmessa all’ente competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ambito temporale e utilità pratica

La norma ha natura di riordino organizzativo e procedurale in materia di gasdotti e rileva soprattutto per la gestione dei procedimenti autorizzativi pendenti o futuri nel territorio veneto. La previsione del termine di sei mesi per l’atto attuativo e del termine di trenta giorni per il trasferimento della documentazione è essenziale per il regime transitorio; trattandosi di disciplina settoriale di riparto competenze, oggi ha interesse soprattutto per la ricostruzione del quadro normativo applicabile ai procedimenti ancora aperti alla data di entrata in vigore.

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