L.R. Veneto 6/2009
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 6/2009 introduce nella l.r. 33/1985 una disciplina speciale per l’autorizzazione allo scarico finale di acque depurate: la competenza passa alla Regione quando l’opera è prevista dalla pianificazione regionale di settore e lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella degli impianti di depurazione. La Giunta rilascia l’autorizzazione d’intesa con le province; in caso di mancata intesa si attiva la conferenza di servizi. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della disciplina veneta sull’autorizzazione allo scarico finale di acque depurate
Modifica alla disciplina regionale sugli scarichi finali di acque depurate
La legge regionale del Veneto n. 6 del 19 marzo 2009 interviene sulla l.r. 16 aprile 1985, n. 33, introducendo una disciplina speciale per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico finale di acque depurate. L’obiettivo è concentrare in capo alla Regione le decisioni su situazioni di rilievo sovraprovinciale.
Ambito di applicazione
La nuova regola si applica solo quando ricorrono congiuntamente due condizioni:
- l’opera di scarico di acque depurate è espressamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente e presenta un valore strategico regionale;
- lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati all’opera.
In tali casi la Regione diventa l’autorità competente per l’autorizzazione allo scarico finale.
Competenza e procedimento autorizzatorio
L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, ma previo accordo con le province interessate. La disciplina accentua quindi il ruolo regionale senza escludere il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali coinvolte territorialmente.
Mancata intesa e conferenza di servizi
Se la Giunta regionale non ottiene una o più intese entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle province competenti, deve convocare nei successivi 8 giorni una conferenza di servizi decisoria.
La conferenza è svolta secondo la disciplina generale del procedimento amministrativo, con applicazione delle regole dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, compreso il comma 6-bis per l’adozione della determinazione conclusiva del procedimento.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non contiene una disciplina transitoria ulteriore né limiti temporali di efficacia diversi da quelli derivanti dal suo inserimento nella normativa regionale vigente.
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