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Legge

L.R. Veneto 3/2009

Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina per il Veneto la disciplina di occupazione e mercato del lavoro, definendo competenze di Regione e Province, organismi di concertazione, programmazione triennale, servizi per il lavoro, autorizzazione/accreditamento, tirocini, apprendistato, sicurezza e responsabilità sociale. Molte misure richiedono atti attuativi della Giunta; alcune disposizioni hanno rilevanza soprattutto per il periodo iniziale 2009-2011 e per i regimi transitori.

Disciplina regionale veneta su occupazione, mercato del lavoro, servizi per il lavoro, formazione e politiche attive

Disposizioni regionali venete in materia di occupazione e mercato del lavoro

La legge regionale del Veneto n. 3 del 2009 riordina la disciplina regionale su occupazione, mercato del lavoro, orientamento, formazione collegata al lavoro, sicurezza e responsabilità sociale d’impresa. Definisce competenze, organismi di concertazione, programmazione, servizi per il lavoro e strumenti di sostegno all’occupazione nel territorio della Regione Veneto.

Finalità e riparto delle competenze

La Regione promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro la persona, la qualità del lavoro e la coesione sociale. La legge coordina e armonizza la normativa regionale vigente in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

Alla Regione spettano funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro. In particolare la Giunta regionale individua gli strumenti per raggiungere gli obiettivi della legge, approva i piani attuativi annuali, promuove azioni e progetti di interesse regionale, coordina la mobilità del lavoro anche su scala europea ed extraeuropea, promuove l’innovazione dei servizi e definisce i criteri di collaborazione tra pubblico e privato.

Alle Province sono attribuite funzioni di programmazione territoriale e numerosi compiti operativi: servizi per l’impiego, collocamento mirato dei disabili, misure attive per l’occupazione e la ricollocazione, apprendistato, tirocini, esame congiunto nelle procedure di cassa integrazione straordinaria e mobilità in ambito provinciale, promozione dei contratti di solidarietà, monitoraggio del mercato del lavoro provinciale e altre funzioni espressamente attribuite.

Organismi regionali e provinciali

La legge valorizza diversi organismi di concertazione e coordinamento.

La Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro fornisce indirizzi annuali alla Regione e agli organismi coinvolti.

La Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali ha funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche, sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sulle risorse e sulle principali iniziative regionali in materia di lavoro, formazione, istruzione professionale e orientamento. È nominata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta, dura quanto il Consiglio regionale e ha composizione rappresentativa delle parti sociali, delle professioni, del credito, della parità e dei lavoratori disabili. Il regolamento interno va approvato entro 3 mesi dalla costituzione.

Il Comitato di coordinamento istituzionale garantisce il raccordo tra Regione, Province ed enti locali. Anch’esso è nominato entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta, dura quanto il Consiglio regionale e partecipa al coordinamento delle politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio. Svolge funzioni di proposta e valutazione sugli atti regionali di programmazione e attribuzione delle risorse, oltre a formulare proposte per l’integrazione dei servizi al lavoro e a stabilire criteri per le commissioni provinciali.

Le Commissioni provinciali per il lavoro sono istituite dalle Province per svolgere concertazione e consultazione delle parti sociali; in caso di inerzia provinciale la Regione interviene in via sostitutiva. Le commissioni provinciali devono assicurare la rappresentanza delle parti sociali comparativamente più rappresentative e includere anche un operatore dei servizi di inserimento lavorativo delle ULSS.

Programmazione, monitoraggio e osservazione del mercato del lavoro

Il fulcro della programmazione è il Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Ha durata triennale e resta vigente fino al programma successivo. La prima proposta doveva essere adottata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, previo parere degli organismi regionali e consiliari competenti.

Il programma contiene obiettivi, priorità, tipologie di intervento, risorse, tempi, modalità di verifica e valutazione, raccordi con istruzione e programmazione scolastica e una relazione sui risultati del programma precedente. Gli indirizzi possono essere aggiornati annualmente e la Giunta approva un piano attuativo annuale.

La Regione svolge attività di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, utilizzando anche i dati forniti dai soggetti che erogano servizi per il lavoro. Le Province trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, la valutazione degli interventi di propria competenza.

L’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro supporta programmazione e valutazione, raccoglie e analizza dati, monitora l’impatto delle politiche del lavoro, collabora con l’osservatorio nazionale, produce materiali per l’orientamento e rapporti su tematiche specifiche, compreso il lavoro parasubordinato. L’Ente Veneto Lavoro svolge le funzioni dell’osservatorio in raccordo con la struttura regionale competente. L’osservatorio integra basi informative della borsa lavoro regionale, dell’accreditamento e delle altre informazioni omogenee di monitoraggio.

È previsto un comitato tecnico scientifico di 6 membri, nominato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con durata quinquennale.

Ente regionale Veneto Lavoro

L’Ente regionale Veneto Lavoro è confermato come ente strumentale regionale e svolge funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro, supporto tecnico alle Province e alle strutture regionali, qualificazione dei servizi per il lavoro, gestione del sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) e massima pubblicità delle elaborazioni statistiche e dei risultati di ricerca, con accesso universale gratuito.

L’Ente adotta un piano annuale delle attività, approvato dalla Giunta dopo i pareri degli organismi previsti, e presenta una relazione conclusiva. La Giunta può assegnargli ulteriori attività in materia di politiche del lavoro.

L’Ente è governato dal direttore e dal collegio dei revisori. Il direttore è nominato dalla Giunta con contratto di diritto privato, per massimo 5 anni rinnovabile, tra soggetti di elevata professionalità ed esperienza. Il direttore rappresenta legalmente l’Ente, ne cura gestione e amministrazione, propone regolamenti, bilanci, programma annuale e relazione annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Il collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, dura 5 anni, controlla la gestione economico-finanziaria, esprime parere su bilancio e rendiconto e redige relazione annuale entro il 28 febbraio.

La Giunta esercita vigilanza su bilancio, programma annuale e rendiconto. L’Ente dispone di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e di entrate patrimoniali, oltre ai beni assegnati e al personale proprio, con possibilità di personale regionale e di contratti a termine per attività progettuali o di ricerca.

Sistema dei servizi per il lavoro e orientamento

La Regione istituisce un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, dell’inserimento dei soggetti svantaggiati e disabili, della mobilità geografica e della conciliazione tra lavoro e cura.

Le Province, tramite i centri per l’impiego e gli operatori accreditati, svolgono accoglienza, orientamento, consulenza alle imprese, informazione su incentivi e politiche attive, servizi per lavoratori stranieri, rilevazione dei fabbisogni formativi, intermediazione, funzioni amministrative connesse al collocamento e assistenza al libretto formativo. Alle Province competono anche stato di disoccupazione, comunicazioni obbligatorie, collocamento mirato dei disabili e avviamenti a selezione per la scuola dell’obbligo.

La Regione garantisce il diritto all’orientamento e alla formazione permanente, promuove l’integrazione dei servizi pubblici e privati di orientamento e definisce standard minimi e figure professionali di riferimento. Le Province realizzano le azioni di orientamento secondo le indicazioni regionali e in raccordo con i sistemi formativi; gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa in coordinamento con le Province.

Autorizzazione, regimi particolari e accreditamento

La legge istituisce presso la Giunta regionale l’albo degli operatori autorizzati all’intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, operanti esclusivamente in Veneto. La Giunta doveva disciplinare entro 120 giorni l’articolazione dell’albo, requisiti, iscrizione, sospensione e revoca.

Sono previsti regimi particolari di autorizzazione per alcuni soggetti indicati dal decreto legislativo n. 276/2003, con criteri definiti dalla Giunta regionale.

La Giunta istituisce inoltre l’elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, individuando i servizi, le modalità di accreditamento, i requisiti, le verifiche periodiche, le forme di cooperazione con Province e operatori autorizzati, nonché l’interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro. L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per svolgere servizi per il lavoro.

Cooperazione pubblico-privato e internazionalizzazione

La Regione e le Province possono affidare servizi per il lavoro agli operatori accreditati, secondo criteri di economicità, gratuità per i lavoratori e obbligo di comunicazione di buone pratiche, dati e risultati. La Giunta può realizzare progetti di interesse regionale anche in collaborazione con operatori autorizzati e accreditati.

Le Province possono costituire agenzie sociali per favorire l’inserimento e il reinserimento dei lavoratori svantaggiati, con partecipazione delle agenzie per il lavoro di somministrazione accreditate. La Giunta definisce criteri e modalità per la costituzione di tali agenzie e per il relativo monitoraggio.

La Regione favorisce anche le relazioni internazionali in materia di lavoro con altre Regioni e Stati, per la cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio di esperienze e la creazione di reti internazionali di servizi per il lavoro.

Servizi telematici: borsalavoroveneto, SILV ed EURES

La Regione realizza il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto, liberamente accessibile a lavoratori e datori di lavoro. Il sistema diffonde offerte e domande di lavoro, garantisce trasparenza delle informazioni, integrazione tra servizi pubblici e privati, qualità dei dati e collegamento con la borsa nazionale.

L’obbligo di connessione grava su tutti gli operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati; in caso di inadempimento l’autorizzazione è ritirata. Il coordinamento è affidato a una cabina di regia regionale.

Il SILV è il sistema informativo lavoro del Veneto, basato su una struttura di rete connessa a borsalavoroveneto e funzionale alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro. Le Province lo utilizzano per le funzioni loro attribuite. La sua progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione sono affidate a Veneto Lavoro. La gestione è regolata da una convenzione quadro tra Veneto Lavoro e Province. La Giunta può consentire l’accesso agli operatori autorizzati e accreditati anche a titolo oneroso.

La Regione coordina inoltre la rete EURES, integrandone l’attività nei centri per l’impiego e utilizzando anche borsalavoroveneto.

Politiche del lavoro e strumenti di sostegno

La Regione promuove interventi per incentivare la partecipazione al lavoro, prevenire la disoccupazione, sostenere il reddito dei non occupati, favorire formazione continua, mobilità professionale, invecchiamento attivo, qualità del lavoro, conciliazione tra tempi di lavoro e di cura e supportare trasformazioni produttive che aumentino l’occupazione.

Gli interventi possono consistere in servizi aggiuntivi, contributi al lavoratore, incentivi alle assunzioni, contributi ai datori di lavoro e buoni spesa per servizi. La Giunta deve privilegiare integrazione tra politiche attive e passive, concentrazione sui gruppi più svantaggiati, promozione di nuove attività imprenditoriali, sostegno ad artigianato e PMI, personalizzazione degli interventi e centralità dei servizi per il lavoro.

È istituito il Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione, destinato a finanziare interventi per disoccupati, lavoratori sospesi privi di ammortizzatori sociali e lavoratori senza vincolo di subordinazione. La Giunta disciplina i criteri di utilizzo e può prevedere assegni di sostegno al reddito e assegni di servizio per orientamento, formazione e formazione continua.

La Regione definisce altresì indirizzi applicativi per la decadenza da trattamenti previdenziali connessi alla mancata partecipazione a percorsi di formazione o riqualificazione, per garantire omogeneità sul territorio.

La Regione ottimizza l’uso degli ammortizzatori sociali combinando trattamenti in deroga statali, fondo regionale e, in casi eccezionali, fondi comunitari. Può gestire direttamente le procedure di accesso e istituire un fondo di rotazione per anticipazioni ai lavoratori, soprattutto delle piccole imprese, sulle somme di cassa integrazione, compresa quella in deroga.

Pari opportunità, conciliazione e disabilità

La Regione finanzia progetti per la parità di genere e contro ogni discriminazione, favorendo ingresso, permanenza e reinserimento delle donne nel mercato del lavoro. Le iniziative devono valorizzare il parere del consigliere o della consigliera di parità.

Sono promossi progetti per la flessibilità degli orari di lavoro e per la conciliazione tra lavoro e cura, con particolare attenzione al part-time, al telelavoro, ai servizi territoriali di supporto, ai servizi domiciliari e agli asili aziendali. La Regione promuove inoltre azioni specifiche contro la discriminazione di genere, in collaborazione con Province, Comuni, parti sociali e terzo settore.

Per le persone disabili, la Regione promuove l’inserimento e la stabilizzazione lavorativa e sostiene il lavoro autonomo; le Province esercitano il collocamento mirato.

Cooperazione sociale, autoimprenditorialità e crisi occupazionali

La cooperazione sociale è riconosciuta come strumento fondamentale sia per i servizi per il lavoro sia per la creazione di opportunità occupazionali, in particolare per soggetti svantaggiati e disabili.

La Regione sostiene l’autoimprenditorialità anche con contributi a soggetti in difficoltà occupazionale, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. I contributi possono servire per costituire o acquisire partecipazioni in nuove imprese, anche cooperative, con sede operativa in Veneto, e per investimenti, consulenze e formazione imprenditoriale.

In caso di crisi occupazionale, la Giunta può adottare interventi urgenti e di breve durata, anche affidando risorse alle Province, per favorire incontro tra domanda e offerta, riqualificazione, reimpiego e rilancio del tessuto produttivo. Sono inoltre previsti i cantieri scuola-lavoro come misura temporanea e straordinaria per persone prive di occupazione o lavoratori sospesi per crisi o ristrutturazione.

La Giunta adotta indirizzi sulla disciplina del mercato del lavoro e sulla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, e definisce le modalità di avviamento a selezione nella pubblica amministrazione per i profili che richiedono solo la scuola dell’obbligo.

Tirocini e apprendistato

La legge disciplina i tirocini formativi e di orientamento come esperienze temporanee non costituenti rapporto di lavoro, svolgibili presso datori pubblici e privati, anche imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti. La Giunta, sentite le parti sociali e gli organismi competenti, stabilisce limiti numerici, soggetti promotori e destinatari, durata, convenzioni, coerenza con i percorsi formativi e certificazioni. La durata non può superare 9 mesi, elevabili a 18 mesi solo per persone con disabilità. Per i tirocini all’estero sono richiesti tutore e garanzie assicurative almeno equivalenti a quelle vigenti.

L’apprendistato è disciplinato come forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dalla normativa statale: diritto-dovere, professionalizzante e alta formazione/dottorato. La Giunta definisce profili formativi, modello regionale del piano formativo individuale e criteri di capacità formativa dell’impresa, basati su risorse umane adeguate, tutor competenti e locali idonei.

Per l’apprendistato professionalizzante la formazione formale, interna o esterna, deve essere di almeno 120 ore annue, salvo il caso di formazione esclusivamente aziendale nei limiti previsti dalla normativa statale. La Regione promuove la qualificazione della capacità formativa delle imprese e può sostenere la formazione formale esterna anche con finanziamenti privati tramite convenzioni.

Per l’apprendistato per alta formazione la Regione sostiene il raccordo tra scuola, università e lavoro e promuove sperimentazioni con università e organismi formativi accreditati.

Formazione continua, crediti formativi e libretto formativo

I fondi interprofessionali per la formazione continua sono raccordati con la programmazione regionale. La Giunta consulta periodicamente le parti sociali che hanno costituito tali fondi per programmare in modo sinergico le attività.

La Regione promuove un sistema condiviso di standard minimi per il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la registrazione nel libretto formativo del cittadino. Il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi, utile per il passaggio a ulteriori percorsi di formazione, istruzione o lavoro.

La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino e la Giunta stabilisce i requisiti per individuare, oltre agli enti di formazione accreditati, altri soggetti cui affidare l’assistenza nella compilazione e nell’aggiornamento, prevedendo controlli sulla loro capacità e competenza.

Vigilanza sulla formazione professionale

Presso il Consiglio regionale è istituita una struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, in collegamento con la commissione consiliare competente. La struttura può utilizzare personale proprio, avvalersi di strutture regionali e di enti universitari o di alta qualificazione, accedere ai dati del sistema informativo della formazione e richiedere documenti e dati anche agli organismi di formazione beneficiari di finanziamenti regionali.

La struttura predispone annualmente il programma generale delle attività di vigilanza e controllo, che il Consiglio regionale approva. Le strutture regionali competenti trasmettono alla struttura tutti i provvedimenti e la documentazione relativi alla formazione professionale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua risorse e disciplina il funzionamento della struttura entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro; lavoro sommerso

La Regione promuove intese con gli enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro per verificare la corretta applicazione degli istituti contrattuali e rafforzare le attività ispettive, anche mediante circolazione di dati e informazioni.

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare la Giunta promuove azioni rivolte a:

  • concedere contributi e incentivi solo a soggetti in regola con obblighi di lavoro, sicurezza e previdenza;
  • promuovere cooperazione tra parti sociali e istituzioni;
  • sostenere iniziative settoriali e territoriali di emersione;
  • facilitare l’accesso al credito;
  • diffondere la cultura della legalità;
  • promuovere servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera che scoraggino il lavoro irregolare;
  • promuovere accordi tra parti sociali.

La Giunta promuove protocolli con commissioni di analisi del lavoro irregolare, CLES, INPS, INAIL e altri soggetti competenti. Sono previsti criteri e modalità per gli incentivi contro il lavoro sommerso.

In materia di sicurezza e qualità del lavoro, la Regione promuove un sistema integrato di prevenzione, vigilanza e controllo, riduzione dei rischi, benessere psico-fisico, cultura della sicurezza e supporto ai datori di lavoro. Regione e Province possono stipulare accordi con organismi bilaterali, sostenere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinare i soggetti pubblici competenti e promuovere campagne educative. La Giunta sostiene studi e ricerche su buone pratiche e su infortuni e malattie professionali e disciplina gli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

Famiglie dei lavoratori deceduti e responsabilità sociale delle imprese

La Regione sostiene l’inserimento al lavoro del coniuge o convivente residente in Veneto dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro; la Giunta definisce i criteri di accesso.

La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese, intesa come integrazione volontaria di aspetti sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali. La Giunta può sostenere azioni di promozione, sensibilizzazione, formazione, ricerca di buone pratiche, sperimentazione di nuove linee di lavoro e strumenti di verifica e certificazione dei comportamenti socialmente responsabili. Sono promosse anche azioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le violazioni dei diritti dei lavoratori e l’inquinamento ambientale.

Disposizioni finanziarie, relazioni e interpello

Per l’attuazione della legge sono stanziati oneri quantificati per il triennio 2009-2011, con istituzione della nuova unità previsionale U0244 “Politiche del lavoro”. La Giunta destina annualmente risorse ai soggetti coinvolti nelle misure sul fondo regionale e sugli ammortizzatori sociali, in relazione alla dimensione del fenomeno registrato nell’anno precedente.

Ogni tre anni la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sugli effetti della legge, basata sul monitoraggio svolto.

La Giunta assicura assistenza giuridico-amministrativa per garantire un’interpretazione uniforme della legge e dei provvedimenti attuativi. Associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici possono presentare quesiti telematici alla struttura regionale competente; le risposte devono avvenire, di norma, entro 30 giorni. La Giunta disciplina modalità e procedura dell’interpello.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Gli organismi già istituiti sulla base della previgente legge regionale n. 31 del 1998 continuano a operare fino alla loro naturale scadenza, esercitando le funzioni previste dalla nuova legge.

Per Veneto Lavoro, il direttore e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla scadenza naturale; i regolamenti previgenti restano efficaci fino alla sostituzione e i contratti in essere proseguono senza soluzione di continuità.

Fino all’adozione degli atti attuativi restano efficaci i provvedimenti regionali già adottati; fino al primo programma triennale rimangono efficaci i programmi previgenti.

La legge abroga numerose norme regionali precedenti in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, e dispone che i richiami normativi previgenti alla commissione, al comitato e ai programmi siano riferiti ai nuovi organismi e al nuovo programma istituiti dalla legge.

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