Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 9/2009

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari di qualità" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta sul marchio regionale di qualità per prodotti agricoli e agroalimentari: adegua i riferimenti normativi, definisce requisiti più stringenti per i sistemi di qualità, riorganizza controlli e vigilanza, modifica il sostegno alle spese di verifica e riscrive le regole di compatibilità comunitaria degli aiuti. Abroga alcune previsioni ormai superate.

Modifiche alla disciplina veneta sul marchio di qualità per prodotti agricoli e agroalimentari

Modifiche alla disciplina veneta sul marchio di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari

La legge interviene sulla legge regionale Veneto 31 maggio 2001, n. 12, aggiornandone il quadro sui marchi di qualità a carattere collettivo per prodotti agricoli e agro-alimentari. L’obiettivo è adeguare la disciplina al diritto statale e comunitario, semplificare i procedimenti regionali e rendere più coerente il sistema dei controlli e degli aiuti.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e si riferisce alla tutela e valorizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari ammessi a un marchio regionale di qualità. Il marchio è finalizzato a identificare produzioni con caratteristiche qualitative superiori e soggette a un sistema di controllo e tracciabilità.

Requisiti del sistema di qualità e del marchio

Viene precisato che il marchio identifica produzioni ottenute nell’ambito di un sistema di qualità alimentare che deve rispettare requisiti puntuali. In particolare:

  • la specificità del prodotto deve derivare da obblighi tassativi sui metodi di ottenimento o da una qualità significativamente superiore agli standard commerciali correnti;
  • il metodo di produzione deve essere descritto in un disciplinare vincolante, verificato da un organismo di controllo indipendente;
  • il sistema deve essere aperto a tutti i produttori;
  • deve essere trasparente e assicurare tracciabilità completa;
  • deve rispondere a sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
  • deve rispettare, quando regolamentati per quella produzione, i principi della produzione integrata.

Competenze della Giunta regionale e procedura di attivazione

La Giunta regionale resta l’organo titolare della richiesta di registrazione del marchio e della disciplina attuativa. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve:

  • determinare denominazione e caratteristiche ideografiche del marchio;
  • disciplinare le modalità di concessione in uso;
  • approvare lo schema di convenzione con i soggetti concessionari;
  • regolare sospensione e revoca in caso di inadempienze.

La Giunta individua inoltre i prodotti da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari, sentita la competente commissione consiliare.

Supporto tecnico-scientifico nella predisposizione dei disciplinari

Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei piani di controllo, nonché nella valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta si avvale di esperti di enti regionali, università, istituzioni di ricerca e sistema delle certificazioni. Tali soggetti possono affiancare le organizzazioni di produttori e le associazioni di prodotto.

Disciplina dei disciplinari di produzione

I disciplinari di produzione devono recepire tutti i requisiti richiesti per il sistema di qualità. Essi vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati alla Commissione europea secondo la disciplina in materia di notificazione tecnica.

Controlli, organismi di certificazione e vigilanza

Il controllo sull’uso del marchio e sul rispetto dei disciplinari è affidato dai concessionari a organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI EN 45011 o successive modificazioni, e inoltre autorizzati o designati dal Ministero competente per i controlli sulle DOP e IGP ai sensi del regolamento CE n. 510/2006.

La vigilanza sull’applicazione della legge spetta alla Giunta regionale, che vigila in particolare sull’attività degli organismi di controllo. La Giunta organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure, e può avvalersi del nucleo ispettori del settore primario, dei servizi veterinari e di igiene degli alimenti delle ASL o dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Etichettatura e indicazioni di origine

I soggetti concessionari del marchio devono apporre in etichetta la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta. L’etichetta deve inoltre contenere l’indicazione del luogo di origine o provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto dei controlli. In caso di provenienza veneta, la dicitura da usare è “Prodotto in Veneto”; per le aziende a conduzione diretta, “Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta”.

Sostegno economico e finanziamento dei controlli

La Giunta regionale promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio, nonché campagne promozionali anche integrate con settore secondario e turismo. Inoltre, concorre alle spese per i controlli svolti da soggetti terzi indipendenti, entro il limite massimo previsto dal regolamento CE n. 1698/2005 per le misure di sostegno richiamate dalla norma.

Compatibilità comunitaria degli aiuti

Gli aiuti previsti dalla legge sono subordinati alle regole europee sugli aiuti di Stato. Per gli aiuti soggetti a notifica, l’esecuzione è vietata prima della decisione autorizzativa della Commissione europea. Per gli aiuti non soggetti a notifica si applicano i regolamenti europei adottati sulla base del regolamento CE n. 994/1998. I benefici dei provvedimenti attuativi sono comunque soggetti alla verifica di compatibilità e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Abrogazioni e semplificazioni normative

La legge abroga integralmente l’articolo 3 della legge regionale n. 12/2001, che riguardava il Comitato tecnico-scientifico, e sopprime le disposizioni collegate ormai non più necessarie:

  • il comma 3 bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2001, relativo a una diversa organizzazione dei controlli;
  • il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;
  • il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12/2001;
  • l’articolo 12 della legge regionale n. 12/2001.

Queste abrogazioni eliminano previsioni transitorie e finanziarie legate a organi o meccanismi non più attivati.

Regime temporale e attualità della norma

La legge è del 2009 e interviene su una disciplina di marchio regionale ancora comprensibile sul piano sistematico, ma fortemente ancorata a riferimenti comunitari e a un modello di aiuti pubblici del periodo 2007-2013. In concreto, le disposizioni sugli aiuti e sui richiami a quella programmazione risultano oggi sostanzialmente esaurite o non più operative come strumento attuale di applicazione. Tuttavia, la legge conserva valore ricostruttivo per la disciplina storica del marchio regionale del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.