L.R. Veneto 8/2009
Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto promuove la musica giovanile come strumento culturale, sociale e formativo. Prevede programmi triennali della Giunta, con enti locali, per diffusione nelle scuole e università, sostegno a strutture e servizi musicali e iniziative di formazione/perfezionamento in Italia e all’estero. Stanziamenti previsti solo per gli esercizi 2009-2011.
Promozione e sostegno della musica giovanile nel Veneto
Promozione e sostegno della musica giovanile
La legge istituisce interventi regionali della Regione del Veneto per favorire la musica giovanile come forma di espressione artistica, comunicazione, aggregazione e crescita personale. La disciplina è rivolta al solo territorio veneto e si traduce principalmente in programmi triennali e in misure di sostegno finanziario per attività, servizi e strutture connesse al settore musicale giovanile.
Finalità e impostazione generale
La Regione riconosce la musica come mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, nonché come risorsa sociale e formativa. In questo quadro, la musica giovanile viene considerata un’opportunità per la condivisione tra giovani e per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.
Programmi triennali regionali
La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, è chiamata a definire programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili e dei relativi servizi e strutture. L’obiettivo indicato è una diffusione equilibrata degli interventi in tutto il territorio regionale.
Tipologie di intervento previste
I programmi possono comprendere tre grandi linee di azione:
- interventi per diffondere la musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle università, sostenendo collaborazioni tra scuole, enti e istituzioni teatrali e altri soggetti del settore musicale;
- interventi di promozione e sostegno a servizi e strutture destinati a iniziative di ricerca, produzione e fruizione musicale, con priorità per quelle rivolte ai giovani;
- interventi a favore di iniziative, promosse da enti pubblici e soggetti privati, per la formazione professionale e il perfezionamento in Italia e all’estero di giovani, esecutori e operatori musicali, nonché di figure dei settori correlati.
Aspetti finanziari
La legge reca una copertura limitata al triennio 2009-2011.
- Le spese correnti sono quantificate in 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
- Le spese di investimento sono quantificate in 300.000 euro per il 2009 e in 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011. Le risorse sono reperite mediante i fondi speciali del bilancio regionale 2009 e pluriennale 2009-2011, con contestuale incremento delle dotazioni di specifiche unità previsionali di base dedicate alla promozione dello spettacolo e all’edilizia/patrimonio culturale.
Limiti temporali e attualità della disciplina
La legge disciplina finanziamenti e programmazione riferiti espressamente agli esercizi 2009, 2010 e 2011. Non emergono nel testo ulteriori proroghe o rifinanziamenti; per questo la parte economica risulta legata a un orizzonte ormai concluso.
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