L.R. Veneto 4/2009
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sulla pesca nelle acque interne: semplifica il regime delle licenze e delle esenzioni, rende valida in Veneto la licenza rilasciata da altre regioni, disciplina tesserino regionale, permessi temporanei e licenze per minori, anziani e residenti all’estero. Rafforza inoltre i divieti su immissioni/reimmissioni, modifica le misure minime di cattura e aggiorna sanzioni e recuperi ittici. Efficacia dal 17 marzo 2009, senza termini finali specifici.
Modifiche alla disciplina regionale veneta della pesca nelle acque interne
Modifiche alla disciplina veneta della pesca nelle acque interne
La legge regionale del Veneto n. 4 del 13 marzo 2009 interviene sulla legge regionale n. 19/1998, riscrivendo varie disposizioni in materia di licenze, esenzioni, tesserini, immissioni di specie acquatiche, misure minime di cattura, recuperi ittici e sanzioni. La disciplina si applica nel territorio della Regione Veneto.
Licenze di pesca e validità dei titoli
Per esercitare la pesca nelle acque regionali è necessario, oltre al consenso dell’eventuale concessionario, essere muniti di licenza rilasciata dalla provincia di residenza, secondo la normativa statale e regionale e nel rispetto della disciplina delle tasse di concessione regionali. La licenza rilasciata da altre regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano è valida anche nel Veneto.
Per i residenti in Veneto, la licenza dilettantistico-sportiva di tipo B è sostituita dall’attestazione del versamento della tassa di concessione regionale, contenente i dati anagrafici e la causale del versamento. La ricevuta va esibita con un documento di identità valido e ha efficacia dalla data del versamento fino alle ore 24 dello stesso giorno dell’anno successivo.
Tesserino regionale, acque salmonicole e permessi temporanei
Nelle acque classificate salmonicole è richiesto il tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza, con validità annuale. Il pescatore deve annotare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo i regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino anche ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta; ciascun pescatore può avere un solo tesserino.
Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, con le stesse indicazioni richieste per il tesserino regionale, può essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale.
La scelta del regime “no kill” deve essere annotata in anticipo sul tesserino regionale o su quello di associazione alla concessione, mediante apposita casella.
I regolamenti provinciali possono prevedere permessi temporanei per la pesca dilettantistico-sportiva, con validità non superiore a sette giorni; se onerosi, i relativi importi sono introitate dalle province e destinate agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva di loro competenza.
Esenzioni e agevolazioni per minori, anziani e residenti all’estero
Per i minori tra 14 e 18 anni è prevista una riduzione dell’80% della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, se effettuate prima del compimento dei 18 anni, valgono dalla data del versamento fino alle ore 24 dello stesso giorno dell’anno successivo.
I minori di 14 anni e gli adulti che abbiano compiuto 70 anni, se residenti in Veneto, possono pescare dilettantistico-sportivamente senza versare la tassa, purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I cittadini italiani residenti all’estero possono pescare dilettantistico-sportivamente con l’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di tipo B. I pescatori stranieri residenti all’estero possono farlo con l’attestazione di versamento per la licenza di tipo D, valida tre mesi, da esibire con un documento di identità.
Divieti su immissione e reimmissione di specie acquatiche
È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza autorizzazione della provincia. Il divieto rafforza la tutela degli ecosistemi acquatici e richiede un preventivo titolo provinciale per qualsiasi operazione di semina o reimmissione.
Misure minime di cattura e poteri delle province
La legge conferma le misure minime di cattura per le specie elencate e attribuisce alle province la facoltà di modificarle, anche per periodi e luoghi limitati, per tutelare la fauna acquatica. Per trota marmorata, trota fario, temolo e gambero di fiume le province possono intervenire in senso restrittivo; per la trota fario la misura minima può essere ridotta fino a 18 cm per motivi biologici o in ambiti temporali e territoriali limitati.
Norme di salvaguardia e recupero ittico
Le province possono vietare o limitare la pesca per periodi e località determinate per evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita. In casi eccezionali può intervenire anche il Presidente della Giunta regionale.
Chi mette in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, salvo i casi di acquacoltura o pesca sportiva previsti dalla legge, deve avvisare la provincia e, nelle acque in concessione, anche il concessionario con 30 giorni di anticipo, salvi i casi urgenti non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale. Il recupero degli animali acquatici è svolto dalle province, anche con apparecchiature elettriche, in collaborazione con associazioni di pesca o personale delegato.
Gli oneri per le operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dai concessionari, ai fini della carta ittica, sono posti a carico del richiedente l’intervento. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta inoltre il risarcimento del danno, valutato dalla provincia competente.
Sanzioni e misure accessorie
Sono aggiornate le sanzioni amministrative per pesca senza licenza, senza tesserino o con violazione degli obblighi di annotazione e delle norme provinciali. Le violazioni sui divieti di semina o reimmissione senza autorizzazione sono sanzionate con importi più elevati, raddoppiati se riguardano specie non autoctone. Per la pesca con esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti sono previste, oltre alle altre conseguenze, la revoca della licenza e il divieto di pesca da tre a cinque anni.
Per chi esercita pesca dilettantistico-sportiva e commette le infrazioni più gravi o viene contravvenzionato tre volte nello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della pesca per un periodo da tre a cinque anni o, nei casi previsti, per un anno.
Le province devono destinare le somme riscosse a titolo di sanzione alla tutela del patrimonio ittico, al ripopolamento e alla vigilanza. Le sanzioni sono regolate dalla legge n. 689/1981.
Decorrenza
La legge è stata promulgata il 13 marzo 2009 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto il 17 marzo 2009. Non prevede un termine finale di efficacia.
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