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Ordinanza

Ordinanza n. 2307/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto l'azione avverso il silenzio sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, omettendo di precisare che le spese di lite dovevano essere versate al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio originario il ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Agrigento sull'istanza del 19 ottobre 2023 per il rinnovo del permesso di soggiorno e aveva chiesto la condanna dell'amministrazione alla pronuncia di un provvedimento espresso. La sentenza n. 829/2025 aveva accolto l'azione avverso il silenzio, ordinando all'amministrazione di provvedere entro trenta giorni e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; aveva inoltre condannato l'amministrazione al pagamento di 1.500 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, a titolo di spese di lite. Poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stata chiesta la correzione dell'errore materiale consistente nell'omessa indicazione, nel dispositivo, che le spese dovessero essere versate al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a. Ha ritenuto che l'omissione costituisse un errore materiale, ossia una svista accidentale riconoscibile dal contesto della sentenza e integrante una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione. Considerato che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che l'amministrazione era risultata soccombente con condanna alle spese, il dispositivo della sentenza n. 829/2025 è stato corretto mediante l'aggiunta dell'obbligo di versare le spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, in favore del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. È stata ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.; il contenuto decisorio originario è rimasto invariato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto

    Consente di correggere le sviste o inesattezze accidentali risultanti dal contesto della decisione, senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale dell'istanza di correzione dell'errore materiale.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone l'effettuazione delle annotazioni relative alla correzione della sentenza.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato nella sentenza originaria in relazione all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • È correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'omissione materiale, chiaramente riconoscibile dal contesto della pronuncia, che non incide sulla volontà decisoria del giudice ma ne rappresenta inesattamente un elemento formale o accessorio.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l'amministrazione soccombente è condannata alle spese di lite, il dispositivo deve precisare che tali spese sono versate al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
  • La correzione dell'errore materiale non può comportare una nuova valutazione della controversia o una modifica sostanziale del comando giudiziale, ma deve limitarsi a rendere il dispositivo conforme alla decisione già assunta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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