Sentenza del 07/04/2017 n. 249 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Rimborso IVA - Interessi anatocistici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata accolta: gli interessi sul credito IVA devono essere calcolati dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione con domanda di rimborso. Gli ulteriori interessi anatocistici spettano dalla data della domanda giudiziale e nella misura del saggio legale, in ragione del mancato tempestivo pagamento da parte dell'amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza degli interessi sul credito derivante dal rimborso dell'eccedenza IVA e il diritto alla capitalizzazione degli interessi già maturati. È stato ritenuto che, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione IVA contenente anche la domanda di rimborso. Inoltre, l'inerzia dell'amministrazione nel corrispondere gli interessi dovuti comporta il riconoscimento degli interessi anatocistici, al saggio legale, a partire dalla domanda giudiziale.
Norme richiamate
Art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Gli interessi sul credito per rimborso IVA decorrono dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione contenente la domanda di rimborso.
La norma individua il momento iniziale per il calcolo degli interessi sul credito IVA nel novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione che contiene la richiesta di rimborso.
Disciplina degli interessi anatocistici e saggio legale
Gli interessi anatocistici spettano dal giorno della domanda giudiziale e nella misura del saggio legale.
Quando l'amministrazione non corrisponde tempestivamente gli interessi dovuti sul rimborso, gli interessi maturati possono produrre ulteriori interessi dalla proposizione della domanda giudiziale, secondo il tasso legale.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA, la decorrenza degli interessi non coincide necessariamente con la data della dichiarazione: occorre conteggiarli dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione contenente la domanda di rimborso.
- L'inerzia dell'amministrazione o del concessionario nel pagamento degli interessi può generare un'ulteriore obbligazione accessoria a titolo di interessi anatocistici.
- Gli interessi anatocistici, secondo il principio indicato, decorrono dalla domanda giudiziale e sono calcolati al saggio legale, non automaticamente dalla scadenza originaria del rimborso.
- È importante distinguere tra interessi sul capitale IVA da rimborsare e ulteriori interessi sugli interessi già maturati: questi ultimi richiedono il presupposto della domanda giudiziale.
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