Cassazione Penale, Ordinanza n. 21340/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo di specificità e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di minaccia e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 495 c.p., ma la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e meramente assertive, prive di reale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, che era motivata in modo completo e congruo.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
norma richiamata come base del primo reato contestato, oggetto di conferma della condanna nei gradi di merito
art. 495 c.p.
norma richiamata come base del reato oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ma rileva l'aspecificità delle doglianze
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
richiamata per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando le deduzioni sono meramente assertive e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione di legge e il vizio di motivazione non possono essere prospettati in termini generici: è necessario un effettivo collegamento tra le censure e le ragioni poste a base della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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