Sentenza n. 8746/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente esclusione dal concorso per la presenza di un tatuaggio visibile in zona non coperta dall’uniforme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già ammessa con riserva agli accertamenti dei requisiti psicofisici in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, ha impugnato il verbale del 4 dicembre 2020 con cui la Commissione medico-legale l’ha giudicata non idonea per la presenza di un tatuaggio, in fase di rimozione, collocato in una zona non coperta dall’uniforme, ai sensi dell’art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lettera b), del d.m. n. 198/2003. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione di tale disposizione, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità del giudizio e omessa o insufficiente motivazione. La ricorrente ha sostenuto che il segno fosse praticamente invisibile sotto l’uniforme, collocato sulla caviglia, e che, essendo in fase di rimozione, dovesse essere considerato una cicatrice anziché un tatuaggio. Ha inoltre contestato l’adeguatezza della motivazione, per non avere l’Amministrazione dato conto della visibilità del tatuaggio e della rimozione già intrapresa. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione, in ragione del tempo trascorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa il sopravvenuto disinteresse della ricorrente, sicché non poteva procedere all’esame nel merito delle censure contro il giudizio di non idoneità e gli atti concorsuali. La precedente ordinanza cautelare, non appellata, aveva rilevato che la documentazione fotografica confermava la presenza di un tatuaggio ancora visibile e percepibile come tale, sebbene in fase di rimozione, in una zona non coperta dalla divisa; tale valutazione non è stata tuttavia trasformata in una decisione definitiva sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lettera b), d.m. n. 198/2003
La disposizione è stata richiamata dalla Commissione medica quale base del giudizio di non idoneità per la presenza di un tatuaggio visibile in zona non coperta dall’uniforme; il TAR non ne ha esaminato definitivamente l’applicazione, dichiarando il ricorso improcedibile.
art. 6, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 335/1982
La disposizione è stata richiamata in relazione agli accertamenti dei requisiti psicofisici cui la ricorrente è stata ammessa con riserva; il giudizio finale non ha definito la relativa questione nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, proveniente dalla parte ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, senza procedere all’esame del merito delle censure.
- Quando il ricorso viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, le valutazioni contenute in una precedente ordinanza cautelare non valgono come decisione definitiva sulle questioni di legittimità dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →