Regolamento (UE) 2019/1928
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1928 della Commissione del 19 novembre 2019 che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2019 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna per il 2019 il tasso di adattamento applicabile ai pagamenti diretti della PAC, fissandolo all’1,432635% per gli importi superiori a 2.000 EUR. L’intervento è giustificato dall’esigenza di adeguare il prelievo di disciplina finanziaria alla luce delle nuove informazioni di bilancio, pur mantenendo invariato l’importo destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo. Viene inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 e si precisa che la riduzione non si applica alla Croazia.
Adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti PAC per l’anno civile 2019 e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione 2019/916.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, con riferimento alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2019. La riduzione opera solo sugli importi dei pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR da corrispondere agli agricoltori. Non si applica in Croazia, in ragione del regime di introduzione graduale dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 e riguarda i pagamenti effettuati nell’ambito del sistema di disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Adeguamento del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1928 della Commissione interviene nel quadro della disciplina finanziaria della politica agricola comune, aggiornata ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La modifica si rende necessaria perché le nuove informazioni di bilancio relative al progetto di bilancio 2020 impongono di ricalibrare il tasso già fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/916, pur restando invariato l’importo destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo, pari a 478 milioni di EUR.
Contesto e finalità
La Commissione chiarisce che il tasso di adattamento deve essere fissato prima del 1° dicembre dell’anno civile cui si applica, così da poter essere considerato nei pagamenti diretti dovuti agli agricoltori. Il regolamento mira anche ad assicurare parità di trattamento tra agricoltori che presentano domanda nello stesso anno civile, indipendentemente dal momento effettivo di erogazione dei pagamenti, compresi eventuali pagamenti tardivi negli esercizi finanziari successivi.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La disciplina riguarda gli importi dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riduzione opera solo per i pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR da concedere agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2019. Il regolamento richiama inoltre la regola dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui il tasso di adattamento si applica esclusivamente a tali pagamenti oltre soglia.
Tasso fissato e modalità di applicazione
Il nuovo tasso di adattamento è fissato nella misura dell’1,432635%. La riduzione si applica ai pagamenti diretti dovuti per domande presentate nel 2019, a prescindere dal momento in cui il pagamento venga materialmente effettuato, proprio per evitare disparità derivanti dai tempi di liquidazione. Il considerando specifica che il tasso va preso in considerazione per il calcolo di tutti i pagamenti dovuti per una domanda di aiuto presentata per l’anno civile 2019.
Esclusione della Croazia
Il regolamento esclude espressamente la Croazia dall’applicazione del tasso di adattamento. La deroga si collega al regime di introduzione graduale dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rinvia l’applicazione del tasso a tale Stato membro al 1° gennaio 2022.
Abrogazione del regolamento precedente e decorrenza
Per ragioni di chiarezza, il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916, che aveva fissato il precedente tasso per il 2019. Il nuovo atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2019, data rilevante per l’operatività del tasso adeguato sui pagamenti diretti. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del tasso di adattamento per il 2019
Per i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, da versare per domande di aiuto riferite all’anno civile 2019, gli importi superiori a 2.000 EUR sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 1,432635%, ai fini degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Esclusione della Croazia
La riduzione non si applica in Croazia, in linea con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede l’applicazione del tasso di adattamento a tale Stato membro solo dal 1° gennaio 2022.
Abrogazione del precedente regolamento
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione, che aveva fissato il tasso di adattamento originario per l’anno civile 2019.
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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