Regolamento (UE) 2019/1927
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione del 19 novembre 2019 relativo alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti da Singapore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione disciplina la gestione nell’Unione delle deroghe alle regole di origine previste dall’accordo di libero scambio UE-Singapore per alcuni prodotti singaporiani. Tali deroghe operano entro quantitativi annui predeterminati e sono amministrate secondo le regole UE sui contingenti tariffari. Per accedere al trattamento preferenziale è richiesta una dichiarazione di origine specifica rilasciata da esportatore autorizzato. Il regolamento si applica dal 21 novembre 2019 ed elenca in allegato i prodotti e i rispettivi volumi contingentali.
Deroghe alle regole di origine dell’accordo di libero scambio UE-Singapore per specifici prodotti, entro contingenti annui di importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti originari di Singapore elencati nell’allegato, per i quali l’allegato B(a) del protocollo n. 1 dell’accordo UE-Singapore prevede regole di origine alternative soggette a contingenti annui. Si rivolge agli operatori che importano tali merci e agli esportatori autorizzati che rilasciano la dichiarazione di origine necessaria per beneficiare del contingente. L’applicazione decorre dal 21 novembre 2019; i contingenti sono annuali e, per il primo periodo, valgono dal 21 novembre 2019 al 31 dicembre 2019, poi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno successivo. Restano esclusi i prodotti non elencati nell’allegato e le importazioni che non rispettano le condizioni specifiche del protocollo n. 1 e del presente regolamento.
Deroghe alle regole di origine per taluni prodotti originari di Singapore entro contingenti annui
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione attua, in modo mirato, l’allegato B(a) del protocollo n. 1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore. La disciplina consente, per alcuni prodotti specificamente individuati, l’applicazione di regole di origine alternative rispetto a quelle ordinarie, ma solo entro limiti quantitativi annui predeterminati.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l’avvenuta firma e conclusione dell’accordo UE-Singapore e chiarisce che il protocollo n. 1 contiene le regole sulla definizione di "prodotti originari" e sulla cooperazione amministrativa. L’allegato B(a) del protocollo introduce regole alternative per determinati prodotti considerati originari di Singapore, ma ne limita il beneficio a contingenti annui. Il regolamento ha quindi la funzione di rendere operativa, nell’ordinamento doganale dell’Unione, la gestione di tali contingenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari di Singapore rientranti nell’elenco dell’allegato. Sono interessati gli operatori economici che importano tali merci e gli esportatori autorizzati che rilasciano la dichiarazione di origine richiesta. Restano fuori dal regime preferenziale i prodotti non compresi nell’allegato e, in ogni caso, le spedizioni che non rispettino le condizioni sostanziali e documentali previste dal protocollo n. 1 e dal regolamento.
Gestione dei contingenti
L’articolo 2 rinvia espressamente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la gestione dei contingenti. La logica applicativa è quella dell’assegnazione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica. Ne consegue che il beneficio preferenziale dipende sia dalla capienza residua del contingente sia dalla tempestività della domanda doganale.
Documentazione richiesta per il beneficio
Per accedere al contingente, l’articolo 3 impone che i prodotti siano accompagnati da una dichiarazione di origine firmata dall’esportatore autorizzato, come definito nel protocollo n. 1. La dichiarazione deve attestare che i prodotti soddisfano le condizioni dell’allegato B(a) del protocollo e deve rispettare i requisiti formali del medesimo protocollo. È inoltre prescritta una formulazione standard in lingua inglese: "Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".
Prodotti interessati e contingenti annui
L’allegato individua, per ciascuna voce tariffaria NC/TARIC, il prodotto interessato e il relativo volume annuo. Tra le categorie figurano:
- salsicce essiccate di pollo, maiale e fegato fresco: 56 tonnellate;
- numerose preparazioni a base di pollo, maiale e manzo: 500 tonnellate;
- prodotti ittici e preparazioni analoghe, tra cui palline di pesce al curry e acciughe piccanti fritte: 45 tonnellate e 400 tonnellate, a seconda della voce;
- specialità alimentari come palline di granchio, har gow, shao mai, won ton di gamberetti, palline di seppia e preparazioni correlate: 39 tonnellate e 350 tonnellate, a seconda della voce.
Periodo di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 novembre 2019. L’allegato prevede un primo periodo contingentale dal 21 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 e, successivamente, periodi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto e limite dei contingenti
L’articolo 1 stabilisce che le deroghe previste dall’allegato B(a) del protocollo n. 1 dell’accordo di libero scambio UE-Singapore si applicano ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento solo entro i limiti dei contingenti ivi indicati.
Gestione dei contingenti
L’articolo 2 dispone che i contingenti siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi secondo le regole UE sulla gestione dei contingenti tariffari e l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica.
Prova dell’origine e dichiarazione dell’esportatore autorizzato
L’articolo 3 richiede, per beneficiare di un contingente, che i prodotti siano accompagnati da una dichiarazione di origine firmata dall’esportatore autorizzato, ai sensi del protocollo n. 1, nella quale si attesta il rispetto delle condizioni dell’allegato B(a). La dichiarazione deve rispettare i requisiti del protocollo n. 1 e riportare la dicitura in lingua inglese: "Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 21 novembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Prodotti e volumi contingentali
L’allegato individua i prodotti ammessi alla deroga, classificati con codici NC/TARIC, e il volume di ciascun contingente annuo. Tra i prodotti figurano, a titolo esemplificativo, salsicce essiccate di pollo/maiale/fegato, diverse preparazioni a base di carne di pollo, maiale o manzo, prodotti ittici e specialità alimentari come palline di pesce, acciughe piccanti fritte, palline di granchio, har gow, shao mai, won ton di gamberetti, palline di seppia e preparazioni simili. I quantitativi riportati includono, tra gli altri, 56 tonnellate, 500 tonnellate, 45 tonnellate, 400 tonnellate, 39 tonnellate e 350 tonnellate, a seconda della voce.
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