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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

Normativa europea32019R2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole applicative dell’IVA per adeguarle alla riforma introdotta dalla direttiva (UE) 2017/2455, con particolare attenzione alle piattaforme e agli altri intermediari digitali. Chiarisce quando un soggetto passivo "facilita" una cessione o prestazione tramite interfaccia elettronica, quando un bene si considera spedito o trasportato da o per conto del fornitore e quali informazioni devono essere conservate e comunicate. Riorganizza inoltre le regole procedurali dei regimi speciali (non UE, UE e importazione), disciplinando identificazione, dichiarazioni, pagamenti, rettifiche, esclusioni e documentazione. Introduce infine precisazioni per il regime speciale relativo all’IVA all’importazione, anche in coordinamento con la disciplina doganale.

Modifica le modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 in materia di IVA per le cessioni e prestazioni facilitate da interfacce elettroniche, i regimi OSS/IOSS e il regime speciale per l’IVA all’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti passivi IVA che vendono beni o prestano servizi nell’Unione, ai soggetti passivi che facilitano tali operazioni tramite interfacce elettroniche, nonché agli intermediari che agiscono per conto dei soggetti passivi nell’ambito del regime di importazione. Rileva in particolare per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, alcune cessioni nazionali di beni facilitate da piattaforme e i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi. È applicabile in tutti gli Stati membri e, sul piano temporale, dal 1° gennaio 2021; è però prevista l’autorizzazione dal 1° ottobre 2020 alla trasmissione anticipata delle informazioni di registrazione per i regimi speciali. Restano disciplinati separatamente i casi di servizi prestati nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha sede o una stabile organizzazione, che esulano dal regime UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026: interfacce elettroniche, regimi speciali IVA e importazioni

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per adeguarne le regole applicative alla riforma dell’IVA introdotta dalla direttiva (UE) 2017/2455. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme nelle vendite a distanza, nelle operazioni facilitate da marketplace/piattaforme e nei regimi speciali OSS/IOSS, rafforzando al contempo certezza del diritto, controlli fiscali e coerenza con la disciplina doganale.

Ambito e finalità della riforma

La disciplina riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni e servizi resi a consumatori finali, nonché i soggetti passivi che facilitano tali operazioni tramite interfacce elettroniche. Il regolamento interviene anche sulla gestione procedurale dei regimi speciali per soggetti passivi non stabiliti nell’UE, per i soggetti stabiliti nell’UE e per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi.

Cessioni di beni tramite interfacce elettroniche

L’articolo 5 bis chiarisce il concetto di trasporto o spedizione effettuato da o per conto del fornitore, includendo le ipotesi di intervento indiretto del fornitore. Sono espressamente ricompresi il subappalto del trasporto, l’assunzione di responsabilità per la consegna, il riaddebito delle spese di trasporto e le attività di promozione o messa in contatto con il terzo che effettua la consegna.

L’articolo 5 ter definisce il termine "facilita" come l’uso di un’interfaccia elettronica che consente a acquirente e fornitore di entrare in contatto per realizzare una cessione di beni tramite la piattaforma. Tuttavia, il soggetto passivo non è considerato facilitatore se non determina i termini della cessione, non partecipa all’autorizzazione del pagamento e non interviene nell’ordinazione o nella consegna. Sono escluse anche le attività puramente strumentali, come la mera gestione dei pagamenti, la pubblicità o il semplice reindirizzamento verso altre interfacce.

Responsabilità della piattaforma e presunzioni

L’articolo 5 quater limita la responsabilità del soggetto passivo che, ai fini dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, è considerato aver ricevuto e ceduto i beni. Tale soggetto non è tenuto a versare più IVA di quella dichiarata e pagata se le informazioni ricevute erano errate ma egli non sapeva né avrebbe potuto ragionevolmente sapere dell’errore.

L’articolo 5 quinquies introduce due presunzioni refutabili: il venditore che usa l’interfaccia è considerato soggetto passivo e l’acquirente è considerato persona non soggetto passivo, salvo informazioni contrarie in possesso della piattaforma.

Momento di accettazione del pagamento

Ai fini della determinazione del periodo di imposta, l’articolo 41 bis chiarisce che il pagamento si considera accettato nel momento in cui il fornitore o chi agisce per suo conto riceve la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione o l’impegno di pagamento dell’acquirente, indipendentemente dall’effettivo trasferimento delle somme. Una definizione analoga è prevista per il regime di importazione all’articolo 61 ter.

Obblighi di contabilità e conservazione dei dati

L’articolo 54 quater disciplina la documentazione che deve essere conservata dai soggetti passivi che facilitano operazioni tramite interfaccia elettronica. Se il soggetto passivo aderisce a un regime speciale del titolo XII, capo 6, della direttiva, deve conservare la documentazione prevista dall’articolo 63 quater; negli altri casi, vale la documentazione dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE.

Per le operazioni diverse da quelle rientranti nelle ipotesi sopra indicate, devono essere conservati almeno i dati identificativi del fornitore, elementi descrittivi delle operazioni, dati economici, informazioni sul luogo di arrivo o di prestazione e, se disponibili, numeri d’ordine o identificativi univoci.

Regimi speciali: definizioni e ambito

L’articolo 57 bis definisce i tre regimi speciali: regime non UE, regime UE e regime di importazione. L’articolo 57 quater precisa che il regime UE non copre i servizi resi nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha la sede della propria attività economica o una stabile organizzazione; per tali servizi si applica la dichiarazione IVA ordinaria nello Stato membro competente.

Identificazione, decorrenza e cambio dello Stato membro di identificazione

L’articolo 57 quinquies stabilisce le regole di decorrenza: per il regime non UE e per il regime UE, il regime inizia dal primo giorno del trimestre civile successivo alla comunicazione; se la prima operazione avviene prima, il regime decorre da quella data purché la comunicazione sia effettuata entro il decimo giorno del mese successivo. Per il regime di importazione, invece, la decorrenza coincide con l’attribuzione del numero individuale di identificazione IVA.

L’articolo 57 sexies chiarisce che il numero IVA del soggetto passivo identifica il soggetto nel regime UE, mentre il numero attribuito all’intermediario lo abilita soltanto ad agire per conto dei soggetti passivi nel regime di importazione e non a dichiarare l’IVA delle proprie operazioni.

L’articolo 57 septies disciplina il cambio dello Stato membro di identificazione quando mutano i presupposti di stabilimento o collegamento. Il nuovo Stato membro va individuato secondo i criteri indicati dalla norma, con effetti dalla data in cui cessano i collegamenti con il precedente Stato membro. La norma disciplina separatamente il caso del regime di importazione e quello del regime UE.

Cessazione volontaria, comunicazioni ed esclusioni

L’articolo 57 octies consente al soggetto passivo di uscire volontariamente dai regimi non UE, UE e di importazione, rispettando termini di preavviso specifici: almeno 15 giorni prima della fine del trimestre per i primi due regimi e almeno 15 giorni prima della fine del mese per il regime di importazione. Dopo la cessazione, gli obblighi IVA relativi alle operazioni successive devono essere assolti direttamente nello Stato membro di consumo.

L’articolo 57 nonies impone una serie di comunicazioni elettroniche entro il decimo giorno del mese successivo, in caso di cessazione dell’attività, mutamento delle condizioni di accesso al regime o modifica dei dati di registrazione.

L’articolo 58 attribuisce allo Stato membro di identificazione il potere esclusivo di escludere il soggetto passivo dai regimi speciali o di radiare l’intermediario. Sono stabilite diverse decorrenze dell’effetto dell’esclusione, nonché regole specifiche per il mantenimento temporaneo del numero di identificazione nel regime di importazione. L’articolo 58 bis prevede che l’assenza di operazioni per due anni equivalga, ai fini dell’accesso, alla cessazione delle attività imponibili. L’articolo 58 ter introduce una sanzione amministrativa rafforzata: chi è escluso per inosservanza persistente resta fuori da tutti i regimi speciali per due anni; sono inoltre fissati criteri presuntivi di persistenza dell’inadempimento. L’articolo 58 quater chiarisce che, dopo l’esclusione, gli adempimenti IVA successivi vanno assolti direttamente nello Stato membro di consumo.

Dichiarazioni IVA, correzioni e dichiarazioni finali

L’articolo 59 tratta il periodo di dichiarazione, considerato autonomo, e disciplina la presentazione delle dichiarazioni in caso di inizio anticipato del regime, di contemporanea iscrizione a più regimi o di cambio dello Stato membro di identificazione. L’articolo 59 bis impone la dichiarazione a zero quando non vi sono operazioni nel periodo e non servono rettifiche.

L’articolo 60 stabilisce che gli importi non devono essere arrotondati, ma indicati e versati per l’ammontare esatto. L’articolo 60 bis prevede il sollecito elettronico per le dichiarazioni omesse, da inviare il decimo giorno successivo alla scadenza; i successivi solleciti e l’accertamento/riscossione sono di competenza dello Stato membro di consumo.

L’articolo 61 distingue il regime delle correzioni: per i periodi fino all’ultimo periodo 2020 incluso, le modifiche si fanno soltanto tramite rettifica della dichiarazione originaria; per i periodi dal 2021 in poi, tramite rettifica in una dichiarazione successiva. Le rettifiche sono ammesse entro tre anni dal termine della dichiarazione iniziale.

L’articolo 61 bis disciplina la dichiarazione finale e quelle tardive in caso di cessazione, esclusione o cambiamento dello Stato membro di identificazione. Dopo la dichiarazione finale, eventuali rettifiche vanno effettuate direttamente presso lo Stato membro di consumo interessato. Per gli intermediari sono previste regole analoghe quando vengono radiati o cambiano Stato membro di identificazione.

Pagamenti, rimborsi, interessi e sanzioni

L’articolo 62 conferma che i pagamenti vanno effettuati allo Stato membro di identificazione e riferiti a una dichiarazione specifica; eventuali conguagli non possono essere spostati su altre dichiarazioni. L’articolo 63 disciplina il rimborso degli importi eccedenti e la ripartizione della restituzione tra Stato membro di identificazione e Stati membri di consumo, con una disciplina speciale per le eccedenze relative a periodi fino al 2018 incluso.

L’articolo 63 bis regola il sollecito per pagamento insufficiente o assente, mentre l’articolo 63 ter attribuisce allo Stato membro di consumo la determinazione di interessi, sanzioni e altri oneri in caso di omessa, tardiva, incompleta o inesatta dichiarazione o di ritardo nel pagamento.

Documentazione dettagliata e accesso elettronico

L’articolo 63 quater individua in modo analitico i dati da conservare per i regimi speciali. Per i servizi e per i beni devono essere tracciati, tra l’altro, Stato membro di consumo, descrizione e quantità dei beni o tipo di servizi, date, base imponibile, IVA esigibile, pagamenti, fatture, elementi per determinare luogo di stabilimento o di partenza/arrivo e, ove rilevante, prove delle restituzioni. Per il regime di importazione, la documentazione deve comprendere anche numeri d’ordine, identificativi univoci e numero di spedizione quando l’operatore partecipa direttamente alla consegna. Le informazioni devono poter essere messe a disposizione per via elettronica in modo tempestivo.

Regime speciale per l’IVA all’importazione e collegamento con il diritto doganale

L’articolo 63 quinquies coordina il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione con la disciplina doganale. Il pagamento mensile dell’IVA all’importazione può essere subordinato alle stesse condizioni previste per la dilazione dei dazi ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione relativa alla presentazione dei beni in dogana per conto del destinatario se il dichiarante manifesta l’intenzione di usare il regime speciale e di riscuotere l’IVA dal destinatario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1° gennaio 2021. È tuttavia consentito agli Stati membri autorizzare già dal 1° ottobre 2020 la trasmissione dei dati di registrazione necessari per i regimi speciali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di trasporto/spedizione indiretta

L’articolo 5 bis chiarisce che i beni si considerano spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando quest’ultimo interviene indirettamente. Ciò avviene, in particolare, se il trasporto è subappaltato, se un terzo effettua il trasporto ma il fornitore assume responsabilità totale o parziale della consegna, se il fornitore addebita e trasferisce le spese di trasporto, o se promuove/coordina i servizi di consegna del terzo. Esclusione quando l’acquirente organizza o effettua egli stesso il trasporto senza intervento del fornitore.

Nozione di "facilita" per le interfacce elettroniche

Gli articoli 5 ter e 54 ter definiscono "facilita" come l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta il contatto tra acquirente e fornitore tale da dar luogo alla cessione o prestazione. Un soggetto passivo non facilita l’operazione se non determina i termini della cessione/prestazione, non partecipa all’autorizzazione del pagamento e non partecipa all’ordinazione o alla consegna/prestazione. Sono escluse anche le attività meramente accessorie: trattamento pagamenti, catalogazione/pubblicità, reindirizzamento verso altre interfacce senza ulteriori interventi.

Responsabilità limitata della piattaforma e presunzioni sullo status delle parti

L’articolo 5 quater prevede che il soggetto passivo che è considerato aver ricevuto e ceduto i beni non risponde per un’IVA superiore a quella dichiarata e versata se dipende da informazioni fornite dai venditori o terzi, tali informazioni sono errate e il soggetto passivo prova di non sapere né di poter ragionevolmente sapere dell’errore. L’articolo 5 quinquies introduce presunzioni refutabili: salvo informazioni contrarie, il venditore tramite interfaccia è considerato soggetto passivo e l’acquirente persona non soggetto passivo.

Momento di accettazione del pagamento

L’articolo 41 bis definisce, ai fini dell’articolo 66 bis della direttiva 2006/112/CE, il momento in cui il pagamento è "accettato" come il primo tra la ricezione della conferma di pagamento, del messaggio di autorizzazione o dell’impegno di pagamento da parte dell’acquirente, indipendentemente dal momento in cui le somme sono effettivamente versate. La stessa regola è ripresa all’articolo 61 ter per il regime di importazione.

Obblighi di contabilità e dati da conservare

L’articolo 54 quater ridisegna gli obblighi documentali per gli operatori che facilitano operazioni tramite interfaccia elettronica. Se l’operatore applica uno dei regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, deve conservare la documentazione prevista dall’articolo 63 quater; altrimenti, conserva la documentazione dell’articolo 242 della direttiva. Per operazioni diverse, deve conservare dati identificativi del fornitore, elementi descrittivi e economici delle operazioni, luogo di arrivo o di prestazione, numeri d’ordine o identificativi univoci, se disponibili.

Definizioni e perimetro dei regimi speciali

L’articolo 57 bis introduce le definizioni di regime non UE, regime UE, regime di importazione, regime speciale, soggetto passivo e intermediario. L’articolo 57 quater precisa che il regime UE non si applica ai servizi prestati nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha la sede o una stabile organizzazione; tali operazioni sono dichiarate con la dichiarazione IVA ordinaria nello Stato membro competente.

Identificazione, decorrenza e numero IVA dell’intermediario

L’articolo 57 quinquies stabilisce che i regimi non UE e UE decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo alla comunicazione allo Stato membro di identificazione, salvo decorrenza dalla data della prima operazione se la comunicazione avviene entro il decimo giorno del mese successivo. Per il regime di importazione la decorrenza coincide con l’assegnazione del numero individuale di identificazione IVA. L’articolo 57 sexies precisa che il soggetto passivo è identificato mediante il proprio numero IVA, mentre il numero dell’intermediario serve solo ad autorizzarlo ad agire come intermediario e non per dichiarare IVA sulle operazioni proprie.

Variazione dello Stato membro di identificazione e cessazione volontaria

L’articolo 57 septies disciplina il cambio dello Stato membro di identificazione quando vengono meno le condizioni di stabilimento o di collegamento richieste; per continuare a fruire del regime, il soggetto passivo deve designare un nuovo Stato membro secondo criteri specifici. L’articolo 57 octies consente la cessazione volontaria dal regime non UE o UE con preavviso di almeno 15 giorni prima della fine del trimestre precedente, e dal regime di importazione con preavviso di almeno 15 giorni prima della fine del mese precedente. Dopo la cessazione, gli obblighi IVA sulle operazioni successive si assolvono direttamente nello Stato membro di consumo.

Comunicazioni periodiche e cambi di dati

L’articolo 57 nonies impone comunicazioni elettroniche entro il decimo giorno del mese successivo per la cessazione delle attività, per le modifiche delle attività che fanno venir meno i requisiti del regime e per ogni variazione dei dati già trasmessi. In caso di cambio dello Stato membro di identificazione, la comunicazione va inviata a entrambi gli Stati membri interessati entro lo stesso termine.

Esclusione dai regimi e radiazione degli intermediari

L’articolo 58 attribuisce solo allo Stato membro di identificazione il potere di escludere il soggetto passivo dai regimi speciali o di radiare l’intermediario, sulla base di qualsiasi informazione disponibile. L’efficacia varia: per non UE e UE, dal primo giorno del trimestre successivo alla notifica; per il regime di importazione, dal primo giorno del mese successivo, salvo trasferimento di sede/stabile organizzazione o persistente inosservanza, con effetto anticipato. Il numero di identificazione del regime di importazione può restare valido al massimo due mesi per completare le importazioni già cedute prima dell’esclusione, salvo l’ipotesi di esclusione per inadempimento persistente. L’articolo 58 bis prevede la cessazione presunta delle attività se non vi sono operazioni per due anni; l’articolo 58 ter stabilisce un periodo di esclusione di due anni in caso di inosservanza persistente, con criteri presuntivi legati a solleciti non evasi, mancata riscossione o mancata trasmissione della documentazione; l’articolo 58 quater impone, dopo l’esclusione, l’adempimento diretto degli obblighi IVA nello Stato membro di consumo.

Dichiarazioni IVA, dichiarazioni a zero e correzioni

L’articolo 59 qualifica ciascun periodo di dichiarazione come autonomo e regola le dichiarazioni in caso di applicazione tardiva o pluralità di regimi nello stesso periodo, nonché nel caso di cambio dello Stato membro di identificazione. L’articolo 59 bis impone la dichiarazione a zero se in un periodo non vi sono state operazioni rilevanti e non occorrono rettifiche. L’articolo 60 vieta arrotondamenti: va indicato e versato l’importo esatto dell’IVA.

Solleciti per omessa dichiarazione e disciplina delle rettifiche

L’articolo 60 bis obbliga lo Stato membro di identificazione a inviare un sollecito elettronico il decimo giorno successivo alla scadenza della dichiarazione omessa, informando gli altri Stati membri; i successivi solleciti e la riscossione spettano allo Stato membro di consumo. L’articolo 61 distingue il regime delle modifiche: fino all’ultimo periodo 2020 incluso le correzioni si fanno modificando la dichiarazione originaria, mentre per i periodi dal 2021 in poi si effettuano in una dichiarazione successiva; le rettifiche si presentano entro tre anni. L’articolo 61 bis disciplina la dichiarazione finale e le eventuali dichiarazioni tardive, che vanno presentate allo Stato membro di identificazione vigente al momento della cessazione, esclusione o cambio; dopo la dichiarazione finale, eventuali rettifiche si fanno direttamente nello Stato membro di consumo.

Pagamenti, rimborsi e interessi/sanzioni

L’articolo 62 prevede che i pagamenti si effettuino allo Stato membro di identificazione e siano riferiti a una specifica dichiarazione, senza possibilità di imputazione ad altre dichiarazioni. L’articolo 63 regola il rimborso degli importi eccedenti, con restituzione diretta da parte dello Stato membro di identificazione o, se l’importo è già stato distribuito, degli Stati membri di consumo; per le eccedenze relative a periodi fino al 2018 incluso opera una disciplina transitoria collegata al regolamento (UE) n. 904/2010. L’articolo 63 bis disciplina il sollecito in caso di pagamento omesso o insufficiente, mentre l’articolo 63 ter attribuisce allo Stato membro di consumo il calcolo e la riscossione di interessi, sanzioni e altri oneri in caso di dichiarazione omessa, tardiva, incompleta o inesatta, o di pagamento tardivo.

Documentazione dettagliata e richieste di esibizione

L’articolo 63 quater elenca in modo analitico i dati da conservare per rendere la documentazione sufficientemente dettagliata ai fini dei diversi regimi: Stato membro di consumo, tipo e quantità dei beni o servizi, date, base imponibile, aliquota, IVA esigibile, pagamenti ricevuti, acconti, fatture, elementi per determinare luogo di stabilimento o di partenza/arrivo, prove delle restituzioni e, per il regime di importazione, anche numero d’ordine, numero univoco dell’operazione e numero univoco di spedizione se l’operatore partecipa direttamente alla consegna. Le informazioni devono poter essere messe a disposizione elettronicamente e, in caso di mancata trasmissione entro 20 giorni dalla richiesta, lo Stato membro di identificazione invia un sollecito.

Regime speciale per l’IVA all’importazione

L’articolo 63 quinquies stabilisce che il pagamento mensile dell’IVA all’importazione nel quadro del regime speciale può essere subordinato alle condizioni ordinarie previste dal codice doganale dell’Unione per la dilazione dei dazi doganali (regolamento (UE) n. 952/2013). Gli Stati membri possono inoltre considerare soddisfatta la condizione relativa alla presentazione dei beni in dogana per conto del destinatario se il dichiarante manifesta l’intenzione di avvalersi del regime speciale e di riscuotere l’IVA dal destinatario stesso.

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