Regolamento (UE) 2019/2007
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione del 18 novembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il regolamento (UE) 2017/625 specificando quali animali e merci devono essere sempre presentati ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali. Gli elenchi sono costruiti sulla nomenclatura combinata e contengono numerose precisazioni per delimitare i prodotti effettivamente inclusi, anche quando solo alcune sottovoci NC sono rilevanti. Contestualmente, la disciplina dei prodotti composti viene sottratta al presente regolamento e ricondotta alla decisione 2007/275/CE, opportunamente modificata. Il testo si applica dal 14 dicembre 2019.
Stabilisce gli elenchi dettagliati di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, e modifica la decisione 2007/275/CE limitandola ai prodotti composti.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite provenienti da paesi terzi di animali e merci elencati nell’allegato I, da presentare ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali prima dell’ingresso nell’Unione, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda in particolare animali vivi, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia, con classificazione per codici della nomenclatura combinata (NC). Sono esclusi dal suo campo di applicazione i prodotti composti, che restano disciplinati dalla decisione 2007/275/CE come modificata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, individuando con precisione quali animali e merci devono essere presentati ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali prima dell’ingresso nell’Unione. La logica del testo è fortemente doganale e tecnico-classificatoria: l’individuazione dei beni avviene tramite codici della nomenclatura combinata (NC), con molte sottocategorie e precisazioni. Il provvedimento, inoltre, separa la disciplina dei prodotti composti, che continua a essere regolata dalla decisione 2007/275/CE come modificata.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento nasce nel quadro del nuovo sistema dei controlli ufficiali introdotto dal regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli sugli animali e sulle merci in ingresso nell’Unione per verificare la conformità alla normativa della filiera agroalimentare. Nei considerando la Commissione chiarisce che alcune categorie devono essere sempre presentate a un posto di controllo frontaliero e che, per agevolare l’attività delle autorità competenti, è necessario un elenco dettagliato con i relativi codici NC. Viene altresì ricordato che il regolamento delegato (UE) 2019/478 ha incluso anche fieno e paglia tra le categorie da considerare, oltre ad altri prodotti già ricompresi tra gli animali e le merci soggetti a controllo.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 delimita l’ambito del regolamento agli animali, ai prodotti di origine animale, al materiale germinale, ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, nonché a fieno e paglia. Si tratta, in sostanza, delle categorie di merci che devono essere sempre presentate ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali. Il regolamento non si applica ai prodotti composti, che sono espressamente esclusi e restano assoggettati al regime della decisione 2007/275/CE, così come aggiornata dal medesimo regolamento.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia a definizioni già esistenti in altri atti dell’Unione. In particolare:
- i "prodotti di origine animale" sono definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004;
- alcune categorie tecniche, come setole di suino non trattate, piume e parti di piume non trattate, peli non trattati, prodotto intermedio, pelli trattate e lana non trattata, sono richiamate dal regolamento (UE) n. 142/2011. Questi rinvii sono essenziali per interpretare correttamente gli elenchi dell’allegato I, che altrimenti non sarebbero sufficientemente precisi sul piano classificatorio e sanitario.
Elenco delle merci soggette a controlli ufficiali
L’articolo 3 dispone che gli animali e le merci elencati nell’allegato I siano soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. L’allegato è organizzato per capitoli NC e comprende, tra gli altri, animali vivi, carni e frattaglie, prodotti della pesca, latte e derivati, uova, miele, prodotti di origine animale non altrove nominati, grassi e oli di origine animale, preparazioni alimentari, taluni prodotti chimici di origine animale, prodotti farmaceutici di origine animale, concimi di origine animale, pelli, lana, piume, prodotti di pellicceria, gelatina, collagene, reagenti, rifiuti di cucina e prodotti speciali destinati all’approvvigionamento di navi e aeromobili.
Logica della classificazione doganale e ruolo delle note
L’allegato I spiega che gli elenchi sono costruiti sui capitoli della nomenclatura combinata e che la designazione delle merci è meramente indicativa: ciò che rileva sono i codici NC. Quando compare un codice a quattro cifre, in linea di principio tutti i prodotti rientranti in quel codice sono soggetti a controllo, salvo diversa specificazione. Quando compare la sigla "ex", solo una parte della voce o sottovoce è effettivamente compresa nel campo di applicazione. Le note dell’allegato chiariscono inoltre che, per alcuni prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, i controlli riguardano soprattutto i prodotti parzialmente trasformati, mentre il personale ufficiale può dover valutare se un prodotto sia già sufficientemente trasformato da non necessitare ulteriori controlli.
Principali categorie incluse nell’allegato I
Tra le categorie più rilevanti figurano:
- animali vivi di varie specie, inclusi cavalli, bovini, suini, ovini, caprini, pollame e altri animali vivi;
- prodotti della pesca, compresi pesci vivi, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici;
- latte e prodotti lattieri, uova e ovoprodotti, miele naturale e altri prodotti commestibili di origine animale;
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, come setole, piume, ossa, corni, avorio, gelatine, collagene, proteine idrolizzate, caseine, albumine, enzimi, prodotti farmaceutici di origine animale e determinati reagenti diagnostici;
- grassi e oli animali, cere, derivati lipidici e alcune preparazioni alimentari o tecniche a base di tali materiali;
- pelli gregge e trattate di ungulati, pellami da pellicceria greggi, lana e peli non trattati, piume e parti di piume;
- fieno e paglia, oltre ad alcune merci del capitolo 99 destinate all’approvvigionamento di navi e aeromobili.
Esclusione dei prodotti composti e modifica della decisione 2007/275/CE
Uno degli aspetti centrali del regolamento è la netta separazione tra il presente regime e quello dei prodotti composti. Poiché le nuove condizioni per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti si applicano solo dal 21 aprile 2021, il regolamento esclude espressamente i prodotti composti dal proprio ambito e modifica la decisione 2007/275/CE affinché essa continui a disciplinarli fino a quella data. La decisione viene così riformulata come atto relativo esclusivamente ai prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Deroga per alcuni prodotti composti
La nuova versione dell’articolo 6 della decisione 2007/275/CE contiene una deroga importante. Non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne e che rispettano condizioni puntuali, tra cui: presenza di meno della metà di altro prodotto trasformato, conservazione a temperatura ambiente oppure trattamento termico/cottura completa, chiara destinazione al consumo umano, confezionamento o sigillatura corretti e adeguata documentazione/etichettatura in lingua ufficiale di uno Stato membro. Restano inoltre esclusi i prodotti composti elencati nell’allegato II della decisione. Se il prodotto contiene latte, il latte deve provenire solo dai paesi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 ed essere trattato secondo quanto previsto da tale allegato.
Effetti sulla decisione 2007/275/CE
L’allegato II del regolamento modifica in modo estensivo la decisione 2007/275/CE. Molti capitoli dell’allegato I originario vengono soppressi, mentre per i capitoli 15-22 le indicazioni sono riscritte per chiarire che tali voci riguardano solo prodotti composti. Viene anche aggiornato il capitolo 99, che ora comprende i prodotti composti provenienti da paesi terzi e destinati a navi e aeromobili nell’Unione in regime di transito doganale (T1). L’allegato II riformula inoltre l’elenco dei prodotti composti non soggetti a controlli ufficiali, precisando il ruolo valutativo del personale ufficiale ai posti di controllo frontalieri.
Applicazione temporale e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 14 dicembre 2019. È espressamente obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. È espressamente esclusa l’applicazione ai prodotti composti.
Definizioni richiamate
L’articolo 2 richiama le definizioni di "prodotti di origine animale" del regolamento (CE) n. 853/2004 e di alcune categorie di materiali e prodotti del regolamento (UE) n. 142/2011, tra cui setole di suino non trattate, piume e parti di piume non trattate, peli non trattati, prodotto intermedio, pelli trattate e lana non trattata.
Controlli ufficiali sugli elenchi dell’allegato I
L’articolo 3 dispone che gli animali e le merci elencati nell’allegato I siano sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.
Modifica della decisione 2007/275/CE
L’articolo 4 riscrive il titolo e alcune disposizioni della decisione 2007/275/CE, limitandone il campo ai prodotti composti. In particolare, aggiorna l’articolo 1, sostituisce l’articolo 3 sui controlli ufficiali dei prodotti composti, modifica l’articolo 4 e l’articolo 6 introducendo una deroga per taluni prodotti composti non contenenti prodotti a base di carne, e aggiorna gli allegati I e II della decisione.
Deroga per alcuni prodotti composti
L’articolo 4, punto 5, sostituisce l’articolo 6 della decisione 2007/275/CE. Non sono soggetti a controlli ufficiali, in deroga all’articolo 3, i prodotti composti che non contengono alcun prodotto a base di carne e che soddisfano requisiti specifici: massa inferiore alla metà costituita da altro prodotto trasformato, conservazione a temperatura ambiente o trattamento termico/cottura completa, chiara destinazione al consumo umano, imballaggio o sigillatura corretti, documenti commerciali ed etichettatura in lingua ufficiale UE con informazioni essenziali. Sono inoltre esclusi i prodotti composti elencati nell’allegato II della decisione. Per i prodotti lattieri contenuti in prodotti composti, l’origine deve essere limitata ai paesi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e il trattamento deve essere conforme a tale allegato.
Elenchi in allegato I e regole di classificazione NC
L’allegato I contiene l’elenco dettagliato, per capitoli e codici NC, degli animali e delle merci soggetti a controlli ufficiali. Le note chiariscono che i codici a quattro cifre comprendono in linea di principio tutti i prodotti rientranti in quel codice, salvo diversa indicazione, mentre i codici preceduti da "ex" delimitano solo alcune sottovoci o specifiche merci. È precisato che i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale sono soggetti a controlli quando restano parzialmente trasformati e che gli ispettori possono dover valutare se il prodotto sia sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli.
Modifica degli allegati della decisione 2007/275/CE
L’allegato II del regolamento modifica gli allegati I e II della decisione 2007/275/CE: sopprime numerosi capitoli dall’allegato I, restringe le sezioni relative ai capitoli 15-22 ai soli prodotti composti, e sostituisce il capitolo 99 per i prodotti composti destinati all’approvvigionamento di navi e aeromobili in transito doganale (T1). L’allegato II rinomina l’elenco dei prodotti composti non soggetti a controlli e chiarisce il ruolo valutativo del personale ufficiale ai posti di controllo frontalieri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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