Regolamento (UE) 2020/411
Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico i requisiti tecnici di sicurezza delle navi da passeggeri impiegate in viaggi nazionali, sostituendo gli allegati della direttiva 2009/45/CE con un testo ristrutturato e allineato alle evoluzioni SOLAS/IMO. Interviene su costruzione, compartimentazione, stabilità, impianti di bordo, protezione antincendio, mezzi di salvataggio, esercitazioni, comunicazioni radio e requisiti speciali per navi ro-ro, merci pericolose ed eliponti. Prevede inoltre modelli di certificato e un allegato di orientamenti per le persone a mobilità ridotta. La sua applicazione è differita al 19 settembre 2021 per consentire l’adeguamento di operatori e Stati membri.
Modifica la direttiva 2009/45/CE fissando direttamente, mediante allegati sostitutivi, i requisiti tecnici di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, incluse le norme per navi nuove, esistenti e ro-ro, nonché i modelli di certificato e gli orientamenti per l’accessibilità delle persone a mobilità ridotta.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali rientranti nelle classi A, B, C e D, con disciplina differenziata per navi nuove ed esistenti e per quelle la cui chiglia sia stata impostata o si trovasse in equivalente stadio di costruzione prima del 19 settembre 2021 oppure a partire da tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono previste disposizioni specifiche per navi ro-ro da passeggeri, navi di lunghezza inferiore a 40/55 metri in alcuni casi, navi che trasportano 400 passeggeri o più, navi che trasportano merci pericolose, navi dotate di eliponte e navi che utilizzano combustibili a basso punto di infiammabilità. Restano ferme le esenzioni, equivalenze e deroghe previste dalla direttiva 2009/45/CE e le eventuali restrizioni connesse alla classe della nave, alla rotta e al tratto di mare autorizzato.
Regolamento delegato (UE) 2020/411: sicurezza delle navi da passeggeri per viaggi nazionali
Il regolamento delegato interviene sulla direttiva 2009/45/CE sostituendone integralmente gli allegati tecnici. La finalità è aggiornare e rendere più leggibili e coerenti i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, in particolare alla luce delle evoluzioni della convenzione SOLAS e degli standard IMO richiamati nel testo.
Contesto e finalità
Il preambolo evidenzia che le convenzioni internazionali richiamate dalla direttiva sono state modificate e che alcuni aggiornamenti tecnici precedenti erano stati omessi. Viene inoltre richiamata l’esigenza, emersa nel programma REFIT, di superare un formato ormai obsoleto dell’allegato I della direttiva, difficilmente confrontabile con gli standard internazionali, nonché di ridurre i costi e i tempi di recepimento lasciando agli Stati membri minori margini di frammentazione normativa.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le navi da passeggeri impiegate in viaggi nazionali e suddivise nelle classi A, B, C e D, con regole differenziate per:
- navi nuove ed esistenti;
- navi la cui chiglia sia stata impostata o si trovasse in equivalente stadio di costruzione prima del 19 settembre 2021 o a partire da tale data;
- navi ro-ro da passeggeri;
- navi con almeno 400 passeggeri;
- navi che trasportano merci pericolose;
- navi dotate di eliponte;
- navi che utilizzano combustibili a basso punto di infiammabilità.
Sono inoltre mantenute le possibilità di esenzione ed equivalenza previste dalla direttiva 2009/45/CE, con rinvii specifici alle autorità dello Stato di bandiera e, in alcuni casi, allo Stato membro di approdo.
Struttura del regolamento e tecnica di aggiornamento
Il regolamento non riscrive la direttiva nel suo corpo, ma sostituisce gli allegati tecnici:
- allegato I: requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri;
- allegato II: modello di certificato di sicurezza e elenco delle dotazioni;
- allegato III: orientamenti per le persone a mobilità ridotta.
La struttura dell’allegato I è articolata in una parte per le navi costruite prima del 19 settembre 2021 e una parte per le navi nuove costruite a partire da tale data. Numerose prescrizioni sono allineate alla SOLAS e ai codici IMO, con rinvii espressi al codice LSA, al Codice dei sistemi antincendio, al Codice delle procedure per le prove antincendio e al codice IGF.
Costruzione, materiali e documentazione tecnica
Tra i requisiti strutturali principali figurano il divieto di nuova installazione di amianto, l’obbligo di conservare a bordo e a terra i disegni as-built, la disciplina degli apparecchi da traino e da ormeggio e la protezione contro il rumore. Per le navi più recenti, sono previsti anche requisiti sui mezzi di imbarco e sbarco e sui parapetti sui ponti accessibili ai passeggeri.
Per le cisterne di zavorra dedicate all’acqua di mare, il regolamento richiede specifici rivestimenti protettivi e la manutenzione del sistema di coating. Nei casi di strutture in alluminio, il testo impone attenzioni particolari alla coibentazione affinché la temperatura del nucleo strutturale non superi determinate soglie durante la prova standard del fuoco.
Stabilità, compartimentazione e tenuta stagna
Il regolamento disciplina in modo dettagliato:
- stabilità a nave integra;
- stabilità in condizioni di avaria;
- compartimentazione stagna;
- lunghezza allagabile e lunghezza ammissibile dei compartimenti;
- fattore di compartimentazione;
- criteri speciali per navi ro-ro e per navi autorizzate a trasportare 400 passeggeri o più.
Sono previste norme rigorose su:
- paratie di collisione e gavoni di prora e di poppa;
- doppi fondi;
- aperture nel fasciame esterno al di sotto della linea limite;
- tenuta stagna sopra la linea limite;
- porte stagne, incluse quelle servocomandate;
- marcatura dei galleggiamenti di compartimentazione;
- annotazioni nel giornale di bordo;
- ispezioni e prove periodiche.
Per le navi ro-ro, il regolamento stabilisce requisiti speciali più severi, anche in relazione al numero di passeggeri e all’età della nave. Sono previste soglie temporali precise, ad esempio per la conformità delle navi esistenti della classe B ai requisiti di stabilità delle navi ro-ro.
Macchine, propulsione e impianti elettrici
La parte dedicata a macchine e impianti elettrici impone requisiti su:
- impianto di sentina e drenaggio;
- numero e tipo di pompe di sentina;
- mezzi di marcia indietro;
- macchine di governo principali e ausiliarie;
- comandi dalla plancia e dal locale macchine;
- indicatori e allarmi;
- ventilazione dei locali macchine;
- comunicazioni plancia-locale macchine;
- impianti automatici e impianti di sicurezza;
- requisiti di automazione per locali macchine periodicamente non presidiati.
Per le navi nuove, in particolare, sono previsti:
- riavvio automatico delle unità di potenza;
- possibilità di comando dalla plancia;
- allarmi ottici e acustici in caso di avaria;
- capacità di ripristino della propulsione dopo un blackout entro 30 minuti, nei casi previsti.
Il regolamento disciplina anche la sorgente principale e la sorgente di emergenza di energia elettrica, prevedendo durate minime di autonomia differenziate per classe di nave: 12 ore per le navi di classe B, 6 ore per le navi di classe C e 3 ore per le navi di classe D, con alimentazione di servizi essenziali, illuminazione di emergenza, impianti di comunicazione, fanali di navigazione, allarmi e porte stagne.
Combustibili a basso punto di infiammabilità
Le navi convertite o da convertire all’uso di combustibile gassoso o liquido con punto di infiammabilità inferiore a quello ordinariamente previsto devono conformarsi al codice IGF, come richiamato dalla SOLAS. La disciplina ricorre sia nella parte relativa alle macchine sia nella parte specifica sui combustibili a basso punto di infiammabilità.
Prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi
La disciplina antincendio è il nucleo più ampio del regolamento. Essa definisce obiettivi e requisiti funzionali per:
- prevenire incendi ed esplosioni;
- limitare l’uso di materiali combustibili;
- controllare la propagazione del fumo;
- contenere ed estinguere l’incendio nel compartimento di origine;
- garantire vie di fuga adeguate e prontamente accessibili.
Il testo distingue fra navi con più di 36 passeggeri e navi fino a 36 passeggeri, e tra navi nuove e navi esistenti. Le prescrizioni riguardano:
- materiali strutturali e coibentazioni;
- divisioni di classe A, B e C;
- resistenza al fuoco di paratie e ponti;
- protezione di scale, ascensori e atri;
- chiusure e attraversamenti nelle divisioni resistenti al fuoco;
- porte tagliafuoco e loro meccanismi di chiusura;
- finestre, portellini e aperture esterne;
- ventilazione e serrande tagliafuoco/tagliafumo;
- locali macchine di categoria A;
- locali di alloggio, di servizio e stazioni di comando;
- cucine, lavanderie, depositi di vernici e locali con liquidi infiammabili;
- locali di categoria speciale e locali da carico ro-ro;
- aree per elicotteri;
- combustibili, olio lubrificante e altri oli infiammabili.
Impianti antincendio, estintori e equipaggiamenti da vigile del fuoco
Il regolamento prescrive diversi sistemi di estinzione:
- impianti fissi a gas, CO2, schiuma ad alta espansione e acqua spruzzata;
- impianti sprinkler automatici;
- impianti a valenza locale per locali macchine di grande volume;
- estintori portatili con capacità, numero e collocazione minimi;
- apparecchi schiumogeni portatili;
- nebulizzatori d’acqua;
- equipaggiamenti da vigile del fuoco con autorespiratori e accessori.
Sono previsti anche obblighi di manutenzione, controllo annuale della quantità di agente estinguente, descrizioni tecniche in lingua inglese e lingua dello Stato di bandiera, nonché registrazione nel giornale di bordo delle verifiche.
Per le navi più recenti, il regolamento richiama espressamente il Codice dei sistemi antincendio per la conformità degli impianti e delle dotazioni.
Rilevazione incendi, allarme e controllo del fumo
Sono prescritti impianti fissi di rivelazione e segnalazione di incendi nei locali macchine, nei locali di alloggio, nei corridoi, nelle scale, nelle stazioni di comando e nei locali di categoria speciale, con differenziazioni tra navi fino a 36 passeggeri e navi con più di 36 passeggeri.
Le prescrizioni includono:
- rivelazione di fumo, calore o altri prodotti della combustione;
- pannelli di comando centralizzati e presidiati permanentemente nelle navi con più di 36 passeggeri;
- segnalazione fail-safe;
- allarmi in plancia e nei locali di servizio;
- impianti di informazione pubblica;
- dispositivi di arresto dei ventilatori e chiusura delle porte tagliafuoco;
- protezione dei balconi delle cabine in determinate condizioni.
Il controllo del fumo riguarda inoltre atri, stazioni di comando e locali nascosti, con obblighi di estrazione fumi e separazione dei percorsi d’aria nei locali di maggiore rischio.
Vie di fuga, evacuazione e supporto al comandante
Le norme sulle vie di fuga impongono:
- due vie di fuga da ciascun compartimento o locale rilevante, salvo eccezioni limitate;
- scale in acciaio o materiale equivalente;
- assenza di corridoi ciechi salvo casi funzionalmente necessari;
- illuminazione di emergenza e segnaletica fotoluminescente;
- piante schematiche nelle cabine e nei locali pubblici;
- corrimani e protezioni lungo i percorsi di evacuazione;
- analisi di evacuazione per navi ro-ro e, in generale, per navi con più di 36 passeggeri in taluni casi.
Il regolamento richiede inoltre un sistema di supporto decisionale per il comandante con piani di emergenza cartacei o computerizzati per diverse casistiche: incendio, avaria, inquinamento, atti illeciti, infortuni, incidenti di carico e assistenza ad altre navi.
Mezzi di salvataggio, punti di riunione e operazioni di abbandono nave
L’allegato III e il capitolo III disciplinano in modo dettagliato:
- numero e tipo di mezzi di salvataggio;
- giubbotti di salvataggio, tute di immersione e indumenti termici;
- radar transponder e radio VHF portatili;
- punti di riunione e zone di imbarco;
- dispositivi MES;
- messa a mare e recupero di imbarcazioni, zattere e battelli di emergenza;
- recupero di persone dall’acqua;
- piazzole di recupero e atterraggio per elicotteri;
- esercitazioni settimanali e mensili;
- addestramento dell’equipaggio e registrazione delle esercitazioni nel giornale di bordo.
Per le navi ro-ro vi sono prescrizioni rafforzate su zattere, transponder, battelli di emergenza veloci, mezzi di soccorso, disponibilità di giubbotti in prossimità dei punti di riunione e accessibilità delle vie di fuga dai locali ro-ro e di categoria speciale.
Comunicazioni radio
Per le navi della classe D è previsto almeno un impianto radio VHF capace di trasmettere e ricevere in DSC sul canale 70 e in radiotelefonia sui canali 6, 13 e 16, oltre a comunicazioni radio generiche. Il regolamento collega tali prescrizioni alle pertinenti regole SOLAS sul GMDSS e sulla disponibilità delle apparecchiature di comunicazione radio.
Certificazione e controllo
L’allegato II fornisce il modello uniforme di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e il relativo elenco delle dotazioni. Il certificato recepisce anche l’eventuale concessione di esenzioni o equivalenze, nonché i galleggiamenti di compartimentazione assegnati. Sono previste inoltre indicazioni per l’eventuale proroga di un mese della validità del certificato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/45/CE.
Persone a mobilità ridotta
L’allegato III contiene orientamenti di principio per garantire accesso, segnaletica, comunicazione, allarme e mobilità interna delle persone a mobilità ridotta. Le navi devono essere costruite e attrezzate in modo da consentire imbarco e sbarco sicuri, orientamento chiaro, trasmissione accessibile dei messaggi e fruizione di rampe, corrimani, ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici in modo ragionevole e proporzionato.
Lettura operativa per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori del settore, il regolamento è rilevante soprattutto perché:
- aggiorna un corpus tecnico di compliance marittima a effetto diretto;
- distingue con precisione tra classi di nave, soglie dimensionali e date di costruzione;
- introduce o consolida obblighi documentali, di certificazione, di manutenzione e di registrazione;
- richiede valutazioni puntuali di esenzioni, equivalenze e adeguamenti progressivi;
- incide su investimenti, retrofit, pianificazione dei carichi, procedure di esercizio e governance della sicurezza a bordo.
In pratica, la verifica di conformità non può essere condotta in astratto, ma deve essere riferita alla classe della nave, alla data di costruzione, al tipo di servizio, alla presenza di locali speciali o ro-ro, al numero di passeggeri autorizzati e agli standard IMO richiamati per ciascuna dotazione o impianto.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati della direttiva 2009/45/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II e III della direttiva 2009/45/CE con i testi contenuti negli allegati del regolamento. In tal modo, i requisiti tecnici di sicurezza per le navi da passeggeri e i relativi modelli documentali vengono aggiornati e incorporati direttamente nel diritto dell’Unione, riducendo i tempi e i costi di recepimento nazionale.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 19 settembre 2021. È espressamente obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Ambito tecnico: navi nuove ed esistenti, classi e date di costruzione
L’allegato I è articolato in due sezioni: una per navi nuove ed esistenti la cui chiglia è stata impostata o si trovava in equivalente stadio di costruzione prima del 19 settembre 2021 e una per navi nuove costruite a partire dal 19 settembre 2021. Molte prescrizioni distinguono inoltre tra classi A, B, C e D, tra navi ro-ro e non ro-ro, e tra soglie dimensionali o di passeggeri (ad esempio 36, 40, 55, 80, 130, 250, 400, 500 passeggeri).
Struttura, materiali e documentazione tecnica
Sono introdotti obblighi sul divieto di nuova installazione di amianto, sulla disponibilità a bordo e a terra dei disegni as-built, sulla marcatura e adeguatezza delle attrezzature di traino e ormeggio, sulla protezione contro il rumore, sui mezzi di imbarco e sbarco e sui parapetti. È prevista anche una disciplina sui rivestimenti protettivi delle cisterne di zavorra in acqua di mare, sui disegni di costruzione e sui mezzi di imbarco/sbarco nelle navi di classe B, nonché sulla certificazione degli ascensori.
Stabilità, compartimentazione e tenuta stagna
Le regole disciplinano la stabilità a nave integra e in condizioni di avaria, la compartimentazione stagna, i criteri di lunghezza allagabile e lunghezza ammissibile dei compartimenti, il fattore di compartimentazione, i requisiti speciali per navi ro-ro e per navi con almeno 400 passeggeri, la posizione e costruzione di paratie di collisione, doppi fondi, aperture nel fasciame esterno e porte stagne. Sono previsti obblighi di marcatura delle linee di compartimentazione, prove di tenuta, registrazioni in giornale di bordo, controlli periodici e limiti stringenti per l’uso di aperture, lamiere smontabili e porte durante la navigazione.
Macchine, governo, impianti elettrici e combustibili
La disciplina impone requisiti su impianti di sentina, pompe, mezzi di marcia indietro, macchine di governo principali e ausiliarie, comandi dalla plancia, circuiti di sicurezza, ventilazione dei locali macchine, comunicazioni plancia-locale macchine, allarmi, sistemi di automazione per locali periodicamente non presidiati e avviamento di emergenza. Sono inoltre previsti requisiti specifici per combustibili liquidi e gassosi, inclusi limiti di punto di infiammabilità, doppie pareti per le linee ad alta pressione, valvole di intercettazione, misurazione dei livelli e divieto di stoccaggio in gavoni di prora.
Protezione antincendio: prevenzione, rilevazione, estinzione e compartimentazione
Il regolamento contiene una disciplina molto dettagliata su obiettivi antincendio, materiali non combustibili, limitazione dell’ignizione, controllo del fumo e contenimento dell’incendio. Sono regolati impianti fissi di rivelazione e segnalazione, sprinkler, impianti a gas, CO2, schiuma, acqua spruzzata, estintori portatili, equipaggiamenti da vigile del fuoco, piani di controllo antincendio, vie di fuga, porte tagliafuoco, ventilazione e protezione di locali macchine, locali da carico, cucine, depositi di vernici e locali di categoria speciale, con forte distinzione tra navi fino a 36 passeggeri e navi con più di 36 passeggeri.
Mezzi di salvataggio, esercitazioni e documentazione
Sono fissati requisiti minimi per mezzi di salvataggio, battelli di emergenza, zattere, transponder radar, giubbotti di salvataggio, segnali pirotecnici, tute di immersione, apparecchi radio, sistemi MES e mezzi di recupero persone dall’acqua. Le regole disciplinano inoltre allarmi generali, impianti di informazione pubblica, istruzioni ai passeggeri, ruoli di appello, addestramento dell’equipaggio, esercitazioni settimanali e mensili, esercitazioni in locali chiusi e registrazioni nel giornale di bordo.
Disposizioni speciali per navi ro-ro, merci pericolose ed eliponti
Sono previste prescrizioni specifiche per le navi ro-ro da passeggeri, incluse distribuzione di zattere e battelli, accessi ai ponti ro-ro, protezione dei locali di categoria speciale, mezzi di recupero superstiti, piazzole di atterraggio e di recupero per elicotteri e supporto decisionale del comandante. Le navi che trasportano merci pericolose devono rispettare le pertinenti regole SOLAS richiamate, mentre le navi dotate di eliponte devono rispettare i requisiti speciali previsti per tali strutture.
Allegato II: certificato di sicurezza per navi da passeggeri
È approvato un modello uniforme di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri, con elenco delle dotazioni da allegare permanentemente. Il certificato riporta dati identificativi della nave, classe, passeggeri autorizzati, stazza, data di costruzione, ispezione iniziale, tratti di mare autorizzati, eventuali esenzioni/equivalenze, conformità al capitolo II-1 parte G per i combustibili utilizzati, e galleggiamenti di compartimentazione assegnati.
Allegato III: orientamenti per persone a mobilità ridotta
L’allegato contiene orientamenti per l’accesso alla nave, la segnaletica, i mezzi per comunicare messaggi, l’allarme e i requisiti per garantire la mobilità interna delle persone a mobilità ridotta. Le navi devono essere progettate e attrezzate per consentire imbarco/sbarco sicuro, accesso ai ponti, leggibilità della segnaletica e utilizzo di corrimani, corridoi, porte, rampe e ascensori da parte di persone con disabilità o mobilità ridotta.
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