Regolamento (UE) 2019/1920
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1920 della Commissione del 18 novembre 2019 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Ambt Delden (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferisce la protezione come denominazione d’origine protetta alla denominazione "Ambt Delden" per un vino prodotto nei Paesi Bassi. La Commissione respinge l’opposizione italiana, ritenendo non dimostrato che il prodotto non sia ottenuto da varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera, anche alla luce della classificazione del VIVC e dell’assenza di una classificazione armonizzata a livello UE. La denominazione viene quindi registrata e protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Protezione e registrazione della denominazione d’origine protetta "Ambt Delden" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Ambt Delden" per i vini prodotti nei Paesi Bassi e incide sul riconoscimento, a livello dell’Unione, della relativa DOP nel registro previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Rileva nell’ambito della procedura di registrazione e opposizione delle denominazioni di origine protette dei prodotti vitivinicoli, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale tutte le DOP, ma esclusivamente la singola denominazione oggetto di registrazione, a seguito dell’esame dell’opposizione proposta dall’Italia.
Protezione della denominazione d’origine protetta "Ambt Delden"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1920 della Commissione conferisce la protezione, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla denominazione "Ambt Delden" come denominazione d’origine protetta (DOP). Il provvedimento chiude la procedura di registrazione avviata dai Paesi Bassi e affronta l’opposizione presentata dall’Italia sulla base del presunto difetto del requisito varietale richiesto per i vini DOP.
Procedura di registrazione e opposizione
La domanda di registrazione della denominazione "Ambt Delden" è stata presentata dai Paesi Bassi il 12 febbraio 2016 ed è stata esaminata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Successivamente, l’8 maggio 2018 il ministero dell’Agricoltura italiano ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 607/2009; la Commissione l’ha ritenuta ammissibile ai sensi dell’articolo 15 di quest’ultimo regolamento.
Con lettera del 5 luglio 2018 la Commissione ha trasmesso l’opposizione ai Paesi Bassi, concedendo due mesi per le osservazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009. I Paesi Bassi hanno risposto il 4 settembre 2018. In seguito, la Commissione ha inoltrato tali osservazioni all’opponente il 2 ottobre 2018, accordando nuovamente due mesi per eventuali repliche; non sono pervenute ulteriori osservazioni dall’Italia.
Questioni relative alla specie di vite utilizzata
Il nucleo dell’opposizione riguardava alcune varietà impiegate per la produzione del vino, in particolare "Souvignier Gris B", "Pinotin N", "Solaris B", "Regent N" e "Johanniter B". Secondo l’opponente, tali varietà deriverebbero dall’incrocio tra Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis e non potrebbero quindi soddisfare il requisito dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che per i vini DOP richiede varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera.
La Commissione respinge tale impostazione sulla base di più elementi:
- non esiste una classificazione armonizzata a livello dell’Unione delle varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera;
- non risultano elenchi di riferimento o documenti scientifici approvati da un organismo ufficiale competente che consentano di distinguere in modo certo Vitis vinifera dagli incroci interspecifici;
- la questione della definizione scientifica deve essere affrontata prioritariamente nella procedura nazionale preliminare prevista dall’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- i Paesi Bassi si sono basati sul catalogo internazionale delle varietà di vite (Vitis International Variety Catalogue, VIVC), nel quale tutte e cinque le varietà sono classificate come Vitis vinifera.
Valutazione delle prove e principio di non discriminazione
Ai fini dell’esame dell’opposizione, la Commissione ricorda che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 impone di adottare la decisione sulla base delle prove disponibili. L’opponente aveva richiamato anche il registro nazionale tedesco delle varietà di vite tenuto dal Bundessortenamt e alcune informazioni del VIVC, dalle quali emergerebbe che le varietà sarebbero state create in parte mediante incroci tra specie del genere Vitis; tuttavia la Commissione osserva che il VIVC le classifica comunque come Vitis vinifera.
Nel valutare il caso, la Commissione richiama inoltre il principio di non discriminazione, rilevando che le varietà in questione sono attualmente utilizzate in diversi Stati membri per la produzione di vini a denominazione di origine protetta. Di conseguenza, non può concludersi che il prodotto non sia ottenuto da varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera, e le obiezioni italiane vengono respinte.
Effetti finali del regolamento
Alla luce delle valutazioni svolte, la Commissione ritiene che la denominazione "Ambt Delden" debba essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore: il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Protezione della DOP "Ambt Delden"
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Ambt Delden" è protetta come denominazione d’origine protetta (DOP). La protezione è conferita ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.
Esame della domanda e della procedura di opposizione
La Commissione richiama la domanda presentata dai Paesi Bassi il 12 febbraio 2016 e pubblicata dopo l’esame preliminare ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. È stata presentata un’opposizione dall’Italia l’8 maggio 2018, dichiarata ammissibile ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 607/2009. Le autorità dei Paesi Bassi hanno inviato osservazioni entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009; l’opponente non ha replicato ulteriormente.
Valutazione del requisito relativo alla specie Vitis vinifera
L’opposizione si fondava sull’asserita incompatibilità di alcune varietà utilizzate per il vino "Ambt Delden" con l’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che richiede che i vini DOP siano prodotti con varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera. La Commissione conclude che non esiste una classificazione armonizzata a livello UE né documentazione scientifica ufficialmente approvata idonea a distinguere in modo univoco Vitis vinifera e incroci interspecifici; inoltre il VIVC classifica le cinque varietà in questione come Vitis vinifera.
Principio di non discriminazione e prova disponibile
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione decide in base alle prove disponibili. Essa considera anche il principio di non discriminazione, osservando che le varietà controverse sono utilizzate in diversi Stati membri per vini DOP. Pertanto le obiezioni dell’Italia vengono respinte e la registrazione viene confermata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1921
- Regolamento · 18 nov 2019Regolamento (UE) 2019/2007
- Regolamento · 19 nov 2019Regolamento (UE) 2020/411
- Regolamento · 19 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1928
- Regolamento · 19 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1927
- Regolamento · 15 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1916
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →