Cassazione Penale, Sentenza n. 25087/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) la prova della "distrazione" di beni trasferiti alla Andrew Toys s.a.s., sostenendo che i pagamenti erano stati effettuati in contanti e usati per pagare creditori (assenza di pregiudizio e difetto dell'elemento soggettivo); 2) il diniego della sospensione condizionale della pena, perché i precedenti indicati nel casellario erano relativi a reati depenalizzati per i quali era stata applicata pena pecuniaria sostitutiva e dunque non potevano ostare alla concessione della sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, confermando che i giudici di merito avevano compiuto una valutazione unitaria e razionale: assenza di tracce contabili dei pagamenti, la partecipazione del Vitale (40%) nella società acquirente e il breve intervallo temporale prima della cessazione dell'attività consentivano di ritenere l'operazione preordinata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: i precedenti per i quali era stata applicata una pena pecuniaria sostitutiva non ostano alla concessione della sospensione condizionale della pena. Per questo profilo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 220 l. fall.
Riferimento al delitto previsto dalla disciplina fallimentare (distrazione). La Corte di merito ha interpretato e applicato la norma valutando l'elemento oggettivo e soggettivo alla luce di elementi di fatto (assenza di registrazioni contabili, partecipazione dell'imputato nella società acquirente e temporalità dell'operazione) ritenendoli sufficienti a provare l'intento di sottrarre beni alla garanzia dei creditori
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite ai motivi di ricorso in cassazione (contesto dei limiti formali e di merito): la Corte ha rilevato l'inammissibilità del primo motivo per genericità e manifestà infondatezza, conformemente ai limiti procedurali imposti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale relativa alla trasmissione degli atti e delle conclusioni in sede di cassazione; utilizzata per descrivere gli atti e le conclusioni inviate alla Corte (conclusioni del P.G. e del difensore)
Massime di principio
- Quando si contesta la "distrazione" di beni in casi di cessione poco prima della cessazione dell'attività, i giudici valutano la prova in modo unitario: l'assenza di tracce contabili, la partecipazione del cedente nella società acquirente e il breve intervallo temporale possono far ritenere l'operazione preordinata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario articolare motivi concreti e specifici: argomentazioni puramente assertive o generiche sono dichiarate inammissibili
- I precedenti per i quali sono state applicate sanzioni pecuniarie sostitutive non costituiscono, di per sé, un ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena; ove il diniego sia fondato su tali precedenti occorre riesame
- Se la Cassazione accoglie un motivo limitatamente a un profilo (es. diniego della sospensione), può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per nuovo esame solo su quel punto, dichiarando il resto del ricorso inammissibile
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