Ordinanza n. 527/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Sondrio del 24.3.2026, notificato in data 27.3.2026, PROT. N. 0016714, che ha dichiarato cessate le misure di accoglienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Sondrio che ha dichiarato cessate le misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio che ha dichiarato cessate le misure di accoglienza. L'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma rileva la necessità di acquisire documentati chiarimenti sugli esiti della richiesta di inserimento del ricorrente nel sistema SAI, presentata il 20 marzo 2026 e richiamata nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, consistente nella produzione di documentati chiarimenti sugli esiti della richiesta di inserimento nel sistema SAI. Nelle more dell'acquisizione e dell'esame di tali elementi, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo sussistente un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio al 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in presenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esecuzione del provvedimento amministrativo può determinare un pregiudizio grave e irreparabile, il giudice amministrativo può sospenderne l'efficacia nelle more della definizione del giudizio.
- Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione per acquisire chiarimenti documentati su fatti rilevanti ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, anche contestualmente alla pronuncia cautelare.
- La cessazione delle misure di accoglienza può essere sospesa cautelarmente quando occorra verificare, mediante chiarimenti dell'amministrazione, l'esito di una richiesta di inserimento nel sistema SAI e sussista un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.
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