Sentenza n. 1710/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ammonimento del Questore della Provincia di Alessandria, n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-1; - del divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi della Prefettura U.T.G. di Alessandria, prot. N.-OMISSIS- Area I-OMISSIS-; - del decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso sportivo della Questura di Alessandria, nr. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- - di ogni altro atto, presupposto o successivo a quelli provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore, divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di misure di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore a seguito della richiesta presentata dall'ex compagna ai sensi dell'art. 8 della l. n. 38/2009, nonché il successivo divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto di fucile. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 24 della l. n. 241/1990, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta, lamentando di avere ricevuto soltanto l'istanza di ammonimento e non gli ulteriori atti utilizzati dall'amministrazione, quali testimonianze, fotografie, filmati, fonti informative e documenti dell'attività investigativa. Ha sostenuto che l'omessa ostensione gli aveva impedito di conoscere compiutamente gli addebiti e di esercitare il diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e l'illegittimità derivata dei provvedimenti in materia di armi, in quanto conseguenti all'ammonimento viziato. Con il terzo motivo ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione, sostenendo che l'amministrazione aveva attribuito credito unilaterale alle accuse dell'ex compagna senza un adeguato e univoco riscontro documentale e senza considerare il reciproco risentimento derivante dalla relazione conflittuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che chi è sottoposto a un procedimento sanzionatorio, ablatorio o all'adozione di una misura di prevenzione deve essere previamente informato dell'avvio del procedimento, conoscere gli addebiti e poter consultare gli atti richiamati nel provvedimento conclusivo, anche se menzionati per relationem. L'amministrazione può non ostendere atti effettivamente secretati, ma non può utilizzarli o richiamarli nella motivazione senza consentire al destinatario di conoscerne il contenuto, poiché ciò determinerebbe una motivazione occulta incompatibile con contraddittorio e diritto di difesa. Nel caso concreto il ricorrente aveva ricevuto soltanto l'istanza dell'ex compagna, mentre non aveva potuto conoscere gli altri elementi posti a fondamento dell'ammonimento; le successive richieste di accesso erano state ignorate o respinte senza adeguata motivazione. Tale situazione aveva costretto il destinatario a difendersi al buio e aveva insanabilmente viziato il procedimento e il provvedimento conclusivo. Il secondo motivo è stato accolto per illegittimità derivata: i vizi dell'atto presupposto si riflettono sugli atti conseguenti, rendendo illegittimi anche il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza. Il terzo motivo è stato ritenuto parzialmente fondato, poiché la valutazione amministrativa era risultata incompleta e parziale e non aveva considerato adeguatamente le eventuali controdeduzioni del ricorrente né il contesto di reciproco risentimento e ostilità tra le parti, che imponeva particolare prudenza nella valutazione delle accuse. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della difficoltà dell'amministrazione di valutare le accuse e dell'esigenza di intervenire celermente.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 38/2009
Disciplina il procedimento per l'ammonimento del Questore richiesto dalla persona che si ritenga vittima di atti persecutori.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa, leso dall'impossibilità di conoscere gli elementi posti a base dei provvedimenti.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione ai principi del giusto procedimento e della ragionevole durata del processo.
art. 24 l. n. 241/1990
È richiamato con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi e ai relativi limiti.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato in relazione alle garanzie partecipative e al contraddittorio procedimentale.
Massime di principio
- Nel procedimento volto all'adozione di una misura di prevenzione o comunque di una misura sanzionatoria o ablativa, il destinatario deve essere informato degli addebiti e posto in condizione di consultare gli atti utilizzati dall'amministrazione e richiamati nel provvedimento conclusivo, anche mediante rinvio per relationem.
- Gli atti eventualmente secretati possono essere sottratti all'ostensione, ma non possono essere utilizzati come fondamento del provvedimento né richiamati nella motivazione in modo da lasciare il destinatario privo della conoscenza degli elementi essenziali dell'accusa; una simile motivazione occulta viola il contraddittorio e il diritto di difesa.
- L'omessa o insufficiente ostensione degli atti rilevanti, quando impedisce al destinatario di conoscere gli elementi posti a fondamento della misura e di formulare una difesa effettiva, vizia il procedimento e determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo.
- I vizi di legittimità dell'atto presupposto si riflettono sugli atti consequenziali che ne costituiscono applicazione o sviluppo, rendendo illegittimi anche questi ultimi per illegittimità derivata.
- Nella valutazione di accuse provenienti da una persona coinvolta in una relazione conflittuale con il destinatario della misura, l'amministrazione deve svolgere un esame particolarmente prudente, completo e imparziale, considerando anche le controdeduzioni dell'interessato e l'eventuale reciproco risentimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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