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Ordinanza

Ordinanza del 23/01/2019 n. 1794 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie i motivi relativi all’insufficiente motivazione della CTR del Lazio sull’esistenza di valide ragioni economiche, sul risparmio d’imposta e sull’aggiramento di obblighi o divieti fiscali, nonché il motivo relativo all’omessa pronuncia sulle sanzioni. Rigetta invece le censure concernenti l’omessa pronuncia e la motivazione implicita sull’applicabilità dell’art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e sul difetto di motivazione dell’atto impositivo. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Cassazione di una sentenza tributaria su operazioni ritenute elusive ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e omessa pronuncia sulle sanzioni

Operazioni societarie e oggetto della controversia

La società Xanto 89 S.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma favorevole alla contribuente. La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’annualità 2003, con il quale erano state richieste maggiori imposte IRPEG per un maggior reddito non dichiarato.

La contestazione fiscale traeva origine da una serie coordinata di operazioni societarie:

  • il 2 aprile 2003 le società portoghesi Tramacho Trading Lda e Grevilea Commercio International cedevano alla Cerere Allegra S.p.A. l’intero pacchetto azionario della Agricola Monterosi S.p.A. e i crediti vantati verso quest’ultima, per il prezzo di 11.558.099 euro;
  • il 4 luglio 2003 l’assemblea straordinaria della Agricola Monterosi deliberava l’azzeramento del capitale sociale per perdite, il ripianamento delle perdite residue mediante utilizzo delle riserve e rinuncia ai crediti da parte del socio unico Cerere Allegra, nonché la ricostituzione del capitale;
  • il 20 ottobre 2003 Xanto 89 S.r.l. incorporava sia Agricola Monterosi S.p.A. sia Cerere Allegra S.p.A., acquisendo direttamente i terreni della prima, la partecipazione oggetto di svalutazione e il credito oggetto di rinuncia;
  • il 19 dicembre 2003 Xanto 89 vendeva il terreno, acquisito mediante fusione da Agricola Monterosi, a Fonte S.p.A., altra società del gruppo, realizzando una plusvalenza da cessione di terreno edificabile ridotta per effetto della contabilizzazione delle perdite riferibili alla società incorporata Cerere Allegra.

L’Amministrazione finanziaria aveva qualificato l’intera sequenza come elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la fusione fosse stata realizzata al solo scopo di incorporare una società portatrice di rilevanti perdite e di contabilizzare perdite su partecipazioni per 11.405.005,91 euro.

Motivi del ricorso per cassazione

La società aveva proposto nove motivi:

  • i primi due riguardavano l’omessa o insufficiente motivazione sull’inesistenza di valide ragioni economiche;
  • il terzo e il quarto riguardavano l’omessa o insufficiente motivazione sull’esistenza di un risparmio d’imposta;
  • il quinto denunciava omessa pronuncia sulla mancanza di una delle operazioni indicate dall’art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;
  • il sesto censurava l’omessa o insufficiente motivazione sulla mancanza dell’elemento costitutivo della fattispecie elusiva previsto dal comma 3 della medesima disposizione;
  • il settimo riguardava l’insufficiente motivazione sull’aggiramento di obblighi e divieti fiscali;
  • l’ottavo denunciava omessa pronuncia sul vizio di omessa motivazione dell’atto impositivo;
  • il nono denunciava omessa pronuncia sulla domanda di inapplicabilità delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

Principi sull’abuso del diritto e sulle ragioni economiche

La Corte richiama il principio secondo cui il divieto di abuso del diritto costituisce un principio generale antielusivo. Esso impedisce al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l’uso distorto di strumenti giuridici, anche quando l’operazione non contrasti formalmente con una specifica disposizione, qualora manchino ragioni economiche apprezzabili diverse dalla mera aspettativa del beneficio fiscale.

Il carattere abusivo deve tuttavia essere escluso quando siano presenti, in modo non marginale, ragioni extrafiscali. Tali ragioni non devono necessariamente consistere in una redditività immediata, potendo riguardare esigenze organizzative, il miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa, la gestione unitaria di settori di attività o la realizzazione di sinergie societarie.

La Corte richiama, in particolare, Cass. n. 1372/2011 e le conformi Cass. nn. 4603/2014 e 9610/2017, secondo cui non è sufficiente dimostrare che il medesimo risultato economico avrebbe potuto essere raggiunto attraverso un’operazione diversa, come una fusione, se l’Amministrazione non contesta l’esistenza di esigenze organizzative sottostanti all’operazione concretamente realizzata.

Insufficienza della motivazione della CTR sulle ragioni economiche

La società aveva sostenuto che Cerere Allegra era stata costituita per realizzare una joint venture tra il Gruppo Fonte e un altro imprenditore immobiliare, indicato come S.M. Dopo la sopravvenuta indisponibilità di quest’ultimo a proseguire il progetto, il Gruppo Fonte avrebbe acquistato le sue partecipazioni e, tramite Cerere Allegra, avrebbe completato l’acquisizione di Agricola Monterosi.

La contribuente aveva inoltre indicato specifiche ragioni economiche della fusione tra la società target, la società acquirente e Xanto 89, tra cui:

  • la realizzazione di sinergie commerciali e finanziarie;
  • la valorizzazione del patrimonio immobiliare;
  • l’ottimizzazione dei costi di gestione;
  • la rimozione di diseconomie;
  • la riduzione della catena societaria;
  • l’eliminazione di società divenute inutili o prive di effettiva funzione economica;
  • la riduzione dei rischi connessi alla gestione precedente di Agricola Monterosi.

Secondo la Corte, la CTR si era limitata a condividere una motivazione meramente conclusiva, senza esaminare concretamente gli elementi dedotti dalla società e senza valutare le ricadute effettive delle operazioni. La motivazione non consentiva quindi di comprendere per quali ragioni fossero state escluse le valide ragioni economiche addotte dalla contribuente.

I primi, il secondo e il settimo motivo sono stati pertanto ritenuti fondati sotto il profilo del vizio motivazionale.

Insufficienza della motivazione sul risparmio d’imposta

La Corte rileva che la CTR aveva affermato, in modo apodittico, che l’intera operazione aveva certamente prodotto un risparmio d’imposta.

Tale conclusione non era stata adeguatamente giustificata, anche perché:

  • dagli atti non risultava contestata dall’Amministrazione finanziaria l’effettività delle perdite conseguite da Cerere Allegra;
  • la contribuente aveva sostenuto, già nel giudizio di primo grado, che anche senza la fusione si sarebbe prodotto un credito d’imposta in capo a Cerere Allegra a seguito della vendita diretta del terreno da parte di Agricola Monterosi;
  • la CTR non aveva spiegato perché il risultato fiscale derivante dalla fusione dovesse essere considerato indebito o artificiosamente ottenuto.

La motivazione sul punto è stata quindi giudicata insufficiente e sono stati accolti il terzo e il quarto motivo.

Insufficienza della motivazione sull’aggiramento di obblighi o divieti fiscali

Anche la motivazione relativa all’aggiramento di obblighi o divieti fiscali è stata ritenuta carente.

La CTR aveva fondato la propria conclusione sul solo richiamo ai principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8487/2009, senza collegare tali principi alle circostanze concrete della vicenda. Secondo la Corte, affermazioni generiche e prive di un esame della sequenza negoziale non sono sufficienti a dimostrare uno dei presupposti della contestazione fondata sull’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La motivazione risultava priva della necessaria unità argomentativa e non esponeva un percorso logico idoneo a sostenere la conclusione sull’aggiramento di obblighi o divieti fiscali. Anche il settimo motivo è stato quindi accolto.

Operazioni previste dall’art. 37-bis, comma 3, e motivazione dell’atto impositivo

Il quinto e l’ottavo motivo sono stati rigettati.

La Corte ha escluso l’omessa pronuncia sulle questioni relative:

  • all’inapplicabilità dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l’impossibilità di ricondurre l’effetto elusivo a una delle operazioni indicate dal comma 3;
  • al difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Secondo la giurisprudenza consolidata, l’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non abbia deciso su una domanda ritualmente e incondizionatamente proposta, tale da richiedere una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Il vizio non ricorre quando la questione sia stata esplicitamente o implicitamente assorbita da altre statuizioni della sentenza e possa quindi essere riesaminata nella fase successiva del giudizio.

La Corte richiama, tra le altre, Cass. nn. 1360/2016, 4975/2003 e 9545/2001.

È stato inoltre rigettato il sesto motivo, relativo alla carenza di motivazione sulla mancanza dell’elemento costitutivo previsto dall’art. 37-bis, comma 3. La Corte precisa che il vizio di omessa motivazione non sussiste quando la pronuncia negativa sia implicita nella costruzione logico-giuridica della decisione, se le ragioni poste a fondamento della sentenza abbiano carattere assorbente e consentano di ritenere implicitamente disattese le argomentazioni contrarie.

Omessa pronuncia sulle sanzioni

Il nono motivo è stato accolto.

La contribuente aveva riproposto in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda volta a contestare l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, irrogata dall’Ufficio.

La CTR, dopo aver ritenuto legittimo l’atto impositivo, avrebbe dovuto esaminare autonomamente anche la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni. Poiché la sentenza non aveva affrontato in alcun modo tale domanda, è stata ravvisata una violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

Esito del giudizio

La Corte ha adottato la seguente decisione:

  • accoglimento dei motivi primo, secondo, terzo, quarto, settimo e nono;
  • rigetto dei motivi quinto, sesto e ottavo;
  • cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti;
  • rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione;
  • rinvio alla medesima Commissione anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

La decisione è stata assunta dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione il 16 luglio 2018 e depositata in cancelleria il 23 gennaio 2019.

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