Ordinanza del 23/01/2019 n. 1808 - Corte di Cassazione
Accertamento - Società non operativa - Norma antielusiva - Contenzioso tributario -Trasmissione atti - Attestazione di conformità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Puglia che aveva escluso l’applicazione della disciplina sulle società non operative a una società in fase di start up, titolare di immobilizzazioni in corso e condizionata da ritardi tecnici e finanziari nella realizzazione dello stabilimento. La Corte ha inoltre confermato la validità del ricorso per cassazione teletrasmesso dall’Avvocatura dello Stato senza attestazione di conformità e sottoscritto dal funzionario dell’ufficio ricevente, purché risultassero l’indicazione e la firma dell’estensore dell’originale. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito e le spese sono state integralmente compensate.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate in materia di società non operative e validità degli atti teletrasmessi dall’Avvocatura dello Stato
Società non operative e validità degli atti teletrasmessi
La decisione riguarda due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 nei confronti della G. s.p.a., nonché la cartella di pagamento conseguente. La controversia concerne sia l’applicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994, sia la validità processuale del ricorso per cassazione trasmesso a distanza dall’Avvocatura dello Stato.
Accertamenti fiscali e posizione della società
L’Agenzia delle Entrate di San Severo aveva determinato nei confronti della società il reddito minimo operativo ai fini Ires e Irap, ritenendo applicabile la disciplina delle società non operative.
- Per il 2006, l’istanza di disapplicazione della norma antielusiva presentata dalla società era stata respinta.
- Per il 2007, la società non aveva presentato l’istanza di disapplicazione.
La contribuente sosteneva di essere stata costituita il 29 ottobre 1999 nell’ambito di un progetto di iniziativa mista pubblico-privato, finalizzato alla realizzazione di un nuovo stabilimento. La fase di avvio dell’iniziativa era stata caratterizzata dalla presenza di immobilizzazioni in corso, non produttive di ricavi, e da difficoltà tecniche e finanziarie che avevano reso necessaria la proroga del permesso di costruire, concessa dal Comune di Apricena il 19 dicembre 2007.
La società affermava quindi che l’assenza di ricavi fosse fisiologica nella fase di start up e che non sussistesse alcuna finalità elusiva o evasiva. Contestava inoltre il calcolo del reddito presunto, sostenendo che l’Ufficio avesse incluso tra le immobilizzazioni suscettibili di produrre ricavi anche il suolo industriale e le attività connesse, che avrebbero dovuto essere considerate immobilizzazioni in corso.
Giudizi di merito
La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva riunito i ricorsi relativi ai due avvisi di accertamento e quello contro la cartella di pagamento, rigettando tutte le impugnative.
La G. s.p.a. aveva appellato la decisione, deducendo:
- il difetto e l’insufficienza della motivazione della sentenza;
- l’inapplicabilità della disciplina delle società non operative, in assenza di finalità elusive o evasive;
- l’omessa pronuncia sulla natura di immobilizzazioni in corso dei beni aziendali;
- l’erroneità della determinazione degli imponibili operata dall’Ufficio.
Con sentenza n. 156/26/12, depositata il 4 luglio 2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l’appello della società.
Validità della trasmissione telematica e attestazione di conformità
La società aveva eccepito l’inammissibilità e la nullità del ricorso per cassazione dell’Agenzia, trasmesso per via telematica da Roma a Foggia e notificato nella copia fotoriprodotta sottoscritta dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Foggia.
La prima eccezione riguardava la mancata attestazione di conformità delle copie ricevute all’originale teletrasmesso, anche in ragione della diversa indicazione del numero complessivo delle pagine dell’atto.
La Corte ha respinto l’eccezione, affermando che, quando l’Avvocatura dello Stato utilizza, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, i mezzi di telecomunicazione per trasmettere a distanza gli atti relativi agli affari contenziosi, non è necessaria l’attestazione di conformità all’originale della copia fotoriprodotta.
L’attestazione prevista dall’art. 7, comma 5, della legge n. 664/1986 riguarda infatti gli atti provenienti da altri soggetti, notificati o comunicati all’Avvocatura dello Stato e successivamente prodotti da quest’ultima in copia. Non riguarda invece gli atti trasmessi dall’Avvocatura e provenienti dalla stessa.
La distinzione si fonda sulla riferibilità dell’atto teletrasmesso all’Avvocatura dello Stato, sulla quale ricadono le conseguenze processuali di eventuali irregolarità o incompletezze della trasmissione. L’originale processuale è quello depositato in cancelleria; eventuali difformità assumono rilievo nei confronti del destinatario solo se comportano una divergenza tra l’atto depositato e la copia notificata.
Nel caso concreto, la copia notificata era completa e comprendeva tutte le pagine dell’originale, incluse l’intestazione e le conclusioni con firma e data. Non risultava quindi alcuna lesione del diritto di difesa, anche perché la società si era tempestivamente costituita con controricorso, replicando puntualmente alle deduzioni dell’Agenzia.
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancanza di una o più pagine della copia notificata del ricorso per cassazione, quando l’originale sia stato tempestivamente depositato, rileva soltanto se impedisce la completa comprensione delle ragioni dell’impugnazione. Anche in tale eventualità, il vizio non determina automaticamente l’inammissibilità, ma costituisce un vizio della notificazione sanabile, con efficacia retroattiva, mediante nuova notificazione della copia integrale oppure attraverso la costituzione dell’intimato.
Sottoscrizione dell’atto teletrasmesso
La società contestava anche la mancanza della sottoscrizione originale di un avvocato iscritto all’albo, in violazione dell’art. 365 c.p.c., sostenendo che la copia notificata recasse soltanto la firma del Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Foggia, quale funzionario dell’ufficio ricevente.
La Corte ha ritenuto infondata anche questa eccezione. In applicazione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 664/1986 e dell’art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l’obbligo di sottoscrizione dell’atto teletrasmesso dall’Avvocatura dello Stato è soddisfatto anche dalla firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente o di un suo sostituto.
La condizione è che dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale. Tale requisito risultava rispettato nel caso esaminato.
La Corte ha precisato che l’art. 10, comma 2, della legge n. 383/2001 contiene una disposizione generale, autonoma rispetto al primo comma, che disciplina la rappresentanza del contribuente nell’accertamento con adesione. La disposizione sulla sottoscrizione degli atti giudiziari trasmessi a distanza non è quindi limitata ai giudizi di accertamento con adesione, ma si applica in generale agli atti relativi agli affari contenziosi trasmessi dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 664/1986.
Motivi del ricorso principale dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Contestava la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto applicabile soltanto a determinate condizioni il reddito minimo presunto e, contemporaneamente, aveva riconosciuto che la società possedeva esclusivamente immobilizzazioni in corso.
L’Agenzia sosteneva inoltre che:
- la legge non avrebbe previsto eccezioni legate allo stato delle immobilizzazioni;
- la società non avrebbe documentato adeguatamente la natura di immobilizzazioni in corso;
- la sentenza avrebbe erroneamente escluso un intento evasivo o elusivo senza considerare il requisito delle “circostanze oggettive” previsto dal comma 4-bis dell’art. 30;
- la partecipazione pubblica nella società sarebbe stata pari soltanto a circa il 15%, e non oltre il 40%.
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato.
Limiti del giudizio di cassazione e circostanze oggettive
La Corte ha ricordato che la denuncia della violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede non soltanto l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche argomentazioni specifiche e intelligibili che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e le norme richiamate.
Nel caso concreto, molte censure dell’Agenzia non individuavano in modo puntuale le affermazioni della sentenza incompatibili con l’art. 30 della legge n. 724/1994. Esse miravano piuttosto a contestare:
- la ricostruzione dei fatti;
- l’esistenza e la natura delle immobilizzazioni in corso;
- la sussistenza delle circostanze oggettive giustificative;
- aspetti della composizione societaria che non avevano costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura relativa alla rideterminazione del reddito minimo presunto è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché tale rideterminazione figurava soltanto nella motivazione e non era stata recepita nel dispositivo.
La Corte ha tuttavia disposto la correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., eliminando il riferimento alla rideterminazione del reddito minimo. Tale passaggio era ultroneo, poiché l’accoglimento dell’appello sull’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo escludeva anche l’applicazione della presunzione di reddito prevista dall’art. 30.
È stata invece esaminata la censura relativa al comma 4-bis dell’art. 30. La Corte ha chiarito che per “circostanze oggettive” devono intendersi quelle non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore.
La CTR aveva correttamente valorizzato circostanze oggettive, tra cui:
- la fase di start up della società;
- le difficoltà tecniche e finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento;
- la proroga del permesso di costruire concessa dal Comune di Apricena il 19 dicembre 2007.
La valutazione concreta della natura oggettiva del ritardo costituiva un accertamento di fatto, non censurabile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Artt. 115 e 116 c.p.c. e valutazione delle prove
La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o valuti secondo il prudente apprezzamento una prova soggetta a regole legali di valutazione.
Quando invece si contesta il modo in cui il giudice ha esercitato il prudente apprezzamento delle prove, la censura riguarda un errore di fatto o un vizio motivazionale e deve essere proposta attraverso il corretto paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non come violazione di legge ai sensi del n. 3.
La doglianza dell’Agenzia è stata quindi dichiarata inammissibile anche sotto tale profilo, poiché tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei presupposti per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, trasformando impropriamente il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
Secondo motivo e vizi della motivazione
Con il secondo motivo l’Agenzia aveva denunciato una carente e contraddittoria motivazione, richiamando erroneamente l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Contestava nuovamente la rideterminazione del reddito presunto, lamentava lacune nella valutazione dei documenti e criticava l’interpretazione data dalla CTR a una circolare dell’Agenzia delle Entrate relativa alle situazioni di esonero dalla presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo.
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. La censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, riguardava in realtà vizi motivazionali riconducibili all’art. 360, n. 5, c.p.c., oppure un eventuale error in procedendo per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
L’erronea indicazione del numero dell’art. 360 non determina automaticamente l’inammissibilità, ma, nel caso concreto, le doglianze motivazionali erano formulate in modo generico e non individuavano fatti storici controversi e decisivi, ossia specifici accadimenti o circostanze rilevanti per la decisione.
Il profilo relativo al presunto contrasto tra dispositivo e motivazione è rimasto assorbito dalla correzione della motivazione già disposta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Ricorso incidentale condizionato e decisione finale
La G. s.p.a. aveva proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo la contestazione dell’erroneità del calcolo del reddito presunto effettuato dall’Agenzia nelle tabelle allegate ai due avvisi di accertamento.
Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito.
La Corte di cassazione ha quindi deciso di:
- rigettare il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate;
- dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato della società;
- compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
La compensazione è stata giustificata dalla novità delle questioni trattate e dalla divergenza delle soluzioni adottate nei giudizi di merito.
Contributo unificato
La Corte ha escluso l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Tale obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante il meccanismo della prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.
La decisione è stata adottata dalla V sezione civile della Corte di cassazione il 23 ottobre 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 23 gen 2019Ordinanza del 23/01/2019 n. 1794 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 23 gen 2019Ordinanza del 23/01/2019 n. 1795 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 23 gen 2019Ordinanza del 23/01/2019 n. 1802 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 23 gen 2019Ordinanza del 23/01/2019 n. 1815 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 17 gen 2019Ordinanza del 17/01/2019 n. 1129 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 17 gen 2019Ordinanza del 17/01/2019 n. 1141 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →