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Ordinanza

Ordinanza del 23/01/2019 n. 1795 - Corte di Cassazione

Accertamento Imposte - Avviso di accertamento -Spese di ospitalità per i giornalisti - Spese di pubblicità - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando che le spese sostenute da Pitti Immagine per ospitare giornalisti invitati agli eventi fieristici di moda costituiscono spese di pubblicità, non spese di rappresentanza. Tali costi sono direttamente collegati alla diffusione mediatica degli eventi e alla vendibilità dei servizi offerti dalla società, risultando quindi deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA. L’Agenzia è stata condannata al pagamento di Euro 6.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Spese di ospitalità della stampa specializzata: qualificazione come spese di pubblicità e detraibilità fiscale

Spese di ospitalità della stampa specializzata e qualificazione fiscale

La pronuncia riguarda la qualificazione fiscale delle spese sostenute da Pitti Immagine s.r.l. per l’ospitalità, i rimborsi e le spese di intrattenimento relative a giornalisti della stampa specializzata invitati a partecipare a eventi e manifestazioni fieristiche nel settore della moda. La Corte di cassazione ha confermato che tali esborsi costituiscono spese di pubblicità, in quanto funzionalmente collegati alla diffusione mediatica degli eventi e alla promozione dell’attività svolta dalla società.

Origine della controversia e imposte interessate

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento con recupero di maggiori imposte:

  • IVA, per il periodo 1° ottobre 2005 – 30 settembre 2006;
  • IRES, per il periodo 1° ottobre 2004 – 30 settembre 2005;
  • IRAP, per il medesimo periodo 1° ottobre 2004 – 30 settembre 2005.

L’Ufficio aveva qualificato gli esborsi sostenuti per l’organizzazione degli eventi di moda come spese di rappresentanza, con conseguente limitazione della deducibilità ai fini delle imposte dirette e preclusione della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La contribuente aveva contestato l’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 40/15/2008, aveva accolto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla società.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del TUIR, vigente ratione temporis, nonché dell’art. 19-bis, comma 1, lettere e) e h), del D.P.R. n. 633/1972;
  • insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in assenza di una diretta finalità promozionale e considerata la gratuità del vantaggio attribuito a soggetti terzi, le spese avrebbero dovuto essere ricondotte alle spese di rappresentanza. L’Agenzia contestava inoltre che la CTR avesse adeguatamente spiegato il collegamento tra le spese di ospitalità e i ricavi o l’attività produttiva della società.

Criterio di distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità

La Corte ha ribadito il criterio generale di distinzione già affermato dalla giurisprudenza:

  • sono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo;
  • sono spese di pubblicità o propaganda quelle sostenute per iniziative dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, a pubblicizzare prodotti, marchi, servizi o l’attività svolta dall’impresa.

La Corte ha ricordato che la giurisprudenza ha talvolta adottato soluzioni differenti per specifiche tipologie di costi, come le spese per congressi, convegni, pranzi e alloggi. Tuttavia, la qualificazione deve essere compiuta considerando la concreta funzione economica della spesa e il suo collegamento con l’attività dell’impresa.

Principio di inerenza e collegamento con l’attività d’impresa

Secondo la Corte, sia la disciplina dell’IVA sia quella delle imposte dirette sono governate dal principio di inerenza. Entrambe le categorie di costi devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell’impresa.

La Corte richiama il parere n. 16 del 16 maggio 2006 del soppresso Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, secondo cui, quando tra costi e ricavi esiste uno stringente legame eziologico, non si è necessariamente nell’ambito delle spese di rappresentanza o di pubblicità, ma in quello dei componenti negativi di reddito direttamente afferenti all’attività d’impresa e, in quanto tali, integralmente deducibili.

È stato inoltre richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza comunitaria nella causa C-371/07, Danfoss, dell’11 febbraio 2008, relativa alla rilevanza ai fini IVA della somministrazione gratuita di pasti durante riunioni di lavoro. Anche in tale ambito occorre verificare preliminarmente se la prestazione gratuita sia effettuata per finalità estranee all’impresa oppure nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

Applicazione al caso di Pitti Immagine

La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR Toscana, che aveva qualificato le spese sostenute per l’ospitalità dei giornalisti come esborsi direttamente correlati alla diffusione e alla promozione pubblicitaria delle rassegne organizzate dalla società.

Pitti Immagine svolgeva un’attività consistente nella produzione e realizzazione di eventi destinati alla valorizzazione del comparto della moda, culminanti nell’organizzazione di importanti rassegne fieristiche. In tale contesto, la riuscita degli eventi e la vendibilità del servizio offerto dipendevano anche dalla risonanza che le manifestazioni riuscivano a ottenere presso il pubblico e gli operatori del settore.

La stampa e l’editoria specializzata svolgevano un ruolo essenziale nella creazione di attenzione e sensibilizzazione mediatica intorno agli eventi. I resoconti e la diffusione delle notizie sulle manifestazioni contribuivano ad accrescere l’interesse degli operatori del settore e, di conseguenza, la loro propensione a partecipare alle iniziative organizzate dalla società.

Pertanto, le spese sostenute in favore dei giornalisti invitati agli eventi non erano riconducibili a iniziative meramente volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa. Esse rappresentavano costi funzionali al prodotto o servizio offerto da Pitti Immagine, poiché favorivano la visibilità e la diffusione mediatica delle manifestazioni fieristiche.

Conseguenze ai fini delle imposte dirette e dell’IVA

La Corte ha ritenuto che le spese di ospitalità della stampa specializzata fossero assimilabili alle ordinarie spese di pubblicità dirette a promuovere la conoscenza dei beni o dei servizi dell’impresa e a incrementare le vendite o la fruizione dell’offerta.

Ne consegue che tali spese sono state considerate:

  • deducibili ai fini delle imposte dirette, in quanto inerenti e funzionalmente collegate all’attività d’impresa;
  • detraibili ai fini IVA, poiché non qualificabili come spese di rappresentanza escluse dalla detrazione ai sensi dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La sentenza della CTR è stata ritenuta correttamente motivata e immune da vizi logico-giuridici. La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 108 del TUIR e dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 prospettata dall’Agenzia.

Precedenti richiamati

La Corte ha aderito alle conclusioni già raggiunte nelle sentenze nn. 8850/2016 e 8851/2016, relative a controversie analoghe tra l’Agenzia delle Entrate e la medesima società, sebbene riferite a differenti annualità.

Sono stati inoltre richiamati precedenti in materia di distinzione tra spese di pubblicità e rappresentanza, tra cui le sentenze nn. 25053/2006, 15268/2000, 24932/2013, 2276/2011, 21270/2008, 10959/2007, 7803/2000 e 9715/2015, nonché la sentenza n. 9567/2007 sul principio di inerenza.

Esito del giudizio e spese processuali

La Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente e liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, se dovuti.

La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 luglio 2018.

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