Ordinanza del 17/01/2019 n. 1129 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla vendita di box autorimesse realizzati dall’impresa costruttrice e ceduti separatamente agli stessi acquirenti di abitazioni già vendute. La contestuale stipula degli atti non è necessaria quando il vincolo pertinenziale è sussistente e non contestato. L’Agenzia è stata condannata alle spese processuali, liquidate in € 5.600,00, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Aliquota IVA ridotta del 10% per box autorimesse ceduti separatamente come pertinenze di abitazioni
Aliquota IVA agevolata per box autorimesse pertinenziali
La pronuncia riguarda la legittimità dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alla cessione di box autorimesse venduti separatamente rispetto alle abitazioni cui erano destinati come pertinenze. La Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il recupero della maggiore IVA relativa all’anno 2005.
Procedimento e posizione delle parti
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 27 aprile 2011. La Commissione regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione e confermato la decisione di primo grado favorevole a Skiarea Valchiavenna s.p.a.
L’avviso di accertamento riguardava una serie di compravendite aventi a oggetto box autorimesse realizzati dalla società a Madesimo e ceduti agli acquirenti come pertinenze di appartamenti precedentemente venduti agli stessi soggetti come “seconde case”. La società ha resistito con controricorso.
Motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- del n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972;
- della nota 2-bis all’art. 1, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986;
- dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo l’Agenzia, l’aliquota IVA del 10% non avrebbe potuto applicarsi ai box acquistati separatamente dalle unità abitative. La mera dichiarazione della destinazione pertinenziale resa al notaio non sarebbe stata sufficiente, essendo necessaria la contestualità tra la vendita dell’abitazione e quella del box.
Normativa applicabile
L’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al decreto.
Il n. 127-undecies della Tabella A, parte III, include tra i beni agevolabili, per quanto rilevante nella controversia:
- le case di abitazione non di lusso, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 agosto 1969;
- i fabbricati o le porzioni di fabbricato diversi dalle predette abitazioni, ceduti da imprese costruttrici, purché permanga l’originaria destinazione.
Funzione dell’agevolazione e natura pertinenziale
La Corte richiama il principio secondo cui la disciplina agevolativa mira a favorire la cessione di beni individuati in ragione della loro specifica destinazione funzionale. Il riferimento agli immobili non di lusso evidenzia la finalità di agevolare l’accesso dei privati alla proprietà di unità destinate a esigenze abitative e, indirettamente, di incentivare lo sviluppo dell’edilizia abitativa.
La Corte precisa inoltre che la norma non stabilisce, quale condizione per usufruire dell’aliquota ridotta, la contestualità della cessione della pertinenza rispetto alla vendita dell’immobile principale. Pertanto, il box può essere ceduto anche con atto separato, purché sussista effettivamente il vincolo pertinenziale e ricorrano gli altri presupposti previsti dalla legge.
Il vincolo pertinenziale comporta che il bene servente costituisca una proiezione del bene principale, consentendo di attribuire alla pertinenza la medesima natura dell’immobile cui accede. Tale principio è stato richiamato dalla Corte sulla base della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° marzo 2007 e della risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007.
Secondo la risoluzione, i fabbricati strumentali per natura che costituiscono pertinenze di immobili abitativi assumono, per attrazione, la natura di immobili abitativi. Quando la pertinenza è trattata come fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, la sua cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota del 10% prevista dal n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, purché l’impresa cedente sia anche l’impresa costruttrice.
Presupposti ritenuti sussistenti
La Corte riconosce che le aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto a quelle ordinarie e che, in linea generale, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione.
Tale principio deve tuttavia essere coordinato con quello secondo cui non è necessaria la prova di fatti allegati e non contestati. Nel caso esaminato non erano contestati i seguenti elementi:
- i box costituivano pertinenze delle unità abitative;
- le unità abitative erano state precedentemente vendute ai medesimi acquirenti;
- alle vendite delle abitazioni era stata applicata l’aliquota IVA del 10%;
- Skiarea Valchiavenna s.p.a. era l’impresa costruttrice dei box.
In presenza di tali circostanze, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, poiché la normativa non richiede la contestualità degli atti di trasferimento.
Decisione e spese processuali
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità dell’aliquota IVA del 10% applicata alle cessioni dei box autorimesse.
L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.600,00, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge. La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 6 luglio 2018.
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