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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19898/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della decisione di confisca relativa a beni immobili intestati a loro, sostenendo che una certificazione notarile acquisita dopo il giudizio prova la titolarità, fin dal 1973, di un consistente patrimonio immobiliare in capo a Gaetano Alfano (padre di Pasqualina), idoneo a giustificare gli acquisti dei beni confiscati e quindi a escluderne la riconducibilità alle disponibilità illecite di Espedito Aricò. La richiesta mirava a dimostrare che le somme impiegate per gli acquisti provenivano dal patrimonio del padre e non da disponibilità illecite del proposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancato rispetto delle condizioni di legge per la revocazione: la documentazione prodotta non costituisce "prova nuova e decisiva" sopravvenuta dopo il giudizio, ma concerne fatti già conosciuti o valutati nel procedimento di confisca e ritenuti privi di rilevanza o di attendibilità. La Corte ha inoltre ricordato che non è ammissibile esperire indagini esplorative in sede di revocazione in assenza delle condizioni di ammissibilità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, art. 28, comma 1, lett. a)

    La norma richiede, per la revocazione, la deduzione della scoperta di nuove prove aventi carattere decisivo sopravvenute dopo la conclusione del procedimento; documenti o fatti già noti o già valutati non soddisfano il requisito dell'"elemento nuovo e decisivo" e la revocazione non consente indagini esplorative in mancanza di ammissibilità

Massime di principio

  • La revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 richiede la produzione di prove realmente nuove e decisive emerse dopo il giudizio definitivo; documenti che riproducono fatti già noti o già valutati non sono sufficienti.
  • Se una prova è stata già acquisita o era conoscibile al momento del processo e ritenuta non credibile o irrilevante, la sua successiva produzione difficilmente giustifica la revocazione, salvo che emergano elementi che ne cambino radicalmente l'attendibilità.
  • La mera contestazione della valutazione probatoria fatta dal giudice precedente (ossia il fatto che la decisione sia stata errata o non convincente) non è di per sé motivo di revocazione: bisogna dimostrare un fatto nuovo e decisivo.
  • In sede di revocazione non è ammesso compiere indagini esplorative o acquisire prove senza che siano preliminarmente soddisfatte le condizioni di ammissibilità previste dalla legge; la richiesta di indagini non supplisce alla mancanza di prova nuova decisiva.
  • Quando si impugna una confisca per presunta provenienza lecita dei beni mediante apporto di terzi, occorre documentare in modo specifico e collegato le modalità del finanziamento (movimentazioni bancarie, atti notarili efficaci, contemporaneità dei flussi) e non limitarsi a dichiarazioni generiche sulla consistenza del patrimonio di terzi.

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