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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8750/2024 - Sez. Lavoro e Previdenza, depositata il 18.12.2024, munita di attestazione di conformità e notificata all'amministrazione in data 9.5.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l'a.s. 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero il 9 maggio 2025, con la quale l'amministrazione era stata condannata a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021, l'importo di 500 euro. Deduceva la persistente inerzia ministeriale nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Chiedeva l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinator­io nei confronti dell'amministrazione, era stata notificata presso la sede reale del Ministero, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta alcuna esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti relativamente all'a.s. 2020/2021, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro, oltre agli interessi dalla data in cui era sorto il diritto all'accredito fino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 113 c.p.a.

    Rilevante quale disposizione sul giudizio di ottemperanza, come desumibile dall'azione esercitata e dal riconoscimento della competenza del giudice amministrativo a dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a una prestazione specifica ha immediato valore conformativo-ordinator­io nei confronti dell'amministrazione e può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve porre concretamente il privato nella disponibilità dell'utilità o del bene della vita riconosciuti dal giudicato, non essendo sufficiente un'osservanza meramente formale della pronuncia.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato; il commissario può essere individuato nell'organo amministrativo competente ratione muneris, con facoltà di delega, e si insedia su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
  • L'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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