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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37234/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Un soggetto ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro la sentenza d'appello. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe stata viziata da errore di fatto perché avrebbe ritenuto non riproposta in appello l'eccezione di prescrizione del credito azionato in riconvenzionale, mentre dagli atti del giudizio di merito risulterebbe la sua effettiva riproposizione nella comparsa di costituzione. I controricorrenti hanno resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma semmai una valutazione giuridica della Corte circa la mancanza di specificità della precedente impugnazione, profilo non sindacabile con revocazione per errore di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione è ammissibile solo per un errore di percezione, non per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti sulla specificità del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata di un fatto decisivo emergente dagli atti, e non può essere utilizzata per censurare errori di diritto o valutazioni sulla sufficienza/specificità delle deduzioni difensive.
  • Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la decisione impugnata non affermi l'inesistenza di un atto o di una riproposizione processuale, ma ne deduca soltanto l'inidonea allegazione nel ricorso o una carenza di specificità del motivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese a carico della parte soccombente e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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