Ordinanza n. 4160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso sull'impugnazione degli atti relativi alla procedura di conferma dei magistrati onorari, nella parte concernente la rinuncia alle pretese maturate durante il precedente rapporto onorario
Esito
La controversia
L'appellante ha contestato la legittimità eurounitaria e costituzionale dell'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall'art. 1, comma 629, della l. n. 234/2021, nella parte in cui collega la domanda di partecipazione alla procedura di conferma dei magistrati onorari alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, salvo l'indennità prevista per la mancata conferma. La censura riguarda, in particolare, la rinuncia ai diritti maturati anteriormente alla stabilizzazione, inclusi quelli alle ferie retribuite, alla previdenza, all'assistenza e agli ulteriori diritti derivanti dal diritto interno ed europeo. La Sezione aveva inizialmente sospeso impropriamente il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-253/24 e, successivamente, in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Sezione in altro giudizio. Dopo la rimessione in decisione è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella misura in cui fa conseguire al superamento della procedura di conferma la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea quanto a ferie retribuite, previdenza e assistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha ritenuto necessario consentire alle parti di formulare deduzioni difensive aggiornate alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 71/2026, la quale ha inciso direttamente sulla disposizione centrale della controversia. La decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata pertanto riservata e la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. L'ordinanza richiama inoltre il principio secondo cui la sospensione impropria in senso lato può essere disposta quando una questione pregiudiziale europea o costituzionale, già sollevata in altro giudizio, sia rilevante per la causa, in funzione dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 116/2017
La domanda di partecipazione alla procedura di conferma “comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”.
È la disposizione impugnata, censurata nella parte in cui condiziona la conferma dei magistrati onorari alla rinuncia generalizzata alle pretese maturate nel rapporto precedente.
art. 1, comma 629, l. n. 234/2021
Ha sostituito il comma 5 dell'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, oggetto della questione di legittimità costituzionale.
art. 267 TFUE
Fondamento delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
artt. 31 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Parametri europei richiamati in relazione ai diritti dei lavoratori, al diritto alle ferie retribuite e al diritto a un ricorso effettivo.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite, la cui rinuncia per il periodo antecedente alla conferma è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione.
clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Sono state utilizzate dalla Corte di giustizia per valutare la disciplina nazionale relativa alla successione di rapporti a termine e alla rinuncia ai diritti maturati dai magistrati onorari.
art. 117, comma 1, Cost.
Parametro costituzionale invocato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla CEDU.
artt. 24 e 111 Cost.
Parametri della questione di legittimità costituzionale concernenti il diritto di difesa, il giusto processo e l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Parametro europeo relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.
art. 6, par. 1, CEDU
Parametro convenzionale relativo al diritto a un equo processo.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale base per la sospensione impropria in senso lato del processo in presenza di una questione pregiudiziale rilevante pendente in altro giudizio.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato congiuntamente all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione del giudizio amministrativo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la riassunzione del giudizio dopo la definizione della questione pregiudiziale europea.
art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021
La Corte costituzionale n. 71/2026 ne ha dichiarato l'illegittimità nella misura in cui collega al superamento della procedura di conferma la rinuncia ai diritti unionali relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- È ammissibile la sospensione impropria in senso lato del giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 79, comma 1, c.p.a., quando in altro giudizio penda una questione pregiudiziale europea o di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile e rilevante anche nella causa sospesa.
- La sospensione impropria in senso lato costituisce uno strumento alternativo alla rimessione diretta della medesima questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alla Corte costituzionale, quando consenta di realizzare economia processuale e ragionevole durata del processo, soprattutto nei contenziosi seriali.
- La sopravvenienza, dopo il passaggio in decisione, di una pronuncia della Corte costituzionale incidente sulla disposizione centrale del giudizio impone al giudice amministrativo di consentire alle parti il contraddittorio difensivo aggiornato prima di decidere sul rito, sul merito e sulle spese.
- È costituzionalmente illegittima la disciplina che subordina la conferma dei magistrati onorari alla rinuncia ai diritti derivanti dal diritto dell'Unione europea maturati nel rapporto precedente, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.
- In attesa dell'intervento legislativo sui criteri di quantificazione dei diritti unionali maturati dai magistrati onorari prima della stabilizzazione, spetta al giudice comune determinarne il contenuto economico nel caso concreto, verificando l'esistenza di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell'Unione e rispettando la non equiparabilità del trattamento dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali.
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