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Ordinanza

Ordinanza n. 514/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Bari, Sezione Lavoro, n. 2622 del 25 giugno 2024 recante condanna al pagamento della somma di € 2.500,00 ai sensi dell’art. dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015

Giustizia amministrativa202500683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di € 2.500,00

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 2622 del 25 giugno 2024, che ha condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ai fini della procedibilità e della verifica del passaggio in giudicato, è stata depositata un'attestazione del funzionario giudiziario del Tribunale di Bari recante la data "02/05/2022", anteriore alla pubblicazione della sentenza. Il TAR ha ritenuto verosimile che si tratti di un mero errore materiale, ma ha disposto il deposito di una nuova attestazione rituale.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato alla ricorrente di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una nuova attestazione rituale del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro. La necessità dell'incombente deriva dall'incongruenza della data contenuta nell'attestazione già depositata, che precede quella di pubblicazione della sentenza. L'ulteriore trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. Il Ministero non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, posta a fondamento del ricorso, ha condannato il Ministero al pagamento della somma indicata ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione depositata per comprovare il passaggio in giudicato reca una data incompatibile con la pubblicazione della sentenza, il giudice può disporre il deposito di una nuova attestazione rituale prima di procedere alla trattazione della domanda.
  • La verosimiglianza di un mero errore materiale nell'attestazione del passaggio in giudicato non esonera la parte onerata dal produrre una certificazione formalmente regolare e coerente con la cronologia processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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