Sentenza n. 5229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza prefettizia che disponeva la sottoposizione a visita medica per la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato davanti al TAR l’ordinanza prefettizia adottata dopo un accertamento dei Carabinieri relativo alla condotta di guida di un trattore con semirimorchio, entrato contromano in una stazione di servizio e caratterizzato, secondo il verbale, da linguaggio sconnesso, voce impastata, tono immotivatamente alto e occhi lucidi. Il ricorrente sosteneva che tali condizioni non fossero riconducibili ad abuso di alcool o sostanze, ma alle conseguenze di una precedente aggressione, documentata da referti di pronto soccorso. Deduceva inoltre che i provvedimenti sanzionatori relativi all’episodio erano stati annullati dal Giudice di Pace e che la Prefettura avesse quindi adottato l’ordinanza senza una autonoma e rinnovata valutazione dei presupposti psicofisici, incorrendo in difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 128 del Codice della strada, violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e, in subordine, violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 per sostanziale elusione del giudicato. In appello sono stati dedotti anche l’erronea ricostruzione cronologica degli eventi, l’illogicità della motivazione della sentenza del TAR e l’omessa pronuncia sulle censure concernenti l’autonomia dei presupposti dell’ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che il TAR aveva commesso un errore cronologico, riferendo al 7 settembre 2023 la condotta di circolazione contromano, mentre dal verbale dei Carabinieri risultava che essa si era verificata il 6 settembre 2023 alle ore 18:00. L’errore è stato tuttavia ritenuto non decisivo, perché non incideva sulla qualificazione giuridica della condotta né sulla legittimità dell’ordinanza. Il Collegio ha attribuito rilievo alla particolare gravità della manovra contromano, effettuata alla guida di un trattore con semirimorchio e idonea a mettere in pericolo gli altri utenti della strada, nonché ai sintomi di alterazione psicofisica rilevati nell’immediatezza. Tali elementi, valutati complessivamente, erano sufficienti a giustificare l’esercizio del potere prefettizio di disporre la verifica dell’idoneità psicofisica alla guida. Il referto relativo all’aggressione è stato ritenuto irrilevante, poiché non escludeva l’esigenza amministrativa di rivalutare l’idoneità dell’interessato. Il precedente annullamento dei provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice di Pace non impediva l’autonoma valutazione prefettizia, diretta non a sanzionare nuovamente la condotta, ma a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici per la patente. Le censure sull’omessa pronuncia sono state respinte, risolvendosi nella richiesta di una non consentita rivalutazione del merito della decisione amministrativa. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, Codice della strada
ordine di sottoporsi a visita medica
La disposizione consente alla Prefettura di disporre la verifica dell’idoneità psicofisica alla guida quando emergano elementi concreti, anche desunti da una condotta di guida gravemente pericolosa e da sintomi di alterazione, tali da rendere ragionevole la rivalutazione dei requisiti per la patente.
art. 21-septies l. 241/1990
atto sostanzialmente elusivo del giudicato
La censura di nullità per elusione del giudicato è stata ritenuta infondata, poiché l’ordinanza prefettizia perseguiva una distinta finalità di verifica dell’idoneità psicofisica e non costituiva una rinnovata sanzione per i fatti già esaminati dal Giudice di Pace.
Massime di principio
- L’amministrazione può disporre la revisione o la verifica dell’idoneità psicofisica alla guida sulla base di un quadro complessivo comprendente una condotta di guida oggettivamente pericolosa e sintomi di alterazione rilevati nell’immediatezza, senza che sia necessario un definitivo accertamento della causa dell’alterazione o della responsabilità sanzionatoria dell’interessato.
- Il potere di verificare la persistenza dei requisiti psicofisici per la patente ha finalità preventiva e cautelare rispetto alla sicurezza della circolazione ed è autonomo rispetto al potere sanzionatorio per la violazione delle regole di circolazione; pertanto, l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori relativi al medesimo episodio non preclude, di per sé, l’adozione dell’ordine di sottoporsi a visita medica.
- Un errore cronologico nella ricostruzione dei fatti non determina l’illegittimità della decisione quando non incide sulla qualificazione giuridica della condotta, sulla consistenza del quadro fattuale rilevante o sulla legittimità sostanziale del provvedimento.
- La documentazione attestante una possibile causa alternativa dei sintomi di alterazione non rende illegittimo l’ordine di verifica dell’idoneità alla guida quando, considerata la gravità della condotta e il complesso degli elementi disponibili, permane una ragionevole esigenza di rivalutare i requisiti psicofisici.
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